Convegno Castel Madama
Home Up Convegno Castel Madama Convegno Velletri

 

 

 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Celebrazioni Ufficiali Italiane 2007

Giornata Mondiale dell’Alimentazione

 

Con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Coordinamento Polo ONU

                                               -   

Fondazione Universitas Italica - Comune di Castel Madama - Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo

Università di Castel S. Angelo e Forum sulle Culture Alimentari Mediterranee

presentano

 

LABORATORIO TEATRO INTERCULTURALE

Sabato, 20 Ottobre 2007

Castello Orsini, Castel Madama

 

TAVOLA ROTONDA

DIRITTO-DOVERE ALL’ALIMENTAZIONE

 

Ore 15,00       

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

Prof. Giuseppe Salinetti, Sindaco Comune di Castel Madama.

Dott.ssa Vita Maria Valluzzi, Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Coordinamento Polo ONU

Prof. Mario Giancotti, Presidente Fondazione Universitas Italica

 

Modera

Dott. Sandro Dernini, Coordinatore Forum sulle Culture Alimentari Mediterranee

Intervengono:

Dott. Gennaro Francione, Magistrato -“Il Diritto alimentare secondo la prospettiva dell’Eugius”-.

Dott.ssa Paola Canestrari, Ricercatrice Università Roma 3 -“G.A.S. gruppi d’acquisto solidali: nuove forme di consumo e socializzazione”-.

Prof.ssa Lucia Lasciarrea, Presidente Centro Studi Internazionali Ugo Betti -“L’alimentazione nella dottrina sociale della Chiesa”-.

Prof.ssa Maura Di Giacinto, Docente Università Roma 3, "Il cibo come linguaggio delle identità multiculturali"

 

Presentazione del progetto Tea-Lab – laboratorio teatro interculturale pitagorico”.

Introduce

Dott.ssa Maria Pia Marsala, Fondazione Universitas Italica

Interviene:

Prof.ssa Laura Giovannelli, Dirigente Istituto Comprensivo Castel Madama

 

Conclusioni

Dott. Vincenzo Ascani, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Castel Madama.

Dott. Armando Pistoia, Assessore alla Cultura Comune di Castel Madama

 

Accoglienza e Cocktail offerti dalla Pro-loco del Comune di Castel Madama

http://www.esteri.it/mae/doc/CalendarioGiornata_Alimentazione.pdf

http://www.comunicati.net/comunicati/arte/teatro/46100.html

http://www.torreomnia.it/forum/leggi.asp?id=7458

http://64.233.183.104/search?q=cache:Kk4AMU1LR20J:www.prefettura.cagliari.it/news/Comunicati_2007/Tabella%2520Calendario%2520Eventi%2520GMA%25202007%2520(1)a.xls+DIRITTO-DOVERE+ALL%27ALIMENTAZIONE+A+CASTELLO+ORSINI&hl=it&ct=clnk&cd=3&gl=it&client=firefox-a

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0687_Tabella_Calendario_Eventi_GMA_2007.pdf

 

 

 

@@@@@@@@@@

 

IL   DIRITTO   ALIMENTARE  NELLA PROSPETTIVA DELL’EUGIUS .

 

di Gennaro Francione

 

1)PREMESSA.

 

    A fonte delle cifre spaventose offerte dalla FAO riguardanti la fame nel mondo uno sforzo comune ci affratella per capire le cause ma anche per cercare rimedi concreti.

    Non bastano le ingenti somme che  mo' di elemosina vengono elargite per il Terzo Mondo(somme di cui spesso il popolo ignora la sorte) ma è necessario esportare tecnologie e riciclare quelle che adoperiamo nei nostri paesi ricchi, trasformando imprese micidiali in industrie produttive di pace, alimenti, energia pulita.

