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Codice Deontologico

Opera della Commissione Nazionale Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 ottobre 1983.Il Codice Deontologico è strutturato in tre parti, le prime due riguardano i «Principi generali» e le «Norme deontologiche fondamentali» quali modello di riferimento etico-professionale. La terza parte «Norme specifiche e tecniche», non riportata nel presente volume, rappresenta gli aspetti operativi del codice e tende a regolamentare fenomeni e situazioni specifiche che sono in continua evoluzione e di natura sostanzialmente tecnica; per questo è concepita in modo aperto.


(approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 1999)

INDICE
INTRODUZIONE

1. I Valori
2. Gli Interessi
3. Gli Scopi 
IL CODICE 
Sezione I – Norme Generali

Art. 1 – Competenza
Art. 2 – Autonomia, obiettività, integrità, riservatezza, decoro
Art. 3 – Attività svolte all’estero
Art. 4 – Attività in materia tributaria 
Sezione II – Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

Art. 5 – Tutela dei valori
Art. 6 - Autonomia del professionista nelle società o associazioni di professionisti
Art. 7 – Incompatibilità
Art. 8 – Conflitto
Art. 9 – Collaborazione con i colleghi nelle società o associazioni professionali
Art. 10 – Pubblicità
Art. 11 – Onorari
Art. 12 – Assicurazione
Art. 13 – Collaborazione coordinata e continuativa
Sezione III – Norme specifiche per i professionisti in rapporto di lavoro dipendente

Art. 14 – Rapporti col datore di lavoro
Art. 15 – Riservatezza
Art. 16 – Rapporto con altri dipendenti
INTRODUZIONE



Il presente Codice si ispira alle norme deontologiche della professione contabile adottate dallo IFAC (International Federation of Accountants) dal FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) e dallo IASC (International Accounting Standarts Committee) in quanto compatibili con la legislazione italiana.

Il Codice identifica i valori fondamentali della professione di Ragioniere Commercialista ed Economista d’impresa, gli interessi categoriali e pubblici che la professione cerca di realizzare, gli scopi che sono propri della professione, in favore degli utenti, della società e delle professioni intellettuali in generale.



1. I VALORI



I valori sui quali si fonda la professione sono i seguenti:

a – competenza professionale, consistente nel possesso di una abilità specifica nei settori conoscitivi che sono alla base della professione (in particolare nelle scienze e tecniche ragionieristico - contabili e in quei settori delle scienze giuridiche, economiche e commerciali che attengono all’attività professionale) da acquisirsi mediante tirocini universitari, approfonditi con un periodo adeguato di pratica professionale;

b – formazione professionale, consiste nel costante aggiornamento del livello delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite. In tale ottica, il professionista dovrà aver cura della formazione culturale ed etico-deontologica dei propri collaboratori; nei riguardi del praticante, egli sarà un formatore attento e responsabile e ne incoraggerà l’impegno formativo attraverso adeguati incentivi economici;

c – autonomia professionale, consistente nel fatto che le nozioni e le norme tecniche e di condotta, alle quali il professionista deve conformarsi, sono quelle stabilite dalla comunità scientifica e dalla professione, salvo quando esse siano imposte dalla legge;

d – obiettività professionale, ossia il rispetto dei fatti accertati con l’opera professionale e il conseguente rifiuto di falsificazioni, di atteggiamenti di parte o settari, di condizionamenti e influenzamenti che mirino ad alterare per interessi esterni i fatti medesimi. L’obiettività implica che il professionista faccia conoscere al destinatario delle prestazioni professionali i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate;

e – integrità professionale, o comportamento onesto, alieno dall’inganno, dalla slealtà, dalla dipendenza rispetto a questo o quel potere, dalla collusione con persone o enti estranei al rapporto professionale, dagli atteggiamenti menzogneri o miranti ad utilità personali non dovute;

f – riservatezza professionale, nel senso di riserbo sulle notizie e informazioni ottenute durante lo svolgimento dell’attività professionale, notizie e informazioni che non devono essere divulgate se non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall’autorità giudiziaria; il professionista assume la responsabilità della riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori associati iscritti in altri Albi, tirocinanti e qualunque altro soggetto privato con il quale abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata.

g – decoro professionale, implica l’osservanza dei valori sopra delineati e comporta il dovere di esercitare l’attività professionale in modo che la professione mantenga un prestigio adeguato alle proprie funzioni sociali e goda di apprezzamento e di fiducia da parte del pubblico.

