Autodifesa
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Sentenza 188/1980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore
Udienza Pubblica del 10/12/1980 Decisione del 16/12/1980
Deposito del 22/12/1980 Pubblicazione in G. U. n. 0
Norme impugnate:
Massime: 11597 11598
Atti decisi:

N. 188

SENTENZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 codice procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Lintrami Analdo ed altri, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1979 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Melotti Lucio ed altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979;

3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dalla Corte di Assise di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bartoli Francesco ed altri, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979;

4) ordinanza emessa il 5 aprile 1979 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Panizzari Giorgio ed altro, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto:

1. - In un procedimento penale davanti al pretore di Torino, alla udienza dibattimentale del 30 novembre 1978 l'imputato Lintrami Analdo ha dichiarato: "Non intendo difendermi in quanto non ho nulla da cui difendermi e perché non riconosco la giustizia italiana e il magistrato quale persona che possa accusarmi e processarmi. Revoco qualsiasi nomina di fiducia abbia potuto fare in precedenza - e invito l'avvocato che mi verrà designato d'ufficio a non difendermi, in quanto non intendo essere difeso".

Il pretore, richiamando una precedente ordinanza pronunciata il 23 novembre in altro procedimento penale, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto impongono il difensore tecnico anche all'imputato che ne rifiuti l'assistenza. Ha osservato che la prospettata questione parrebbe "importare un contrasto con il concetto tradizionale di contraddittorio", ma ciò "sarebbe più apparente che reale, in quanto anche la rinuncia alla difesa tecnica, effettuata a seguito della rituale contestazione dell'accusa, appare una modalità di esercizio del diritto di difesa, la qualcosa integra pienamente il contraddittorio".

2. - Nel procedimento avanti la Corte costituzionale è intervenuta in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione così sollevata sia dichiarata infondata.

Il problema dell'autodifesa esclusiva dell'imputato, oggetto di ampi dibattiti in dottrina, è stato discusso anche in sede di attuazione della legge delega per il nuovo codice di procedura penale. In mancanza di indicazioni del legislatore delegante per eventuali modifiche della disciplina attuale, la soluzione è stata demandata agli organi politicamente responsabili. Il che avrebbe valore sistematico, in quanto presuppone la ritenuta non incostituzionalità della disciplina vigente.

Per l'Avvocatura dello Stato, il Costituente, nel garantire l'inviolabilità del diritto di difesa si è dato carico della esigenza di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi ritenuti più validi: è perciò che ha fatto ricorso alla difesa tecnica.

Non ha inteso, invece, darsi carico della non difesa come forma di una valida difesa. Se anche si ritenga che si possa porre in essere una propria difesa contestando il sistema attraverso la non difesa, nulla vieta che tanto sia chiaramente conclamato, ma non impedendo, peraltro, che altre esigenze della collettività, così come è giuridicamente organizzata, siano, attraverso la difesa tecnica attiva, parimenti soddisfatte.

3. - In un procedimento penale pendente davanti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, l'imputato Melotti Umberto, in sede di interrogatorio in data 14 marzo 1979, assente il difensore di fiducia, ha dichiarato: "Revoco il difensore di fiducia già da me nominato. Rifiuto il difensore d'ufficio che la S.V. vuole nominare. Voglio autodifendermi".

A seguito di tale dichiarazione, il giudice istruttore ha sospeso l'interrogatorio e il procedimento, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 24 Cost.

Il giudice a quo prende le mosse dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, approvata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. L'art. 6 n. 3 lettera c) della Convenzione in esame detta in modo testuale che l'imputato ha diritto "A se defendre lui- meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix". Ad avviso del giudice a quo si tratta "di previsione alternativa e disgiuntiva della difesa personale e della difesa tecnica: l'imputato ha il diritto di scegliere tra la piena autodifesa e la nomina di un difensore.

Trattasi indubbiamente di norma programmatica, ma non nel senso che si garantirebbe una "regola minima" per un giusto processo, con conseguente legittimità di sistemi garantistici come quello italiano che prevede congiuntamente la difesa personale e la difesa tecnica.

La possibilità di scelta tra autodifesa e difesa tecnica è la "meta finale" cui tutti gli ordinamenti che hanno recepito la Convenzione devono tendere. Il "programma normativo internazionale", così disposto, pertanto, attende l'adeguamento degli ordinamenti giuridici propulsori.

Non si può ritenere in definitiva che si tratti di "regola minima", ma piuttosto di "regola massima" cui tendere nel pieno rispetto di una visione libertaria ed egualitaria dell'uomo che è reputato "pienamente capace di difendersi da solo".