    Il mio intervento da giudice partirà da una carrellata di fonti normative internazionali per poi, attraverso la "Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale", affondare nella nostra Costituzione  e nel nostro stesso diritto ordinario, visto che in nome del diritto ad alimentarsi ho assolto dei poveracci incriminati di reati bagattellari.  Quei modelli di sentenze sono indicativi di un nuovo modo di intendere la giustizia da diffondere in Italia e in altri paesi. Al riguardo facciamo nostro il dettato dell'EUGIUS (Unione Europea dei Giudici Scrittori: http://www.antiarte.it/eugius) là dove afferma: "L'Associazione Europea dei Giudici Scrittori ha lo scopo di associare i giudici-scrittori d'Europa al fine di diffondere un messaggio universale di giustizia e arte nel presupposto che ciò che è bello è anche buono e giusto. Ergo si può contribuire all'unione delle persone, alla crescita dell'umanità e della solidarietà in nome di una giustizia intesa non come mera punizione ma come ricerca dei sistemi creativi per rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'informazione, la cooperazione culturale e sociale".

    Il Sapere che prevalga sull'Economia comporta il conoscere le azioni normative a favore della risoluzione dei problemi e la necessità di una fratellanza nella convivenza globale su tutta la linea, partendo in tal caso dall'eliminazione della fame nel mondo per concedere  a tutti i popoli pari dignità di vita che comporta in primis la risoluzione del problema nutritivo.

    Il Diritto Umano all'Alimentazione è un diritto umano  fondamentale, saldamente fondato sul diritto internazionale.

    E' implicito nella Carta delle Nazioni Unite ed è stato riaffermato e sviluppato in numerose riunioni e dichiarazioni della comunità internazionale, come la  Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 25), la Dichiarazione Universale sullo Sradicamento della Povertà e della Malnutrizione, la Dichiarazione sul Progresso Sociale e lo Sviluppo, i cui principi affratellanti sono stati ribaditi in molti accordi internazionali sia a livello regionale che universale. In particolare, tra questi, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali,  dove all'art.11.2 si riconosce "il diritto fondamentale di ogni individuo ad essere libero dalla fame e dalla malnutrizione", mentre all'art. 11.1 si riconosce altresì "il diritto ad un adeguato livello di vita per quanto riguarda il cibo, il vestiario e l'alloggio"; principi tutti ribaditi nella Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo (art. 24 e art. 27).

    Anche nella nostra Costituzione, come in quella dei singoli stati, si è affermato il diritto all'alimentazione da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), specificamente individuato come forma di diritto alla salute(art. 32 della Cost.).

    Una tappa fondamentale nella lotta alla fame è stata rappresentata dal Vertice Mondiale della FAO sull'Alimentazione svoltosi a Roma nel 1996. In quella sede, dopo avere riaffermato espressamente nella Dichiarazione di Roma, "il diritto fondamentale di ogni individuo ad avere accesso al cibo e ad essere libero dalla fame" si invitava (Piano d'Azione, obiettivo 7.4) l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani - in collaborazione con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative- a meglio definire il contenuto del diritto all'alimentazione, eventualmente formulando linee-guida non vincolanti per orientare le politiche degli stati in materia di sicurezza alimentare.

    Negli anni successivi altri interventi vi sono stati soprattutto ad opera  di agenzie delle Nazioni Unite come la FAO stessa, la PAM, la UNDP, l'UNCHR, il WTO  e di organizzazioni non governative come la FoodFirst Information Network /(FIAN) di Heidelberg, la WorldAlliance for Nutrition and Human Rights (WANAHR) di Roma etc.. Oggi noi, uomini di buona volontà, siamo qui ancora a sviscerare il problema.

    Partendo dalla "Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale" la presente relazione analizza  due sentenze    emesse dallo scrivente, giudice del Tribunale Penale di Roma,   che sembrano emesse alla luce dello spirito emerso dalla dichiarazione, avendo  applicato la scriminante della fame(= stato di necessità) per assolvere i rei di crimini bagattellari.

    Non si tratta solo di sentenze umanitarie ma di verdetti assunti nella presa di coscienza che solo una società che s'interessi alla globalità delle problematiche di tutte le genti, prima di tutto relative al diritto di nutrirsi, potrà assicurare una base comune di convivenza pacifica.

