Codice giornalisti
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ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3/8/1998)

Articolo1
Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96.

Articolo 2
Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n.69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3
Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4
Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5
Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6
Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7
Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Articolo 8
Tutela della dignità della persona

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9
Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10
Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11
Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Articolo 13
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Il presidente: Petrina

Roma 29 luglio 1998

 

Codice deontologico Ordine Giornalisti

http://www.privacy.it/codeogi.html

 

Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

"La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

dopo un ampio dibattito sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo e dopo aver ascoltato sull'argomento i direttori delle reti, dei telegiornali e del giornale radio della Rai, approva il seguente documento di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico. Esso fa seguito alla risoluzione sull'informazione politica votata il 19 novembre scorso e alla direttiva interna emanata dal Consiglio di amministrazione della Rai il 9 gennaio 1997.

1. Ai fini del presente documento, con il termine di pluralismo si intende la rappresentazione nei mezzi di comunicazione della pluralità di cui è composta la società.

Il pluralismo, così inteso, è espressamente indicato dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati". Ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo diventa un obbligo per ciascun mezzo radiotelevisivo gestito dal servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel suo essere dalla parte di ogni cittadino, evitando ogni subordinazione a partiti, poteri o interessi. Questo dovere vincola parimenti la Commissione parlamentare a vigilare sull'adempimento di questo indirizzo non in funzione di una parte o dell'altra ma in ragione di un diritto di tutti.

Non si tratta solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato, e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione. Il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare.

2. La Commissione di vigilanza richiama la Rai, i suoi organi dirigenti e i suoi dipendenti, al rispetto del principio del pluralismo nella programmazione e in ogni tipo di trasmissione e indica gli ambiti in cui tale principio deve trovare attuazione.

a) Pluralismo politico.

Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono anch'esse tenere conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e della obiettività dell'informazione.

Le rilevazioni quantitative dell'Osservatorio dell'Università di Pavia, che nascono come strumento di rilevazione del grado di pluralismo informativo offerto dalla Rai esclusivamente per i periodi elettorali, possono rappresentare in qualsiasi altro momento un riferimento utile seppure parziale. Qualora da esse emergessero costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative in un lasso temporale significativo (per esempio, tre mesi), la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

Per una migliore comprensione e valutazione dei dati, si chiede di indicare per i vari periodi gli eventi e le notizie che potrebbero motivare una presenza squilibrata dei diversi soggetti.

La Commissione ritiene utile poter disporre anche di dati relativi alle diverse fasce orarie, ai telegiornali regionali, al giornale radio, e alla valutazione qualitativa della programmazione.

La Commissione auspica che presso l'Ufficio del Garante venga istituito un sistema di rilevazione su tutte le principali emittenti televisive nazionali, pubbliche e private.

Un'attenzione particolare va riservata alle campagne elettorali e referendarie. A questo riguardo, la Commissione di vigilanza si impegna ad adottare quanto prima uno specifico documento di indirizzo alla Rai sulla parità di trattamento. La Commissione si farà altresì promotrice, con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, attraverso incontri con i soggetti interessati, di una proposta per un comune codice di comportamento in periodo elettorale, valido, tenendo conto della specificità di ogni mezzo, per l'intero sistema dell'informazione ed in particolare, considerate le competenze di questa Commissione, per le emittenti radiotelevisive pubbliche e private.

b) Pluralismo sociale.

Il servizio pubblico deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.

Adeguato spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini, con riferimento alla dinamica delle nuove povertà. Una speciale programmazione dovrà essere dedicata ai portatori di handicap sensoriali. Nelle trasmissioni di intrattenimento e di informazione deve trovare uno spazio adeguato la cultura dell'inserimento e della integrazione sociale dei disabili.

c) Pluralismo culturale.

In ordine alle singole problematiche trattate devono emergere le diverse opzioni culturali presenti nel Paese. E nella stessa scelta dei temi, il servizio pubblico deve caratterizzarsi come capace di proporre questioni innovative e di interesse rispetto alle mode correnti riflesse dagli altri mezzi di informazione. Maggiore deve essere l'impegno della Rai, ad esempio, sui temi della conoscenza, della scienza, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione dei diritti civili, dei diritti dei consumatori, dei temi relativi all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la collocazione di tali tematiche in fasce orarie di maggiore ascolto.

Particolare impegno dovrà destinarsi alla promozione e diffusione del prodotto nazionale ed europeo di qualità, tanto in Italia quanto all'estero.

d) Pluralismo etnico e religioso.

La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. Ai nostri connazionali vanno fornite le informazioni su realtà finora a noi distanti, e agli immigrati vanno forniti strumenti di conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura oltre che dei loro diritti e dei loro doveri. In questo contesto vanno valorizzate le attività di volontariato di molte organizzazioni, e realizzate le iniziative atte a favorire la reciproca comprensione e solidarietà.