Ad un esame di diritto comparato, il diritto di autodifendersi, risulta ampiamente diffuso negli ordinamenti giuridici penali dei paesi dell'Europa occidentale, firmatari della convenzione, sia pure con margini più o meno ampi. (v. sistema inglese-tedesco-francese-svizzero).

Assolutamente insussistente risulta in Italia, ove si escludano ipotesi marginali praticamente nulle (v. art. 125 c.p.p., che prevede il caso di contravvenzioni punibili con ammenda di L.3.000 e con arresto non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente). Si nota, al contrario del principio espresso nella Convenzione, una tendenza del nostro legislatore ad accrescere i casi di nomina obbligatoria del difensore.

Nella nostra prospettiva, riteniamo che il programma normativo internazionale espresso dalla Convenzione debba necessariamente influire sull'interpretazione delle norme della Costituzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 della stessa, con conseguente affermazione del diritto di autodifesa nel nostro ordinamento giuridico.

L'art. 24 della Costituzione secondo comma nella sua formulazione "neutra" si presta ad una interpretazione nel senso su indicato. In verità, in detto articolo, si consacra "diritto inviolabile" il diritto alla difesa ma non certo un diritto ad un difensore, né potrebbe essere diversamente ove si interreli tale articolo con quell'"art. 3" della Costituzione che predica l'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge senza distinzione alcuna relativamente alla cultura dei singoli.

L'interpretazione dell'art. 24 della Costituzione da noi data, trova conforto anche ad una accurata lettura dei lavori preparatori, dove l'attenzione risulta piuttosto rivolta all'affermazione del principio di "difesa in sé" che non alla risoluzione dello specifico problema dell'"indisponibilità" della difesa tecnica. La presunzione "iuris et de iure" d'incapacità processuale alla difesa dell'imputato, operata dal legislatore ordinario, è peraltro in netto contrasto con l'art. 2 della Costituzione, cui, nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo "viene attribuita la funzione di tutela di tutti quei valori di libertà che vanno emergendo al livello della costituzione materiale" (Barbera), tra cui è da ricomprendere il diritto di autodifendersi come espressione del diritto di libertà".

Ulteriore supporto alla tesi dell'incostituzionalità dell'obbligo di difesa tecnica, è ravvisato nell'art. 3 Cost. che garantirebbe "la piena, egualitaria e libertaria capacità culturale di ciascuno all'autodifesa innanzi ai magistrati". Il diritto di autodifesa, infine, sarebbe espresso dall'art. 21 Cost., includendosi nella generale libertà di manifestazione del pensiero quella "di esprimere le idee necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato alla propria libertà".

Nel campo della prassi giudiziaria, osserva il giudice a quo, "la autodifesa già esiste, anche se mascherata. Nella ipotesi di nomina del difensore d'ufficio, in molti casi assistiamo ad una "farsa processuale": l'imputato rimane materialmente senza difensore. Nella fase istruttoria che qui particolarmente interessa, il difensore d'ufficio, in molti casi si disinteressa del processo; nella fase dibattimentale, non conoscendo gli atti, e, quel che è peggio, non avendo avuto contatti "vivi" con l'imputato, è in grado solo di formulare generiche e timide richieste o rimettersi più semplicemente e coerentemente, alla giustizia.

È lasciato allora alla sensibilità del giudice garantire l'imputato e aiutarlo dal punto di vista formale".

Dai modi d'esercizio, spesso stereotipati, della difesa tecnica, con i loro effetti "desensibilizzanti", finirebbe per essere appiattito il "rapporto umano" fra magistrato e imputato. Da ciò "la necessità di scoprire forme processuali che ridiano vitalità al processo. Affermare l'autodifesa significa concedere la possibilità ad un libero cittadino di scegliere il tipo di rapporto col giudice, che preferisce: formale (con difensore) o sostanziale (personale).

Il problema della "menomazione" dell'imputato che si autodifende pertanto non sussiste. Compito del giudice, infatti, in questo come in altri casi, sarà quello di costituzionalizzare le norme attraverso un impegno esistenziale e quotidiano, volto ad assicurare che i cittadini siano nel "concreto" liberi ed uguali davanti alla legge. Né questo impegno costituzionalizzante può essere normativizzato, essendo rimesso, quindi, alla coscienza più intima del giudice il compito di riempire "i vuoti costituzionali" che si verificano nel caso concreto.

Il giudice si impone così come "mediatore esistenziale" tra la costituzione, la legge ordinaria e il caso specifico al suo esame" "In tale quadro l'autodifesa si pone come ritorno a forme processuali "fluide", sempre che lo voglia l'imputato, con l'instaurazione di una reciproca "fides", l'autodifesa è fiducia nell'uomo e nel giudice con superamento della visione agonistica del processo"......."Il recupero di concetto di persona, in tal modo impostato, risulta particolarmente importante in una società, che prevedendo concretamente le possibilità di reinserimento sociale dei condannati e dovendo pur sempre fare i conti con esigenze di carattere pubblico, richiede un continuo, vigile contatto tra il magistrato ed il condannato allo scopo di verificarne tutti gli elementi della personalità con particolare riferimento a spiragli effettivi per la possibile rieducazione".

4. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, ha ripetuto le già esposte considerazioni a sostegno dell'infondatezza della questione. Sulle questioni sollevate dal Giudice istruttore di Monza per la prima volta ha osservato:

a) non vi è contrasto con l'art. 3, posto che dall'obbligo di difesa tecnica "non risulta in alcun modo un diverso trattamento dei cittadini avanti alla legge".

b) non vi è contrasto con gli artt. 10 e 11, perché, "mentre l'art. 11 non sembra in alcun modo interessato, non risulta, relativamente all'art. 10, la sussistenza di una norma di diritto internazionale comunemente riconosciuta nei sensi della affermazione del diritto dell'uomo all'autodifesa";

c) non vi è contrasto con l'art. 21, posto che il sistema processuale vigente "non vieta in alcun modo di manifestare, comunque, liberamente il proprio pensiero".

5. - In un procedimento davanti alla Corte di assise di Cuneo, in cui alcuni imputati, con comunicato scritto, hanno ricusato i difensori di fiducia e diffidato i difensori d'ufficio, affermando di non volersi difendere, la Corte d'assise, con ordinanza in data 10 aprile 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p., per ritenuto contrasto con gli artt. 2 e 24, secondo comma, Cost.

Argomenta il giudice a quo che l'inviolabilità del diritto di difesa, statuita dall'art. 24 Cost., costituisce "un diritto inviolabile di libertà di scelta" fra le possibili modalità di esercizio, "tra le quali può comprendersi sia l'autodifesa, che il non esercizio della difesa".

Da ciò il dubbio che la presenza e l'intervento del difensore, imposti a pena di nullità, comprimano tale diritto di scelta: ed invero "in discussione non è già il problema se il difensore tecnico accresca o limiti le possibilità di difesa dell'imputato, bensi quello se l'attività dello stesso interferisca nell'esercizio del diritto dell'imputato così come sopra concepito, interferenza che non appare contestabile".

D'altra parte, prosegue l'ordinanza, "la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, prima, ed il Patto Internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo, approvato dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 ottobre 1977, n. 881, espressamente prevedono uno spazio per l'autodifesa esclusiva".

6. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura generale dello Stato contesta che l'autodifesa dell'imputato sia da contrapporre, quasi fosse sempre un'alternativa, alla difesa dell'avvocato. Autodifesa e difesa tecnica, come insegnano gli studiosi del processo penale, "si integrano a vicenda, e mai l'esistenza della seconda è stata di ostacolo alla prima. La difesa materiale (autodifesa) conserva anzi, quanto meno "de iure", assoluta preminenza rispetto a quella formale, essendo riconosciuta all'imputato ogni facoltà di nomina e di revoca del difensore (facoltà che naturalmente garantisce all'imputato anche il potere di prescrivere al difensore la linea di difesa che egli abbia prescelto e preferito) ed essendo l'imputato ad avere per ultimo in ogni caso la parola (art. 468, penultimo comma, c.p.p.), del quale diritto egli può giovarsi anche per smentire o contraddire il proprio difensore.

Non si tratta quindi di far affermare un diritto all'autodifesa (che c'è già), quanto di risolvere il problema se, in base alla costituzione, debba essere sempre consentito all'imputato fare del tutto a meno del difensore (diversamente da quanto invece prescrive l'art. 125, primo comma, c.p.p.)".

Un tale diritto all'"esclusione del difensore", secondo l'Avvocatura non è certamente ricavabile dall'art. 24 Cost. "Il vero è che la Costituzione vuole che l'esplicazione della difesa sia garantita nel modo più ampio; ma le forme, i modi, i soggetti abilitati sono materia di competenza del legislatore ordinario. In particolare sarà la legge ordinaria a determinare, a seconda dei tempi, dell'importanza dei processi e delle loro conseguenze, nonché di altri elementi politicamente apprezzabili, quale sia la misura in cui la difesa materiale può sostituire quella formale o viceversa. Essenziale è che vi sia sempre sufficiente spazio per l'una o per l'altra forma di difesa, in modo che quel diritto inviolabile non sia mai sacrificato. Ma di un diritto all'esclusione della difesa formale (che poi sarebbe in paradossale contrasto proprio con la proclamazione della inviolabilità del diritto alla difesa) nell'art. 24, nonostante ogni sforzo, non si riesce a trovare la benché minima traccia"........"La Corte di Cuneo richiama anche l'art. 2 Cost. Ma tra i diritti inviolabili ivi elencati figura proprio il diritto di difesa giudiziaria specificamente indicato nell'art. 24, per modo che il problema finisce per confluire nell'alveo di tale articolo, del quale si è già detto.