    In appendice alla presente relazione saranno riportate proprio la sentenza anticopyright e  quella di assoluzione di furto di prodotti alimentari; infine, si riporteranno gl'indici Istat che sintetizzano la grave e diffusa situazione di dissesto economico delle famiglie italiane, presto ridotte alla fame nera. Ciò a dimostrazione che il problema della fame, quanto meno sotto forma di risorse economiche sufficienti per procurarsi cibo, è un problema universale.

 

2)LA DICHIARAZIONE DI ROMA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE MONDIALE[1]

 

    Noi, Capi di Stato e di Governo, o i nostri rappresentanti, convenuti al Vertice mondiale sull'alimentazione su invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, riaffermiamo il diritto per ognuno di avere accesso ad un'alimentazione sana e nutriente, conforme con il diritto di un'alimentazione appropriata e con il diritto fondamentale di tutte le persone di non soffrire la fame.

    Dichiariamo la nostra volontà politica e il nostro impegno, a livello sia collettivo che nazionale, di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti e di compiere uno sforzo ininterrotto per estirpare la fame da tutti i Paesi, con l'obiettivo immediato di dimezzare il totale delle persone attualmente denutrite entro il 2015.

    Consideriamo inammissibile che oltre 800 milioni di persone nel mondo, e particolarmente nei Paesi in via di sviluppo, non abbiano cibo a sufficienza per soddisfare i loro bisogni nutritivi. Questa situazione è inaccettabile.

    La disponibilità alimentare è aumentata sostanzialmente ma le difficoltà d'accesso agli alimenti e il persistere dell'inadeguatezza dell'entrate economiche familiari e nazionali   per acquistarli, l'instabilità degli approvvigionamenti e della domanda, come pure i disastri naturali e quelli causati dall'uomo[2], impediscono che siano soddisfatti i bisogni alimentari di base.

             I problemi della fame e della insicurezza alimentare hanno dimensioni mondiali e continueranno a persistere, e anche ad aumentare drammaticamente in alcune regioni, a meno che non siano prese delle precise e concertate misure urgenti tenendo conto del previsto aumento della popolazione mondiale e dell'esaurimento delle risorse naturali[3].

             Riaffermiamo che un contesto pacifico, stabile, politicamente, socialmente ed economicamente propizio è la condizione essenziale che permetterà agli Stati di dare un'adeguata priorità alla sicurezza alimentare e all'eliminazione della povertà[4].

             La democrazia, la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, che comprendono anche il diritto allo sviluppo e la piena e paritetica partecipazione degli uomini e delle donne, sono gli elementi essenziali per il raggiungimento di una sostenibile sicurezza alimentare per tutti.

             La povertà è una delle principali cause della insicurezza alimentare ed è difficile ottenere, per migliorare l'accesso al cibo, un progresso sostenibile nell'eliminazione della povertà. I conflitti, il terrorismo, la corruzione e il degrado ambientale possono contribuire all'insicurezza alimentare in modo significativo.

             L'accrescimento della produzione alimentare, inclusa quella degli alimenti di base, deve essere assicurato. Questo dovrebbe avvenire all'interno di un progetto di gestione sostenibile delle risorse naturali, di eliminazione dei modelli di consumo e di produzione non sostenibili, particolarmente nei Paesi industrializzati, e di una rapida stabilizzazione della popolazione mondiale.                             Riconosciamo il contributo fondamentale alla sicurezza alimentare dato dalle donne,   particolarmente nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo, e la necessità di assicurare l'uguaglianza tra uomini e donne. La rivitalizzazione delle aree rurali, anche, deve essere una priorità per rinforzare la stabilità sociale e per aiutare a correggere il movimento di eccessivo esodo rurale che molti Paesi stanno affrontando. 

             Sottolineiamo l'urgente necessità di agire adesso per adempiere alla nostra responsabilità di ottenere la sicurezza alimentare per le generazioni presenti e future. Il raggiungimento della sicurezza alimentare è un'impresa complessa la cui responsabilità principale appartiene ai singoli governi.

             Devono sviluppare un ambiente propizio e adottare politiche capaci di assicurare la pace e anche la stabilità sociale, politica ed economica, l'equità e l'uguaglianza tra i sessi.

             Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione in merito alla persistenza della fame che, su tale vasta scala, costituisce una minaccia sia alle società nazionali che, attraverso diversi modi, alla stabilità della comunità internazionale stessa.

             A livello mondiale, i governi dovrebbero anche cooperare attivamente tra loro e con le organizzazioni delle Nazioni Unite, con le istituzioni finanziarie, le organizzazioni intergovernative e non governative e con il settore pubblico e privato su programmi rivolti al raggiungimento della sicurezza alimentare per tutti.

             Il cibo non dovrebbe essere usato come strumento di pressione politica ed economica.

             Riaffermiamo l'importanza della cooperazione e della solidarietà internazionale come pure la necessità di astenersi dal prendere misure unilaterali che non sono conformi con le leggi internazionali e con la Carta delle Nazioni Unite e che mettono in pericolo la sicurezza alimentare.

             Riconosciamo la necessità di adottare delle politiche che favoriscano gli investimenti in direzione di uno sviluppo delle risorse umane, della ricerca e delle infrastrutture necessarie per ottenere la sicurezza alimentare[5].

             Dobbiamo incoraggiare la creazione di posti di lavoro e di entrate economiche e favorire un equo accesso a risorse produttive e finanziarie[6].

             Concordiamo che il commercio è un elemento chiave nel raggiungimento della sicurezza alimentare. Concordiamo di perseguire delle politiche commerciali alimentari e in tutti i campi che incoraggino i nostri produttori e consumatori ad utilizzare le risorse disponibili in modo economicamente sostenibile e corretto.

             Riconosciamo l'importanza, per la sicurezza alimentare, della agricoltura sostenibile, della pesca, dello sviluppo forestale e rurale nelle area con basso o alto potenziale.

             Riconosciamo il ruolo fondamentale svolto dai contadini, dai pescatori, dai silvicultori, dalle popolazioni indigene e dalle loro comunità e da tutte le altre persone che fanno parte del settore alimentare e delle loro organizzazioni che sono sostenute da un sistema di ricerca e diffusione efficace.

             Le nostre politiche di sviluppo sostenibile favoriranno una piena partecipazione e un rafforzamento delle persone, specialmente delle donne, e una equa ripartizione delle entrate, l'accesso al sistema sanitario e all'istruzione ed opportunità per i giovani.

             Una particolare attenzione dovrebbe essere data a coloro i quali non sono in grado di produrre o procurarsi gli alimenti sufficienti per un'alimentazione adeguata, compresi coloro i quali sono coinvolti in guerre, disordini civili, disastri naturali o cambiamenti climatici ecologici[7].

             Siamo consapevoli della necessità urgente di combattere gli insetti nocivi, la siccità e il degrado delle risorse naturali, compresa la desertificazione, il sovrasfruttamento della pesca e la progressiva eliminazione della diversità biologiche.

             Siamo determinati ad agire al fine di mobilitare e ottimizzare le assegnazioni e l'utilizzazione delle risorse tecniche e finanziarie da parte di tutte le fonti, compresa la riduzione del debito estero per i Paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare le misure nazionali atte a migliorare le politiche per la sicurezza alimentare sostenibile.

             Convinti che il carattere multifattoriale della sicurezza alimentare abbia bisogno di misure concertate a livello nazionale e di effettivi sforzi internazionali per completare e rafforzare   l'azione a livello nazionale, noi ci assumiamo i seguenti impegni:

- assicureremo un contesto politico, sociale ed economico propizio, destinato a creare le condizioni migliori per lo sradicamento della povertà e il mantenimento di una pace durevole, basata su una piena ed egualitaria partecipazione delle donne e degli uomini, favorendo al massimo il raggiungimento di una sicurezza alimentare per tutti;

- daremo seguito a delle politiche volte a sradicare la povertà e la diseguaglianza e  a migliorare l'accesso fisico ed economico a tutti, e in tutti i momenti, verso un'alimentazione sufficiente, nutrizionalmente appropriata e sicura, e ad una sua effettiva utilizzazione;

