Contro SIAE & CO.
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PROPOSTE   E DISCUSSIONI PER LA RIFORMA  E  LA RIVOLUZIONE DELLA SIAE DA TRASFORMARE IN SIA (SOCIETA' ITALIANA AUTORI E NON PIU' EDITORI)NELL'AMBITO DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA EUROPEA

 

MAIL MAESTRO GIUSEPPE PUOPOLO   A GENNARO FRANCIONE 03/08/2005 11.4

Carissimo giudice,

voglio proporti la creazione di un piccolo movimento che si occupi delle

tasse nel settore musicale.

Questi con la scusa di tutelare i diritti degli autori e degli esecutori si

mangiano più del 50% del cachet. Lo fanno con tutti indistintamente, sia che

sei un lavoratore saltuario , sia che ti chiami teatro dell'opera di

Roma......anzi penso che nel caso di grossi enti ci siano delle

agevolazioni.

Esempio pratico:

Il comune ci ha dato 4.500euro per un concerto il 6 Settembre e questa è la

nota spese.

 

L'Iva e vabbè!

La Siae vuole "solo" 225 euro e questo perchè il concerto è gratuito

altrimenti..........Ma non è tutto, ho scoperto che questi maledetti

prendono le tasse sull'importo finanziato. Se fossero stati più di 4500

avremmo dovuto pagare di più.

L'Enpals vuole il 32% del cachet di ognuno più un paio di altre tasse più

l'agibilità il tutto compilando "solo" sei modelli da presentare prima e

dopo lo spettacolo.

La ritenuta d'acconto.

Gli allacci ACEA etc.

L'impatto acustico (una serie infinita di moduli più pagamento tecnico

comunale che redige la relazione).

Le tasse alla fine dell'anno sui fondi ricevuti dall'associazione con la

dichiarazione dei redditi.

Te lo ricordi il cappotto di "Miseria e nobiltà"?

Ora io voglio dire che sono contento di lavorare per il comune ma esprimo

alcune perplessità:

-come faccio a pagare 42 persone in questo modo?

-come è possibile per noi lavoratori saltuari,occasionali, precari,

sostenere tutti questi oneri che tra l'altro servono soltanto, considerata

l'esiguità dei contributi versati, a pagare gli stipendi e le strutture SIAE

ed Enpals?

Propongo un movimento di lotta che promuova un disegno di legge adatto ai

precari nel mondo dell'arte che non possono essere trattati fiscalmente come

pavarotti o vasco rossi.

Penso che nelle nostre condizioni noi non possiamo pagare, in totale, più

del 10% di tasse che per noi resta un sacrificio.

A presto e buone vacanze.

Giuseppe Puopolo

 

MAIL DA FRANCIONE A PUOPOLO  mercoledì 03/08/2005 11.44 

Oilà carissimo!

Sono pienamente d'accordo con te.

In una mia proposta di modifica dellla SIAE in SIA (società italiana autori, non più editori, i maudit) si propone proprio una più equa ripartizione dei compensi. Gli autori affermati devono sostenere quelli deboli economicamente e moralmente creando una cassa di solidarietà dovuto al fatto che la loro affermazione è a scapito degli autori "deboli". Essi tolgono spazio, produzione, visibilità etc. così letteralmente rubando alla massa degli autori.

Il tuo discorso s'inquadra nello stesso disegno di democratizzazione dei compensi e degli oneri.

Una prima prisposta che ti faccio è pubblicare questo nostro dialogo in

http://www.antiarte.it/eugius/sentenza_anticopyright1.htm

http://www.antiarte.it/movimentoutopista/combat.htm

Poi facciamo scendere in campo il COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA EUROPEA

Poi altre azioni di lotta da coordinare con te

Fammi sapere

Ciao

Gennaro Francione

Riceviamo dal forum dei teatri di firenze e giriamo a tutti voi! 

Ciao a tutti,
sta passando  "stranamente" sotto silenzio una
vergognosa e liberticida circolare ENPALS che produrrà
DRAMMATICHE CONSEGUENZE sulla produzione indipendente
in Italia.

In poche, e sintetiche, parole. Due circolari hanno
letteralmente V I E T A T O la libera circolazione di
allestimenti teatrali da parte di gruppi che
(autoproducendosi) rinuncino al pagamento dei tributi
ENPALS!

Come al solito! Senza operare alcuna DISTINZIONE fra i
PESCECANI che manovrano miliardi ed i giovani che
provano ad inserirsi nel mercato, con ENORMI FATICHE
ECONOMICHE, tutti i teatranti vgengono messi sullo
stesso piano. Nell'autentico "delirio" si parla di
"concorrenza sleale"....da parte di piccoli gruppetti
nei confronti di organismi stabili.