E quanto alla dignità sociale del cittadino, non si vede come questa possa essere offesa da un sistema che lascia all'imputato ogni facoltà di estrinsecazione delle proprie vedute sul processo e sugli argomenti difensivi, togliendogli soltanto la libertà di rifiutare che anche un difensore, occorrendo di ufficio, abbia potere di intervento e di parola.

Si tenga presente che l'istituto della difesa rispecchia anche una pubblica necessità, vale a dire una di quelle esigenze d'ordine e di socialità, cui anche i menzionati articoli della Costituzione fanno esplicito o implicito riferimento.

D'altra parte l'assenza di contrasto tra le norme denunciate e l'art. 2 Cost. è evidenziata dal rilievo che, quanto meno dal difensore di fiducia - che egli può sempre scegliersi, occorrendo col gratuito patrocinio - l'imputato può sempre ottenere l'allineamento sulla propria posizione, anche se del tutto negativa, e chiedergli di rinunciare ad ogni intervento e alla parola. Quel diritto quindi a scegliere di non difendersi, che sembra tanto preoccupare la Corte di Cuneo, in realtà è perfettamente consentito dal nostro ordinamento processuale penale".

Quanto al preteso contrasto con il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, l'Avvocatura argomenta che tale questione "non sembra avere rilevanza costituzionale". In ogni caso, "i lavori preparatori della Convenzione dimostrano che la previsione alternativa, tra autodifesa e assistenza di un difensore (cioè tra difesa materiale e formale), è stata confermata (essendo stata introdotta con la convenzione del 1950) proprio per garantire legittimità e sopravvivenza a quelle disposizioni che in vari codici di procedura penale stabiliscono si possa fare a meno in certi casi dell'assistenza formale: vuoi perché la difesa tecnica non è addirittura ammessa, vuoi perché, non essendo ritenuta necessaria, non si fa luogo a nomina di difensori d'ufficio"......"Illimitata estensione del diritto di autodifesa ed allargamento dei presupposti della difesa di ufficio sono espressioni della medesima "filosofia", mirante ad una estensione della garanzia della difesa in ogni suo aspetto. Ma la prospettiva è sempre quella di un'autodifesa ravvisata come doverosa alternativa della difesa tecnica, senza altre implicazioni, in particolare senza quella di un'esclusività della difesa materiale rispetto alla difesa tecnico-formale".

Concludendo e riassumendo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che l'autodifesa nel processo penale "non può non fare i conti con interessi istituzionalizzati e soprattutto con l'esigenza pubblica di un corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale. Interessa cioè alla collettività il rispetto della libertà del singolo, ma interessa non meno il rispetto delle regole che quelle libertà tutelano. In tal modo si collettivizza l'interesse del singolo al rispetto della propria libertà, interesse che quindi non costituisce un polo meramente individuale della vicenda processuale penale. Attraverso il rispetto della libertà del singolo lo Stato dimostra di essere capace di tutelare la libertà di tutti, e comunque di assicurare il controllo tecnico degli strumenti atti a comprimerla.

Nasce così l'interesse pubblico al corretto uso dello strumento processuale e quindi la necessità di garantire, anche al di là della volontà dell'imputato, il rispetto delle regole del processo. Inviolabilità del diritto di difesa e irrinunciabilità della difesa formale si fondono nel convergente interesse alla tutela della libertà dell'individuo e del rispetto della regolarità del processo; pur nella loro differenziazione effettuale, sono concettualmente riconducibili alla medesima matrice.

In definitiva gli artt. 2 e 24 Cost. non consentono di riferire l'esercizio del diritto di difesa solo all'imputato ma impongono di ravvisarlo come elemento coessenziale della giurisdizione, come tale di interesse pubblico, con la conseguenza che l'individuo non può ostacolarlo, ferma peraltro l'esigenza che la legge non abbia mai a prevaricare sulla libertà del singolo. E le norme (a torto) denunciate sono conformi a tali principi costituzionali perché, da un lato, assicurano in ogni caso (salve le ipotesi dei processi "bagatellari", v. art. 125, primo comma secondo inciso) la difesa tecnica, dall'altro garantiscono in ogni caso la difesa diretta (materiale), tra le cui facoltà è compresa quella di scegliere un difensore di fiducia, imponendogli qualsiasi linea difensiva, compresa quella del più assoluto silenzio".