- persevereremo nelle politiche e nei metodi partecipatori e sostenibili di sviluppo alimentare, agricolo, peschiero, forestale e rurale in aree sia ad alto che a basso potenziale, che sono essenziali per assicurare degli approvvigionamenti alimentari adeguati ed affidabili a livello familiare, nazionale, regionale e mondiale, per combattere gli insetti nocivi, la siccità e la desertificazione, tenendo in considerazione il carattere multifunzionale dell'agricoltura;

- ci sforzeremo di assicurare che le politiche riguardanti il commercio alimentare e agricolo, e di scambio in generale, contribuiscano a favorire la sicurezza alimentare per tutti attraverso un sistema commerciale mondiale giusto e orientato sul mercato;

- ci sforzeremo di prevenire e di essere preparati per affrontare i disastri naturali e le emergenze provocate dall'uomo e di rispondere ai fabbisogni alimentari provvisori e d'emergenza in un modo da incoraggiare la ripresa, la riabilitazione, lo sviluppo e la capacità di soddisfare i bisogni futuri;

- incoraggeremo l'assegnazione e l'uso ottimale degli investimenti pubblici e privati per favorire le risorse umane, i sistemi alimentari, agricoli, peschieri e forestali sostenibili e lo sviluppo rurale in aree con alto e ridotto potenziale;

- adempiremo, vigileremo, e daremo seguito al Piano d'azione, in tutti i suoi livelli, in cooperazione con la Comunità Internazionale.

             Noi ci impegniamo ad agire e a sostenere l'adempimento del Piano d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione[8].

 

            Roma, 13 Novembre 1996

 

APPENDICE I

 

SENTENZA  ANTICOPYRIGHT

 

                         MOTIVI DELLA DECISIONE

 

             Mohammed Tizio, colto in possesso di cd sprovvisti di contrassegno SIAE e abusivamente duplicati, è  stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere dei reati di cui alla rubrica.

In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano nelle carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le parti a svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.  per aver l'imputato agito in stato di necessità essendo mosso nella sua  azione di venditore di cd contraffatti dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

             Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la difesa concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione, rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 c. p. sulla base delle seguenti considerazioni.

             In via preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo cui l'onere della prova incombeva all'imputato risulta superata dal nuovo 111 della Cost. e dal giusto processo instaurando per il quale,  nella paritaria posizione delle parti, è compito del giudice, in un rinnovato spirito del favor rei,  valutare anche d'ufficio già a monte qualunque elemento possa escludere la responsabilità del prevenuto.

             Nel merito valga quanto segue.

             La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si concreta in un'attività costante ed uniforme dello Stato-comunità(Tesauro). Ad essa può essere attribuita funzione di   mezzo d'interpretazione di principi e norme(consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a disapplicare la norma scritta(consuetudine abrogativa).

             Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abrogativa perché contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi che comporta l'applicabilità della consuetudine(usi) solo se richiamata da leggi e  regolamenti.

             Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi il magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad esempio, quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici e regolari individuati in un ambiente con un determinato background socioculturale.

             Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in cui si sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discrasia tra il dover essere normativo e quello reale. "La dottrina - come leggiamo in Antolisei - è concorde nell'attribuire alla consuetudine la più grande importanza nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti che sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali"(F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale - Giuffrè Milano, 1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris canonici <ca. 29>: Consuetudo est optima legum interpres). Secondo Antolisei è addirittura da ammettersi la consuetudine integratrice  o praeter legem  che sorga per integrare i precetti della legge qualora essa non si risolva in danno dell'imputato(F. Antolisei, ibid.).

             La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando la sovranità(art. 1 della Cost.) e il metro di questa sintonia è proprio la rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate dal Parlamento, il quale può andare "controcorrente" quando contraddica lo spirito del comune sentire della popolazione che ad esso ha dato mandato, incorrendo in tal maniera  di fatto nella disapplicazione della norma scritta.

             Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penalistica - e non meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas, ricorrono all'acquisto di cd per strada o li scaricano da Internet. Anche grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e hanno permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno appena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei produttori è quantificato su "minimi diffusissimi". In linea con questa strategia si è espresso recentemente il Parlamento  europeo con la direttiva  per "la protezione del diritto d'autore nella società dell'informatica" avanzando al più l'ipotesi di un equo compenso per gli autori per la diffusione globale della loro opera.

             Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o di gift economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si passa da relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo e dal commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono talmente rapide che il possesso diventa una realtà ormai superata"(Vedi New economy in http://mediamente.rai.it/biblioteca). 

             Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell'arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e quindi usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d'arte che impongono prezzi alti, contrari  a un'economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.

             L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con l'art. 41 della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.

             In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa penalistica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia. Tale consuetudine non è quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto incide sull'interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso di far percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di una norma espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell'enunciando stato di necessità il fatto del vendere cassette per sopravvivere è più che proporzionato  al pericolo connesso alla lesione del copyright(art. 54 ult. parte co. 1).

             L'azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno  trova appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (istituita con d.m. 10 ottobre 1998) che nel progetto preliminare di riforma del codice penale avanza il principio della necessaria offensività del fatto, e soprattutto, quello della sua irrilevanza penale.

             La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto "che il principio di necessaria offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei più recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema di legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a caso subito dopo la enunciazione del principio di legalità, invita a "prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico" (art. 4 comma 1). Ed è stato enunciato a tutto campo nel Progetto di revisione della seconda parte della Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione Bicamerale: "non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività".

             La Commissione ritiene che, al di là delle opinioni specifiche di ciascuno sulle modalità di inserimento di tale principio nel codice, le posizioni sopra enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche visivamente, la responsabilità penale alla offesa reale dell'interesse protetto, nel quadro di un diritto penale specificamente finalizzato a proteggere i (più rilevanti) beni giuridici".  

Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via "legale".

             Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una reale offesa al copyright(tutelabile al più civilmente ma non penalmente),  non può essere ancora invocata e   lo si potrà probabilmente con la riforma del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di stabilire la proporzione dell'azione svolta dai venditori di cd con l'offesa arrecata ai diritti d'autore.

             In tema di stato di necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati dall'espressione "danno grave alla persona",  ancora la Commissione succitata ci illumina avendo proposto di "chiarire quali beni siano effettivamente "salvabili" (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare rilevanti agli effetti della esimente tutti gli interessi personali propri o altrui, siano essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella morale della persona, compensando tuttavia questo ampliamento con una drastica delimitazione della scriminante sul terreno della proporzione)".

             Quanto ai venditori di cd per strada  è fatto notorio che trattasi di soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di schiacciante subordinazione. Notoria non egent probatione, i fatti notori non richiedono prova dal momento che la nozione di fatto de quo rientra nella comune esperienza. Si aggiunga che dalle carte processuali non emergono elementi per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di sussistenza e si può, quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi incriminato sia fatta esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.

             Nel caso di specie è innegabile che il venditore di cd è un extracomunitario che agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione  "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo  incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e  ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre  per <omissis> il loro sostentamento quotidiano"(Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II 81, m. 68).

             Trattasi di  giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari rende praticamente impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accoglierli e a nutrirli in massa. E quindi più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del loro sostentamento, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della conservazione,   incoercibile nell'uomo(Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).

             Tale inquadramento risponde anche  a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi,  e il diritto alla salute(art. 32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testi citate rendono anche edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre  1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

             In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost.  è compito dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non c'è fine di lucro illecito "penalmente" in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa  dalla maggioranza del consesso sociale.  Quell'azione, formalmente contra legem, è scriminata da uno stato di necessità(art. 54 c.p.) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di venditori operanti  per sopravvivere assolutamente necessaria per sopravvivere  e proporzionata al pericolo di danno(minimo se non inesistente  visto il numero modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori.

             Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici, anche se non si può escludere un risarcimento civilistico alla SIAE ex art. 2045 c.c. da coltivare e realizzare eventualmente in sede civile.

Si ordinerà confisca e distruzione del materiale in sequestro.