Un'adeguata informazione va assicurata per e sulle comunità degli italiani nel mondo, nonchè sulle loro attività.

La Commissione auspica, nell'ambito del processo di sviluppo tecnologico e del potenziamento delle strategie di diffusione via satellite, la realizzazione di uno o più canali etnico-culturali, sull'esempio di analoghe esperienze intraprese con successo da alcune reti radiotelevisive estere.

e) Pluralismo delle realtà locali.

La Rai è tenuta alla rappresentazione ed alla valorizzazione della variegata articolazione anche geografica del nostro Paese, con le diversità d'ordine culturale, economico, produttivo, ambientale, a partire dalle minoranze linguistiche riconosciute. L'informazione regionale è troppo spesso concentrata sul capoluogo di regione, mentre troppo poco spazio è dedicato alle altre province e alle realtà periferiche. Le istanze e le opinioni delle realtà locali devono avere concreto spazio nelle trasmissioni nazionali. Il decentramento produttivo è un obiettivo da perseguire con maggior convinzione e con maggiore coraggio.

f) Pluralismo di genere e di età.

Il servizio pubblico deve promuovere la cultura e la politica delle pari opportunità tra uomini e donne. La programmazione è chiamata a farsi carico della presenza, tra i radio e telespettatori, dei minori: grande attenzione va riservata alla loro tutela, non soltanto in termini di protezione dalle culture della violenza e della prevaricazione fisica e psicologica, ma anche e soprattutto nel senso della promozione positiva di valori. Per un altro verso, la programmazione Rai dovrà tener presente il numero percentualmente sempre maggiore di persone anziane nella società e dunque tra gli ascoltatori.

g) Pluralismo associativo.

Il nostro Paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla Rai. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra la Rai ed il mondo associativo.

Per quanto riguarda le trasmissioni nel corso delle quali vengono organizzate pubbliche raccolte di fondi, va assicurato che a beneficiarne siano a rotazione tutte le associazioni più rappresentative e che offrano adeguate garanzie: a questo riguardo si richiedono alla Rai delle regole precise, che la Commissione si riserva di valutare.

h) Pluralismo produttivo.

Nell'ambito dell'affermazione dei nuovi mezzi di comunicazione che si sviluppano in virtù di uno straordinario processo di innovazione tecnologica e produttiva, va garantita, ad opera del concessionario pubblico, la più ampia capacità tecnologica e di presenza produttiva in tutti i nuovi strumenti della comunicazione. Per i programmi non prodotti direttamente o co-prodotti dalla Rai, dovrà essere assicurato un criterio di assegnazione delle produzioni che non determini esclusioni o situazioni di privilegio tra imprese di pari affidamento.

Nella programmazione, inoltre, va garantita una quota adeguata ai prodotti nazionali ed europei.

Su richiesta della Commissione, la Rai può essere chiamata a riferire sui contenuti delle convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche, che abbiano incidenza sulla programmazione radiotelevisiva.

3. La Rai è tenuta al rigoroso rispetto del principio pluralistico nell'insieme della sua programmazione radiotelevisiva. La Commissione di vigilanza non mette certo in discussione l'autonomia ideativa, produttiva, informativa di chi fa radio e televisione pubbliche, purchè essa non determini discriminazioni o trattamenti di favore verso determinate parti. Essa si deve esercitare rispettando scrupolosamente quella che è la ragion d'essere del servizio pubblico: un servizio dalla parte di tutti i cittadini.

Tra gli obblighi contrattuali dei direttori delle reti e delle testate vanno chiaramente indicati anche i vincoli che derivano all'informazione e alla comunicazione Rai dalla funzione di servizio pubblico.

4. Condizione perchè la Rai appaia credibile in ordine ai principi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomine nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzatoria o di predominio di maggioranza ovvero di rivendicazionismo di minoranza. Perchè ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione. Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Doveroso è l'utilizzo di tutte le professionalità interne all'azienda, senza alcuna discriminazione, al fine di garantire il pluralismo delle professionalità.

5. La Commissione, nell'approvare questo documento di indirizzi, richiama il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale della Rai al dovere di curarne l'attuazione.

La verifica del rispetto dei presenti indirizzi è affidata al rapporto costante tra la Commissione e il Consiglio di amministrazione, che in base alla legge 25 giugno 1993 n. 206, e successive modificazioni, ha "funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico". Interlocutori esclusivi della Commissione sono il Consiglio di amministrazione e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.