7. - In un procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, all'udienza dibattimentale del 5 aprile 1979 l'imputato Panizzari Giorgio ha reso la seguente dichiarazione in sede di interrogatorio: "Intendo rispondere. Revoco la nomina a mio difensore dell'avv. Perla. Non intendo nominare altro difensore. Non accetto difensore di fiducia. (n.d.r.: apparentemente vi è qui nel verbale un errore materiale, dovendosi intendere "difensore d'ufficio"). Non voglio difendermi perché non ho nulla da cui difendermi". Il coimputato Sanna Giancarlo si è associato alle richieste del Panizzari. Il Tribunale, con ordinanza in pari data, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma e 128, primo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui non consentono all'imputato di difendersi personalmente, senza l'assistenza del difensore, qualunque sia l'imputazione della quale egli deve rispondere", per ritenuta violazione degli artt. 6, comma terzo, lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo; 14 n. 3 lett. d) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, e 24, secondo comma, Cost. (nonché, "incidentalmente", dell'art. 3 Cost.).

Nel motivare sulla rilevanza della questione - ritenuta determinante ai fini del "regime difensivo da assegnare all'imputato" - il giudice a quo disattende l'osservazione secondo cui l'autodifesa, intesa come difesa personale, non sarebbe pregiudicata dalla compresenza di un difensore tecnico. In linea di diritto si richiama la previsione di atti (art. 304 bis) cui ha diritto di assistere il difensore ma non l'imputato, essendo la partecipazione di questo rimessa alla discrezionalità del giudice, e di avvisi da effettuare al solo difensore (articoli 304 quater e 372). "In linea di fatto, poi, la difesa tecnica non può non condizionare l'autodifesa (nonostante talune sottolineature della difesa personale, quali quelle sancite dagli artt. 193, comma primo e 468, comma terzo), poiché non è praticamente ipotizzabile una efficace linea difensiva autonoma dell'imputato nel corso del processo, in eventuale contrasto con quella adottata dal difensore".

Nel merito il Tribunale si discosta dalla strada, altrove seguita, "di un contrasto diretto degli artt. 125 e 128 c.p.p. con l'art. 24 Cost." ritenendo il principio costituzionale (anche alla luce deile intenzioni del legislatore costituente) del tutto "neutro" rispetto al problema dell'indefettibilità o meno della difesa tecnica. Altre fonti normative appaiono però incidere sulla legittimità delle norme citate: non tanto l'art. 6,. comma terzo, lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quanto l'art. 14 n. 3 lett. d) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Detta norma dispone che "ogni individuo accusato di un reato ha diritto ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne, e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga a vedersi assegnato un difensore d'ufficio a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo".

Secondo l'interpretazione del giudice a quo, il diritto dell'imputato ad "essere presente nel processo" giova a "far comprendere che la garanzia della difesa tecnica non può comunque annullare l'interesse della parte ad aggiungere il suo contributo personale a quello del difensore e, per quanto di ragione, a non vedersi privata di facoltà che competano solamente al difensore, né pregiudicata - fosse pur su un piano diverso da quello formale - dalla difesa tecnica.

Ma ancora più significativa è la norma del Patto là dove stabilisce che l'accusato, ove sia sprovvisto di un difensore di sua scelta, deve essere non già automaticamente munito di un difensore di ufficio, ma "informato del suo diritto ad averne"; e là dove statuisce che il diritto a vedersi assegnato un difensore di ufficio, eventualmente gratuito, sorge non indiscriminatamente, ma "ogniqualvolta l'interesse della giustizia lo esiga".

Questa architettura complessiva - simile a quella dettata dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma con essa non coincidente - rafforza l'opinione che vede in questi Patti una direttiva mirante ad ottenere che i vari legislatori lascino spazio all'autodifesa esclusiva, almeno nei casi in cui non sia in gioco "l'interesse della giustizia"; vale a dire uno sforzo di contemperare la difesa come diritto del singolo (e quindi i valori di libertà individuale) con l'altra accezione della difesa, riguardata come garanzia del corretto svolgimento del processo (e quindi gli interessi pubblici generali). Tale contemperamento sarebbe realizzato scandendo fasce di reati gravi, nei quali la presenza della difesa tecnica è inderogabile, e fasce di reati meno gravi, nei quali prevale il diritto dell'imputato di gestire la difesa nei modi da lui scelti".