QUINDI...è PALESE che non siano gli interessi dei
lavoratori dello spettacolo ad essere in gioco, ma
la PRECISA VOLONTA' di CHIUDERE ancora di più un
mercato ASFITTICO!!!

E' CHIARISSIMO che le giovani compagnie , oltre a
pagarsi:
-salati affitti delle sale teatrali
-siae
-scene
-costumi
-pubblicità
dovranno sobbarcarsi della  AUTOTASSAZIONE
PREVIDENZIALE.

Fino ad un anno fa esisteva il diritto alla GRATUITA'.
Cioè: i giovani, i poveri, i non sovvenzionati
sceglievano di destinare tutti i loro sforzi alla
produzione (finendo, poi, regolarmente in miseria)e
dividendosi gli incassi...

ATTENZIONE! QUESTO NON SARA' PIU' POSSIBILE!!!!!!

NESSUNO potrà più andare in scena senza PRIMA pagarsi
i contributi ENPALS.Altrimenti bisognerà NON CHIEDERE
SOLDI ALL'INGRESSO!!!!!! (Pagando, lo stesso, una SIAE
anche "maggiorata" dalla gratuità)

SAPETE COSA VORRA' DIRE TUTTO CIO'?

FINE DELL'INDIPENDENZA DAL "MERCATO"
SVUOTAMENTO DEI PICCOLI CIRCUITI
AZZERAMENTO DEI GRUPPI AUTOFINANZIATI

A chi giova tutto questo?

Togliere energia al nuovo teatro è un atto
CULTURALMENTE CRIMINALE, ANTIDEMOCRATICO, INCIVILE!

Finiranno le idee nuove, nessuno potrà più "provarci"
ad inseguire un inserimento nel circuito senza
chiedere la "grazia" di una "copertura" a gente
che,poi, si approprierà degli spettacoli "prodotti"
per aumentare il proprio "peso contrattuale" con il
Ministero!!!!!!!!

Il SILENZIO SOSPETTO delle Compagnie Storiche (ormai
finanziate) della neoavanguardia mette paura, così
come quello del mondo "ufficiale" del Teatro.

Stiamo mettendo a rischio un patrimonio di idee, di
energie, che rimpiangeremo.
Vi prego di aderire a questo appello e farlo
circolare.
Grazie

Massimiliano Milesi....Ciro melillo(aggiungete la firma)
inviare a  maxmil98@yahoo.it

 

 

                        PROPOSTA COSTANZO D'AGOSTINO 

MAIL: siae opera in modo illegale

costanzodagostino@libero.it domenica 18/09/2005 21.51

La SIAE si occupa della riscossione dei proventi derivanti dal diritto d'Autore in regime di monopolio,in contrasto palese con le norme comunitarie sulla concorrenza( in particolare agli artt.86 e 90 del Trattato CE, recepito dall'art. 91.287/90)

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Art. 1. Struttura e funzioni

1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

h) assicura ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2. Base associativa

1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.

2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.

3. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;

b) aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda;

c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.

4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per: a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Società quando questa sia inferiore ai quattro anni;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato ordinario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

Il caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato ordinario con la Società, l'assemblea può deliberate la radiazione dell'associato.

Art. 3. Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Società

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società

a) il collegio dei revisori;

b) l'ufficio di controllo interno.

Art. 4. Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori; 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e' costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo nonché le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità vigilante. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione.

Art. 5. Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

e) approva e modifica, con la prime due votazioni e a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419/1999.

2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione. 3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, e' disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7. Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari della Società;

b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1; d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8. Nomina del Presidente

1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, e' nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9. Compiti del Presidente

1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la società. Il caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10. Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non e' compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11. Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12. Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13. Il direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio e' regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurate la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti da consiglio di amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società; b) esercita le funzione che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dal regolamento della Società di cui all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle decisione del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali; e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previste dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14. Struttura della Società e dirigenti generali

1. La Società é organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15. Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto da personale dipendente della Società.

Art. 16. Vigilanza

1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17. Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito da:

a). beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18. Proventi

1. I proventi della Società sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19. Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419/1999, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 20. Fondo di solidarieta'

1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal fondo.

2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento e' comunicato all'Autorità di vigilanza.

3. La Società gestisce il fondo di cui al comma 1 per conto degli associati ordinari.

Art. 21. Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

Art. 22. Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e' comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 23. Norme transitorie

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari

 

MAIL D'AGOSTINO  costanzodagostino@libero.it

domenica 18/09/2005 22.36

CONSULENZE - PROPOSTE

QUALI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE MUSICALE EMERGENTE ?