 

P.Q.M.

 

visto l'art. 129 c.p.p.

assolve  Mohammed Tizio dai reati ascrittigli perché i fatti non costituiscono reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.

 

Così deciso in Roma il 15.2.2001

 

                                  IL GIUDICE

 

                         dott. GENNARO FRANCIONE [9]

 

APPENDICE II

 

ASSOLUZIONE DA FURTO ALIMENTARE

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

             TIZIO  è  stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere del reato  di cui alla rubrica.

             All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente decisione.

A carico dell'arrestato sussistono elementi in ordine al  reato de quo  come emerge dalla confessione resa(con la precisazione che non era uscito dalla casse) e dalla testimonianza dell'operante m.llo CAIO  che descrive compiutamente i fatti. TIZIO fu sorpreso dall'addetta antitaccheggio SEMPRONIA(sentita come teste) a prendere tranche di prosciutto, per un valore di 87 euro, nascoste nei pantaloni. Fu fermato dopo le casse dall'addetta e dalla guardia giurata.

             Orbene va accolta la richiesta del P. M. di assoluzione del prevenuto, non potendosi escludere ai sensi dell'art. 530 30 co. c.p.p. che l'azione criminosa fu dettata dall'indigenza per soddisfare i primari bisogni alimentari.

             Non si può escludere, quindi, come espressamente sottolineato dal P. M., che il prevenuto fosse spinto nella sua azione dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

             Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione  "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo  incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e  ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre  per <omissis> il loro sostentamento quotidiano"(Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c.   De Leo, Giust. pen. 1962, II 81, m. 68).

             Trattasi di  giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari e la diffusione allarmante della povertà anche tra i nostri connazionali rende praticamente impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accogliere e a nutrire davvero tutti gl'indigenti. E, quindi, più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del sostentamento di queste persone, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della conservazione, incoercibile nell'uomo(Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).

             Tale inquadramento risponde anche  a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi,  e il diritto alla salute(art. 32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre  1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

       Più in generale la decisione va ancorata alla teoria dell'anablabe (dal greco ana + blabe= senza danno) ovvero dell'ancoraggio della punizione di un reato a un concreto danno arrecato, secondo insegnamenti della giurisprudenza soprattutto in  ipotesi di falso[10].

             Nel caso concreto nessun danno ne è derivato essendo stata recuperata la refurtiva di poco valore[11].

             In conclusione, necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento incriminato perché il comportamento fu dettato dallo scopo di alimentarsi e soprattutto per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici.

Pertanto s'impone l'assoluzione.

 

P.Q.M.

 

visto l'art. 530 30 co. c.p.p.

assolve TIZIO dal reato ascrittogli  perché il fatto non costituisce reato  per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

                                  IL GIUDICE 

 

                       dott. GENNARO FRANCIONE

 

APPENDICE III

 

Italia, povertà non arretra, 2,6 mln famiglie indigenti - Istat

giovedì, 4 ottobre 2007 12.39

 

 

 

 

ROMA, 4 ottobre (Reuters) - Le famiglie povere in Italia sono 2,6 milioni, mentre altri due milioni sono quelle molto prossime alla soglia di povertà. E' quanto rivela l'Istat in un'indagine da cui emerge che tra il 2005 e il 2006 l'incidenza della povertà non ha mostrato significativi miglioramenti.

Le famiglie che vivono in una situazione di povertà relativa rappresentano l'11,1% del totale, pari a 7,537 milioni di individui che corrispondono al 12,9% della popolazione.

La soglia di povertà è fissata a 970,34 euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a questa soglia vengono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa Istat utilizza un valore di linea corretto con una scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare dei componenti.

Le famiglie poco sopra la soglia di povertà (con uno scostamento non superiore al 20%) sono in totale l'8,1%, circa due milioni.

Nel Mezzogiorno risiede il 65% delle famiglie sotto la soglia di povertà, nel Centro e nel Nord vive circa il 35%, nonostante vi risieda il 68% delle famiglie italiane.