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2. GLI INTERESSI

Gli interessi che la professione persegue sono i seguenti :

a – gli interessi del cliente (individuo, impresa o ente) secondo una logica di servizio e nel rispetto della legge;

b – gli interessi della professione, in quanto quest’ultima assicura alla società prestazioni importanti per il mondo degli affari, per le amministrazioni pubbliche, per gli operatori economici, per i contribuenti e per i cittadini;

c – gli interessi della società in generale, a livello delle istituzioni di questa che richiedono o impongono al professionista di fornire la propria opera o di eseguire determinate operazioni.

La professione tutela gli interessi mediante funzioni legittime di cui si indicano le principali:

· controllo legale dei conti: il Ragioniere deve attenersi strettamente ai principi contabili e di revisione ed alle norme comportamentali statuite in via istituzionale dagli Organismi professionali nazionali ed internazionali;

· componente del Collegio Sindacale: il Ragioniere deve improntare il controllo alla tutela del patrimonio sociale;

· revisore contabile presso Enti Pubblici: il Ragioniere deve fornire motivati giudizi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, collaborando con obiettività ed imparzialità al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed, in generale, alla esigenza di trovare soluzioni atte a realizzare i risultati/obiettivi;

· revisore interno: il Ragioniere deve offrire la garanzia di un sistema di controlli affidabili;

· cura delle pratiche tributarie: il Ragioniere contribuisce a creare fiducia ed efficienza nel sistema impositivo;

· "rappresentante-procuratore ad lites" del contribuente: attraverso adeguate prestazioni di studio ed analisi delle pratiche trattate, il Ragioniere deve significativamente contribuire al generale miglioramento dell'efficienza della giustizia tributaria. Analisi preventive dovranno condurre alla valutazione appropriata dei rischi di insuccesso e, pur non potendo garantire in assoluto l'esito del contenzioso, dovranno assicurare ragionevolmente il ricorrente circa la correttezza tecnica delle procedure adottate per la difesa dei legittimi interessi in causa;

· consulente manageriale: il Ragioniere deve fornire adeguato contributo, in relazione al pubblico interesse, circa la promozione di un sano processo decisionale, attento alle aspettative di profitto, ma anche ai bisogni dell'ambiente e del sociale;

· consulenza tecnica nei giudizi: il Ragioniere deve fornire i pareri richiesti, secondo i più aggiornati standard qualitativi. Egli rinuncerà all'incarico, se non possiede la competenza richiesta dal caso di specie.

· Ogni altra funzione delegata dalla legge, dall’Autorità Giudiziaria, dalle imprese o dai privati, volta a corrispondere a bisogni sociali esistenti o sopravvenuti, nell’ambito delle materie che rientrano nella competenza professionale.

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3. GLI SCOPI

Gli scopi fondamentali ai quali la professione s’indirizza sono i seguenti :

a – costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni; 

b – creare un’immagine pubblica della professione atta a stabilire un rapporto tra professionisti ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle qualità etiche dei primi, nonché sulla convinzione che i professionisti sappiano risolvere adeguatamente i problemi degli utenti nei settori di competenza;

c - sostenere le iniziative sociali delle professioni intellettuali affinché sia riconosciuta la rilevanza della conoscenza scientifico – tecnica e dei suoi rappresentanti a livello di produzione e di socialità; contribuire a tal fine alla creazione di organismi di rappresentanza del lavoro e dell’attività professionale.
IL CODICE

Gli scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili. Tuttavia, il Codice fornisce una guida nell'applicazione pratica degli obiettivi e dei principi fondamentali in relazione ad un certo numero di situazioni tipiche che possono verificarsi nella professione.

Il codice è diviso in tre sezioni:

Sezione I Norme generali per tutti i Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa.

Sezione II Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

Sezione III Norme specifiche per i professionisti dipendenti.

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SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 1

COMPETENZA

1 - Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal C.N.R. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione.

2 – Il professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non ha competenza; deve altresì informare chiaramente il cliente circa le aree professionali in cui è realmente competente.