Ciò premesso, "occorre constatare che il nostro ordinamento non dà esecuzione al patto", posto che l'autodifesa, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., è consentita soltanto agli imputati di contravvenzione "punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila, o con l'arresto non superiore ad un mese, anche se comminati congiuntamente" (e il valore-limite di tremila, secondo la costante giurisprudenza, non è stato rivalutato dalle leggi di adeguamento delle sanzioni pecuniarie). Entro un ambito così ristretto, la legislazione speciale non sembra ormai prevedere alcuna contravvenzione. Nel codice penale vi rientrerebbero formalmente solo le contravvenzioni punite dagli artt. 666, comma secondo, e 667, comma terzo: forme aggravate, paradossalmente, di figure-base punite con pene pecuniarie che non consentirebbero l'autodifesa. Non si vede, allora, "come possa razionalmente giustificarsi il rifiuto dell'autodifesa, allorché l'imputato deve difendersi da un reato non circostanziato, e la concessione di tale facoltà quando egli deve difendersi dall'ipotesi aggravata. Oltre che realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento - per il che si giustifica la richiesta incidentale di declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. - tale normativa viola in ogni caso le direttive del Patto, il quale impone agli Stati di dare attuazione all'autodifesa nei procedimenti relativi a reati lievi a preferenza di quelli per reati più gravi, e non viceversa".

Resta aperto, in ogni caso, il dubbio se il consentire l'autodifesa in "uno spazio così infimo e trascurabile" possa ritenersi "sufficiente a dare attuazione, in modo effettivo e non formale, alla direttiva del Patto".

Quanto ai riflessi costituzionali dell'inosservanza del Patto, il Tribunale non ignora l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui l'art. 10 Cost. ("l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute") "si riferisce appunto a tali norme di diritto internazionale, e non anche ai singoli impegni assunti dallo Stato nel campo internazionale: di modo che soltanto le prime e non anche i secondi debbono intendersi direttamente costituzionalizzati.

Ciò non toglie che i Patti internazionali rappresentino pur sempre delle norme che servono ad interpretare dinamicamente la portata ed il valore delle disposizioni costituzionali, poiché riflettono l'evoluzione storica della sensibilità internazionale di fronte ai diritti dell'individuo, e l'assegnazione a questi ultimi di contenuti via via più incisivi ed articolati".

Tale assunto, si dice, troverebbe conforto nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (l'ordinanza di rimessione cita le sentenze nn. 127/77, 232/75, 14/64, 49/63, 120/69, 178/72), nonché nella delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale (il quale dovrà "attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale").

Per finire il giudice a quo si preoccupa dell'obiezione avanzata da più parti, "che l'asserita violazione del Patto sarebbe insignificante, dal momento che il nostro ordinamento - garantendo all'imputato l'assistenza di un difensore tecnico in qualsiasi procedimento - si porrebbe in posizione più avanzata della norma pattizia, posto che assicura all'imputato sia l'autodifesa sia la difesa tecnica, e perciò offre al medesimo non un'alternativa, ma due facoltà congiunte ed articolate.

A questa tesi, che vede nella difesa essenzialmente il riflesso dell'interesse pubblicistico al corretto svolgimento del processo, non può non contrapporsi - sia pure in termini di accorto contemperamento - un 'accezione individualistica del diritto di difesa, intesa, tra l'altro, anche come consapevole rifiuto del patrocinio altrui e come libera scelta del modo di gestire il processo. Man mano che la legislazione evolve nel senso di circoscrivere l'area dei diritti individuali indisponibili dal loro titolare, correlativamente sembra farsi più sensibile l'esigenza di non sacrificare del tutto le scelte dell'individuo nella materia in questione".

8. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, ha riproposto considerazioni già altrove svolte, sui dibattiti in atto, sullo stato dei lavori di riforma, e sul significato dell'art. 24 Cost. Ha escluso che ci siano violazioni del principio d'uguaglianza, e ha definito "del tutto incoerente" il richiamo a norme internazionali "che non costituiscono parametro di valutazione della costituzionalità di una legge".

I predetti procedimenti, discussi congiuntamente all'udienza del 16 gennaio 1980, venivano rinviati a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e ridiscussi all'udienza del 10 dicembre 1980.


Considerato in diritto:

1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le quattro ordinanze in epignafe si riferiscono alle medesime disposizioni di legge (gli artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) e, perciò, le relative cause, trattate congiuntamente, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - Con la sentenza n. 125 del 1979 questa Corte ha, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. nella parte in cui impongono la nomina di un difensore d'ufficio anche all'imputato che rifiuti qualsiasi assistenza.

Premessa la portata generale della categorica affermazione - nell'art. 24 Cost. - del diritto "inviolabile" di difesa, la citata sentenza ha osservato come manchi, nel testo costituzionale, una specificazione cogente dei modi di esercizio di tale diritto; con la conseguenza che spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s'intende, che esso venga, nelle diverse situazioni processuali, garantito a tutti su un piano d'uguaglianza ed in forme idonee. Ora, la possibilità di una piena difesa personale - appellandosi alla quale si contesta l'obbligatorietà della difesa tecnica d'ufficio - è riconosciuta all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di esso (artt. 443 e 468, terzo comma, cod. proc. pen.) incontrando soltanto il limite intrinseco della pertinenza delle dichiarazioni rispetto al giudizio, oltre ai limiti generali costituzionalmente posti alla libertà di manifestazione del pensiero (estendendosi, peraltro, anche all'imputato l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen.). Quanto alla difesa tecnica, l'obbligatorietà della nomina del difensore non significa affatto un vincolo a svolgere determinate attività processuali; ma significa semplicemente, secondo la sentenza n. 125, predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile - e come tale irrinunciabile - di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui inconciliabilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione.