 


horizontal rule

[1]Il concetto di sicurezza è a double face: sicurezza sia nel senso di assicurare  a tutti il minimo di approvvigionamento, sia nel senso di sicurezza sociale globale, di quelli che hanno ma anche di quelli che non hanno. I forti devono preoccuparsi di approvvigionare i deboli, se no se li ritroveranno contro con le invasioni migratorie, i saccheggi criminali, le guerre.

 

[2]Tra i disastri provocati dall'uomo è da ricomprendere l'ipertrofia capitalistica, dimentica dei principi di solidarietà economica, pronta solo a criminalizzare reati bagatellari per riaffermare irrefragabilmente il logos del dominio.

 

[3]Il problema non è solo del Terzo Mondo, portato nei paesi ricchi dai flussi migratori, ma si estende implausibilmente a realtà endogene dei paesi capitalisti. In Italia la crisi economica, la svalutazione della lira causata dall'euro, il capitalismo selvaggio attuato da produttori e distributori, la mancata ricerca di fonti di energia alternative(fotovoltaica, eolica etc.) creanti il monopolio del petrolio, hanno portato all'impoverimento  della popolazione(vedi App. III). Una maga ausiliatrice della polizia(come quella che aiutò nella scoperta di una macchina con una ragazza nel lago di Como) apocalitticamente prevede il ritorno al baratto e  una guerra civile fatta da famiglie indebitate fino al collo e incapaci di procurarsi legittimamente il minimo della sopravvivenza.

 

[4] In questa prospettiva i crimini dovrebbero essere previsti a partire dal punto in cui lo Stato abbia garantito la sopravvivenza minima di tutti i cittadini. Al riguardo o lo Stato garantisce l'impegno anche costituzionale di assicurare un lavoro a tutti o attribuisce a ogni cittadino un reddito minimo garantito, esercitabile anche attraverso forme di doni di prodotti (spesso buttati via perché  scaduti) obolo che i megastore dovranno versare per i poveri  e gl'indigenti. Nella sentenza anticopyright leggiamo il richiamo ai "principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è  da ricomprendersi il diritto a nutrirsi,  e il diritto alla salute(art. 32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé  citate rendono anche edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre  1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato".

 

 

 

[5]Al riguardo la nostra proposta è smantellare le industrie costruttrici d'armi, gli arsenali, gli eserciti, gl'investimenti militari per destinare tutte le risorse verso la produzione alimentare. Dichiariamo criminale chi fabbrica armi non chi vende cd agli angoli delle strade o chi ruba un pezzo di parmigiano dal supermercato per mangiarselo!

 

[6]Conclude la sentenza anticopyright "Tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost.  è compito dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non c'è fine di lucro illecito "penalmente" in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa  dalla maggioranza del consesso sociale.  Quell'azione, formalmente contra legem, è scriminata da uno stato di necessità(art. 54 c.p.) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di venditori operanti  per sostentarsi assolutamente necessaria per sopravvivere  e proporzionata al pericolo di danno(minimo se non inesistente  visto il numero modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori".

 

[7]E' il terzo principio della Rivoluzione francese invocato: la Fraternité che diventa solidarietà. Solidarietà del cuore o almeno della testa visto che conviene comunque dare a chi non ha: "Date e vi sarà dato". Se non date, chi non ha vi si scaglierà addosso e distruggerà le vostre torri. Dopo, lamentarvi, varrà  a poco.

 

[8]In quest'azione globale sono da ricomprendersi i giudici come Terzo Potere dello Stato cui l'art. 3 della Cost. al 2° co.  affida il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità"(sent. anticopyright). L'impegno non può non tradursi quanto meno in uno stimolo verso la decriminalizzazione dei reati bagatellari determinati da fame.

 

[9]Rip. su http://www.antiarte.it/eugius/sentenza_anticopyright.htm

 

[10]Rip. su http://www.antiarte.it/eugius/furto_di_prosciutti.htm

 

[11]Secondo l'art. 49 2° co. c.p.(Reato impossibile) "La punibilità è esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso".

 

 
 

 

E' seguito stage con la scuola locale con intervento di Francione il 12 dicembre 2007.