3 – Il professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni proprie e dei collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle medesime sia il migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri compiti con la maggiore diligenza e puntualità.
ART. 2

AUTONOMIA, OBIETTIVITA’, INTEGRITA’, RISERVATEZZA, DECORO

1 – Il professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i valori descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:

- mantenere e difendere la propria autonomia professionale e dunque respingere ogni tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque provenga;

- assumere un comportamento obiettivo nelle pratiche e nelle attività, sia di fronte al cliente che ai terzi; egli ha l’obbligo di assicurare che anche il personale e/o i collaboratori assegnati alla erogazione delle prestazioni professionali osservino principi di obiettività e lavorino in funzione di un risultato di qualità.

- rifiutare qualunque azione disonesta e non ricorrere a millantato credito riguardo ad Autorità o persone influenti;

- non offrire doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze da parte di Autorità o persone influenti;

- non accettare doni o altre utilità da cui si possa ragionevolmente desumere l'esistenza di un'influenza significativa ed indebita sulle capacità di giudizio professionale sue e delle persone con le quali egli tratta. L'omaggio di un oggetto di modico valore, offerto in una particolare ricorrenza, o un invito occasionale sono accettabili in relazione agli usi ed abitudini italiani.

- osservare nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento leale;

- evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della professione e l’apprezzamento della stessa da parte del pubblico;

- conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni riservate acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire vantaggi personali neppure usando l’intermediazione di altri professionisti o di terzi; osservare le norme sulla "privacy"; comunicare notizie e informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato dalla legge o dall’autorità giudiziaria. L’obbligo del segreto e della riservatezza professionale persistono anche a conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente.

ART. 3

ATTIVITA’ SVOLTE ALL’ ESTERO 

1 - Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all’Albo che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente, in un paese della Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese in cui essi si trovino vigano regole etico - deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice.

2 - Quando le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.
ART. 4

ATTIVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA

1 – Il professionista, richiesto di formulare una dichiarazione tributaria, deve eseguirla correttamente sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e rendere edotto quest’ultimo che ricade sul cliente stesso la responsabilità di aver fornito dati mendaci o incompleti o di averne intenzionalmente omessi.

2 – Il professionista deve assumersi la responsabilità di errori tecnici, dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e violazioni di legge che dipendano dall’impostazione da lui data alla dichiarazione o dall’esecuzione tecnica della medesima.

3 – Quando la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il professionista deve effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo avere assunto le informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e nei giudizi tributari.

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SEZIONE II

NORME SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI E

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

ART. 5

TUTELA DEI VALORI

1 - Il libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori professionali indicati nell’Introduzione, ed essere particolarmente attento nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni nelle quali l’autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò il professionista deve evitare di esservi coinvolto. Vanno perciò evitati:

a - il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono impegnati i clienti;

b – il richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di una società / cliente;

c – l’essere membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o impiegato di società che chieda di diventare cliente del professionista per attività di controllo legale dei conti;

d – l’essere stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i membri del Consiglio di Amministrazione della società revisionata; l’essere stato dipendente di quest’ultima nei tre anni precedenti all’incarico. Tali situazioni non consentono di assumere incarichi di revisione presso le società indicate;

e – il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito della Professione al fine di sollecitare incarichi;

f – il trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da una società controllata da quest’ultimo.

ART. 6

AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA NELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI

1 - L’autonomia del professionista dev’essere difesa con particolare impegno qualora la legge consenta la costituzione di società di professionisti e in particolare preveda che il capitale della società possa essere posseduto, in parte, da soci non professionisti. In tale secondo caso è dovere del professionista (socio di una tale società) di vigilare o operare perché la direzione effettiva della società rimanga nelle mani dei soci professionisti e siano evitate interferenze di interessi meramente speculativi sull’acquisizione dei clienti e sulla gestione delle pratiche.

ART. 7

INCOMPATIBILITA'

1 - Il professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da quest’ultimo.

2 - Il professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa per una società di cui sia sindaco; l’incarico di consulente deve tuttavia cessare quando si configurino irregolarità nella gestione delle società che diano luogo a contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei soci.

3 - Il professionista, se il rapporto di parentela condiziona l’obiettività della prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali quando sia coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di assumerli.

4 - I servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un cliente con l’accordo che quest’ultimo non verserà onorari a meno che non sia ottenuto un determinato risultato.