La Commissione fa infine appello alla coscienza civile, culturale e professionale di tutti coloro che in Rai lavorano, perchè contribuiscano, anche sulla base di questo documento di indirizzo, al rilancio ed alla riqualificazione del servizio pubblico".

Indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo

http://es.camera.it/_bicamerali/rai/attiprov/i970213.htm

 

Pluralismo dei media: un programma in tre tappe

La risposta della Commissione alle preoccupazioni del Parlamento e delle Ong
Per la vicepresidente Wallström, “La comunicazione è la linfa vitale della democrazia che i media fanno circolare. Per questo le informazioni che veicolano devono essere complete, varie, critiche, attendibili, eque e degne di fiducia”
In risposta alle reiterate preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni non governative per la concentrazione dei media e le sue ripercussioni sul pluralismo e sulla libertà di espressione, la commissaria Viviane Reding e la vicepresidente Margot Wallström hanno presentato oggi al Collegio dei commissari un approccio in tre tappe in tema di pluralismo dei media nell’Unione europea.
“Per il processo democratico negli Stati membri e nell’intera Unione europea è fondamentale mantenere il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa, che affrontano oggi profondi cambiamenti e riforme dettati dalle nuove tecnologie e dalla concorrenza globale” ha affermato Viviane Reding, commissaria responsabile per la società dell’informazione e i media. “Ciò presuppone una chiara comprensione della realtà giuridica ed economica in cui si muovono oggi i media europei, come intende fare il nostro piano in tre tappe”.
La vicepresidente Wallström, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia della comunicazione, ha aggiunto: “La comunicazione, intesa come dibattito vivace e civile tra i cittadini, è la linfa vitale della democrazia che i media fanno circolare. Per questo le informazioni che veicolano devono essere complete, varie, critiche, attendibili, eque e degne di fiducia”.
Le tre tappe illustrate dalla commissaria Reding e dalla vicepresidente Wallström fanno seguito alle proposte scaturite dalla Conferenza di Liverpool sull’audiovisivo del 2005 ed indicano in che modo sia opportuno affrontare questo tema politicamente sensibile.
Nell’approccio “Reding-Wallström” il pluralismo dei media è un concetto molto più ampio di quello di proprietà dei media e si riferisce all’accesso ad informazioni di diverse origini, in modo che i cittadini possano farsi un’opinione senza essere influenzati da una sola fonte dominante. I cittadini hanno bisogno anche di meccanismi trasparenti che garantiscano che i media siano considerati davvero indipendenti.
La nuova direttiva sui servizi audiovisivi senza frontiere, proposta dalla Commissione nel dicembre 2005, già contribuisce a rafforzare il pluralismo dei media in quanto obbligherà gli Stati membri a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi. La proposta della Commissione sarà discussa nuovamente nel corso del primo semestre del 2007 in occasione della seconda lettura della direttiva.

L’approccio “Reding-Wallström” presentato oggi dalla Commissione si articola in tre tappe:

1) un documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media (presentato oggi), che descrive le azioni per promuovere il pluralismo avviate da terze parti e organizzazioni, in particolare l’importante lavoro del Consiglio d’Europa, ed illustra una prima indagine sintetica sui mercati dell’audiovisivo e della stampa scritta negli Stati membri. Si tratta di un’analisi di partenza che comprende informazioni sulle normative nazionali in merito alla proprietà dei media e agli svariati modelli normativi dei 27 Stati membri;

2) uno studio indipendente sul pluralismo dei media negli Stati membri dell’Ue che definisce e sperimenta alcuni indici concreti e obiettivi di valutazione del pluralismo dei media negli Stati membri dell’Unione europea (nel 2007);

3) una comunicazione della Commissione sugli indici di pluralismo dei media negli Stati membri dell’Ue (nel 2008), sulla quale sarà avviata un’ampia consultazione pubblica, per esaminare se sia opportuno applicare gli indici del pluralismo dei media, ad esempio nell’ambito di uno studio ulteriore.
Nell’arco dell’intero processo saranno tenuti informati dei progressi compiuti il gruppo dei commissari sui diritti fondamentali insieme al Parlamento europeo e al Consiglio.

Approfondimenti
Strasburgo contro il monopolio dei media
http://ec.europa.eu/italia/news/192806.html

Link utili
Il comunicato della Commissione
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
La conferenza di Liverpool del 2005
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/liverpool_2005/index_en.htm
Il pluralismo dei media sul sito della DG Società dell’informazione e mezzi di comunicazione
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism

Documenti utili
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/media_pluralism_swp_en.pdf

Rosella Conticchio Schirò
Commissione europea
Rappresentanza in Italia
Ufficio Stampa
Via Quattro Novembre, 149
I - 00187 Roma

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