3. - Lo stesso Pretore di Torino ripropone ora le medesime questioni già esaminate e respinte dalla sentenza n. 125/79, richiamandosi alla propria precedente ordinanza di rimessione, senza aggiungere nuove considerazioni. Ne consegue che la questione sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978 (n. 251/79) va dichiarata manifestamente infondata.

4. - Le restanti ordinanze del Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza (14 marzo 1979, n. 430/79), della Corte di Assise di Cuneo (10 aprile 1979, n. 447 del 1979) e del Tribunale di Torino (5 aprile 1979, n. 454/79) - pongono anzitutto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 125 e 128 cod. proc. pen. (l'ordinanza 430/79 del solo art. 128 c.p.p.) con riferimento all'art. 24 Cost., da interpretarsi però, ad avviso dei giudici a quibus, alla luce dell'art. 6 comma terzo lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, recepita nell'ordinamento interno italiano a far tempo dal 26 ottobre 1955, data di deposito dello strumento di notifica, autorizzato con legge 4 agosto 1955 n. 848.

Sotto questo stesso profilo viene anche invocato l'art. 14, n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 ottobre 1977 n. 881 (ord. della Corte di Assise di Cuneo, n. 447/79), mentre con distinta, ma collegata, prospettazione viene denunziata la violazione degli artt. 10 e 11 Cost. (ord. 14 marzo 1979 del G.I. del Tribunale di Monza - n. 430/79), sempre con riferimento alle succitate disposizioni della Convenzione Europea e del Patto internazionale che vengono assunte di per sé a parametri del giudizio di costituzionalità nell'ordinanza 5 aprile 1979 del Tribunale di Torino (n. 454/79).

5. - Le questioni così prospettate non sono fondate.

Fermo il carattere generale della norma di cui all'art. 24, secondo comma Cost., intesa a garantire l'esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale, e ferma la conseguente legittimità di scelte legislative, anche differenziate, intese a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di difesa, nel senso chiarito da ultimo nella sentenza 125 del 1979, le prospettazioni dei giudici a quibus pongono in definitiva un duplice problema: di gerarchia delle fonti normative, da un lato, e dell'ambito di operatività dell'art. 10 Cost. dall'altro.

Sotto il primo profilo, la Corte condivide il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive nell'ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria.

Resta così esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto, di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando (ord. 454/79) le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé sole, quali parametri di giudizio.

Né va trascurata la disposizione di cui all'art. 2 paragrafo 2 del citato Patto internazionale, ai sensi del quale: "Les Etats parties au present Pacte sengagent à prendre, en accord avec leurs procedures constitutionnelles et avec les dispositions du present Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre legislatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le present Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur".

Si può, ancora ed infine, ricordare che le disposizioni di cui all'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, a mente delle quali "Tout accuse' a droit notamment a:...... c) se defendre lui-meme ou avoir l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer un defenseur, pouvoir etre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les interets de la justice l'exigent"; non sembra suscettibile della interpretazione presupposta dalle ordinanze di rinvio.

Invero, la disposizione in parola vuole concorrere alla definizione di un "giusto processo", di un "equo processo" fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti, sulla "egalité des armes", come si è espressa la Commissione Europea dei diritti dell'uomo. E la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali (ric. 722/60). La medesima Commissione, esaminando un ricorso contro uno Stato il cui ordinamento interno impone la rappresentanza di un avvocato di fronte al Tribunale superiore, ha ritenuto che la disposizione in esame non obbliga gli Stati contraenti a garantire agli imputati una assoluta libertà di accesso ai Tribunali di ultima istanza e che nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Ric. 727/60 e Ric. 722/60). Interpretazioni, queste, che sembrano perfettamente coerenti con il principio di cui all'art. 24, secondo comma Cost. nella lettura datane da questa Corte con la sent. n. 125 del 1979.

Sotto il secondo profilo questa Corte non può che ribadire la propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost. (sent. 48/79; 32/60; 104/69; 14/64) mentre l'art. 11 Cost. neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale.

6. - Infondata è pure la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. sollevata con riferimento all'art. 2 Cost.