ART. 8

CONFLITTO

1 - Il professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti la violazione dei valori professionali, deve lasciare l’incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.

ART. 9

COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI NELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

1 - Quando il professionista faccia parte di una società di professionisti o di un’associazione professionale, è tenuto a collaborare lealmente e con onestà con i colleghi facenti parte della società o dell’associazione, ad attenersi alle regole dell’atto costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall’appartenenza alla società o associazione. Quando sorgono conflitti - tra il professionista e gli altri soci o associati - aventi ad oggetto i valori professionali, il professionista è tenuto a rivolgersi alla Commissione per la risoluzione dei conflitti istituita dall’Ordine e a chiedere che quest’ultima dia le indicazioni del caso affinché il conflitto sia appianato.

ART. 10

PUBBLICITA'

1 - E’ consentita al professionista ed altresì alla società o associazione di professionisti, di rendere note al pubblico le aree della competenza specifica dei singoli professionisti soci o associati, attraverso forme di pubblicità "diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o "indiretta", mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti alla professione, cui il professionista partecipi a causa delle proprie funzioni, anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili. Il professionista può partecipare come relatore, conferenziere o autore di articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l’argomento delle stesse riguardi la professione. Può anche rilasciare interviste sugli argomenti implicati dalla sua attività professionale. Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta, l’informazione al pubblico non dev’essere enfatica, laudativa o denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale. L’uso della pubblicità da parte del professionista o della società o associazione alla quale egli appartiene non può dar luogo ad aumento di onorari per le prestazioni.

ART. 11

ONORARI

1 - Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri : a) difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da effettuare; b) grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi professionali; c) tempo necessario perché il professionista possa adempiere all’incarico ( il tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le pratiche, l’assunzione di informazioni, ecc.). Sono consentiti accordi con il cliente per determinare forfettariamente gli onorari dovuti al professionista. Quando esista tale accordo, esso dev’essere rispettato tanto dal professionista quanto dal cliente. Il professionista deve preventivamente informare il cliente nell’eventualità che una tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel corso del rapporto professionale. E’ consentita la richiesta di acconti sugli onorari oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che gli onorari siano proporzionali all’utilità che il cliente ricava dall’affare.
Nell'interesse del cliente e del Ragioniere, la base di calcolo degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione dovrebbero essere chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi.

2 - Il pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un Ragioniere potrebbe pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza. Non possono essere pagate o ricevute commissioni per acquisire un cliente o per aver procurato un cliente ad un altro professionista. Non possono essere accettate commissioni per la segnalazione di prodotti o servizi di altri. Sono considerati commissioni il pagamento e il ricevimento di corrispettivi per l’invio di clienti da un professionista all’altro quando il professionista che invia il cliente non presta alcun servizio.

3 - Il Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di commissioni.

ART. 12

ASSICURAZIONE

1 - Il professionista ha l’obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua opera (per errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, dichiarazione tributaria infedele o erronea, ecc.) stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca al cliente e agli eventuali terzi congruo risarcimento dei danni. Il massimale delle polizze dev’essere proporzionato all’entità delle pratiche curate.

ART. 13

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

1 – Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche al professionista che operi in situazione di collaborazione professionale coordinata e continuativa, dovendosi considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.



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SEZIONE III

NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

ART. 14

RAPPORTI COL DATORE DI LAVORO

1 - Il professionista in rapporto di lavoro dipendente ha il dovere di essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli.

2 - Quando sorga, in merito all’applicazione dei valori suindicati, un conflitto rispetto al datore di lavoro, il professionista è tenuto a porre la relativa questione direttamente al titolare dell’impresa, al dirigente o al funzionario con cui ha normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato all’esterno. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venir meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.

ART. 15

RISERVATEZZA

1 - L’osservanza dei valori professionali da parte del professionista dipendente dev’essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il professionista sia in possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso il professionista dipendente potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro, a concorrenti dell’impresa presso cui lavora, o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

ART. 16

RAPPORTO CON ALTRI DIPENDENTI 

1 - Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi dei dipendenti non professionali dell’impresa o ente in cui lavora, il professionista deve mantenere un atteggiamento leale, collaborativo e rispettoso del decoro della professione.

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