Sul punto basta, infatti, richiamare motivazione e conclusioni della sentenza n. 125/79, ribadendo che i diritti fondamentali inviolabili, riconosciuti dall'art. 2 Cost., sono quelli ricollegati alle specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie. Nella specie, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto (quello di difesa personale) direttamente implicato, ne consegue che nessuna lesione della personalità dell'imputato, e nemmeno un'alterazione della sua immagine ideale può derivare dall'obbligo in sé dell'assistenza del difensore nel giudizio penale.

7. - Il G.I. del Tribunale di Monza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 128 c.p.p. anche in riferimento all'art. 3 Cost. assumendo che la disposizione processuale in esame escluderebbe l'uguale capacità di autodifesa di ciascuno. L'assunto non è fondato, posto che la disciplina processuale è certamente uguale per tutti i soggetti che versano in identiche situazioni escludendo per tutti (eccettuati gli imputati di pochissimi reati bagatellari) l'autodifesa esclusiva.

8. - Lo stesso giudice denuncia infine una pretesa violazione dell'art. 21 Cost. poiché la norma dell'art. 128, primo comma cod. proc. pen. negherebbe "la libertà assoluta di esprimere le idee necessarie a respingere in maniera personale l'attacco portato alla propria libertà attraverso l'esercizio dell'autodifesa".

La questione è infondata. All'interno del processo, le libertà costituzionali si specificano (nel contenuto, nei fini, nei limiti) come esplicazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La libertà di manifestazione del pensiero è quindi all'imputato riconosciuta, in tutta l'estensione richiesta dalla inviolabilità della difesa, e con il correlativo limite logico della pertinenza al processo e dell'inserzione nelle forme processuali previste. Rispetto all'esercizio di tale libertà, la presenza o assenza di un difensore tecnico nulla toglie né aggiunge; e comunque anche i rapporti fra difesa personale e tecnica, con le rispettive "manifestazioni di pensiero", trovano il loro riferimento costituzionale nell'art. 24 Cost., come problemi di assetto di diritti ed attività aventi un fine istituzionale specifico.

Anche l'art. 21 Cost., definente l'ambito generale della libertà d'espressione, non viene dunque in autonoma considerazione e nulla può aggiungere agli spazi di libertà, anche di espressione personale dell'imputato, concretanti l'inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Quest'ultimo disposto costituzionale segna insieme il contenuto - di piena libertà di argomentazione - ed i limiti -di "pertinenza" al processo - art. 443 c.p.p. - delle attività processuali anche consistenti in "manifestazioni del pensiero".

9. - Mentre la maggior parte delle ordinanze di rimessione - già esaminate con la sentenza n. 125/79 o attualmente in esame - riguardano casi di rifiuto globale della difesa e del processo, l'ordinanza n. 430 del 1979 del giudice istruttore presso il Tribunale di Monza riguarda un caso in cui l'imputato aveva positivamente chiesto di autodifendersi. Tale diversa situazione processuale non ha influito sulle argomentazioni del giudice a quo, e comunque non può incidere sulla soluzione delle prospettate questioni di costituzionalità. Il cosiddetto "rifiuto del processo" e della giustizia del nostro Stato è un atteggiamento tutto politico di alcuni imputati, che di per sé non può assumere alcun rilievo formale rispetto al corso, alle forme, alle garanzie ed all'attuazione anche coercitiva della giustizia penale. Nella logica dell'ordinamento giuridico, rifiuto di difendersi e volontà di autodifendersi sono ugualmente qualificabili come scelte, non importa se attive o negative, concernenti il modo di avvalersi dei diritti inviolabili e irrinunciabili, che l'ordinamento (indipendentemente dagli atteggiamenti verso di esso) ricollega alla formale posizione di imputato. Né l'uno né l'altro tipo di scelta è pregiudicato dalla nomina obbligatoria del difensore d'ufficio, posto che questa non incide in nessun modo sulla partecipazione (o non partecipazione) dell'imputato al processo, non ne impegna la personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del contraddittorio processuale, nell'interesse dell'imputato stesso ed in modi che, pur non definiti da norme processuali vincolanti, non possono non tenere conto delle scelte defensionali del vero titolare del diritto di difesa, appunto l'imputato.

10. - Il Tribunale di Torino (ord. 454/79) pone "incidentalmente" questione di legittimità costituzionale degli artt. 125, primo comma e 128, primo comma c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto nella ipotesi di cui agli articoli 666 e 667 cod. pen. l'autodifesa esclusiva è consentita con riferimento alle ipotesi aggravate ed esclusa, invece, quando l'imputazione sia un reato non circostanziato.

La questione è inammissibile per la sua totale irrilevanza nel giudizio a quo, in cui le imputazioni contestate sono quelle di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata "incidentalmente" dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 5 aprile 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere


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