L'espressione musicale in Italia è un'attività fondamentale e centrale per la fascia adolescenziale e giovanile. I giovani suonano, da soli o in gruppo, per divertirsi, per stare insieme, per esprimersi, per creare cultura, per intraprendere un percorso che può portarli anche ad una professione e al lavoro.

In Italia l'attuale normativa di legge riguardante le esibizioni dal vivo e le produzioni musicali è obsoleta, inadeguata e in contrasto con gli elementari principi costituzionali e di diritto.

Un esempio il permesso Siae: è da ritenersi anticostituzionale ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione, e illegittimo, perché la Siae richiede un permesso per effettuare spettacoli e il pagamento anticipato di eventuali diritti d'autore per esibizioni di musicisti non professionisti non iscritti che eseguono brani non depositati. Inoltre sarebbe quantomeno lecito lasciare la libertà agli autori di scegliere di farsi corrispondere o meno i diritti sui brani di propria composizione, ovvero di non istruire la pratica Siae anche in presenza di brani depositati, visto che la gran parte delle somme versate non ritorna agli autori minori ma va in gran parte nelle tasche dei soci (gli autori più ricchi) e serve sostanzialmente a mantenere la struttura amministrativa della Siae.

E' da ritenersi altresì anticostituzionale, ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione, e illegittimo, richiedere da parte dell'Enpals contributi previdenziali o agibiltà a musicisti che si esibiscono gratuitamente, non professionisti, non costituiti in società, o in esibizioni per beneficenza.

Dopo la convenzione Siae-Enpals per la riscossione dei contributi previdenziali durante gli spettacoli, tutti gli operatori del settore si stanno rendendo conto di quanta confusione, ignoranza e burocrazia esiste nel mondo dello spettacolo italiano.

Questa convenzione, legalmente e giuridicamente ineccepibile, ha semplicemente comportato un sensibile aumento nella burocrazia a carico di organizzatori e gestori di locali; una diminuzione nelle cosiddette "retribuzioni" (dei vergognosi rimborsi spese) ai musicisti dilettanti e semiprofessionisti; una diminuzione degli spettacoli. Tutto ciò è preoccupante e molto negativo, anche perché sta provocando una netta flessione di tutte le attività legate allo spettacolo: corsi, lezioni, vendita strumenti musicali, noleggio services, noleggio sale prova, ecc..

Le attuali leggi e norme in materia di spettacolo penalizzano fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiano la creatività giovanile, limitano gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale. Nello specifico, le percentuali Iva, Siae, Enpals che insistono sulle misere retribuzioni dei musicisti sono assolutamente esorbitanti, ben sapendo che quelle persone non vedranno mai né diritti d'autore (in quanto non iscritti alla Siae) né pensione Enpals (in quanto le giornate minime di lavoro per percepirla ammontano a circa 4000 !!, 120 all'anno per 35 anni circa di contributi). La chimera della ricongiunzione dei contributi Enpals con quelli di altri enti previdenziali è ridicola: potrebbe aumentare la nostra futura pensione di qualche euro al mese, mentre oggi dobbiamo pagare il 33% sui compensi !! Quindi perché pagare se i contributi Enpals andranno solo in minima parte a formare la nostra pensione ?

E' necessario un intervento urgente e puntuale per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte quelle forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali definitive, ovvero tutti quei gruppi teatrali e musicali che agiscono senza obbiettivi di professione o non ancora. Sappiamo bene quanto in Italia sia difficile mantenersi con l'attività artistica. Siamo uno dei paesi più indietro nella tutela della creatività e dell'espressione e chi vuole intraprendere una carriera nel settore dello spettacolo non è aiutato, non è supportato, non è tutelato.

La convenzione Siae-Enpals in questo caso non aiuta, anzi peggiora la situazione. Fermo restando che per chi opera a livello professionale non è cambiato assolutamente nulla, è invece cambiato molto per i giovani, i dilettanti, gli emergenti, gli indipendenti, ovvero le categorie che hanno più bisogno di aiuto e sostegno. Con questo non vogliamo costituire un albo dei gruppi emergenti o dilettanti: è una libera scelta di ogni individuo intraprendere la carriera professionale o meno. Uno stato democratico deve garantire a tutti la possibilità di esprimersi senza limiti d'età, di linguaggio, di forma artistica, anche percependo compensi che come sappiamo bene sono una minima e misera consolazione per chi invece contribuisce nel suo piccolo ad elevare il livello culturale ed artistico del nostro paese.

Le proposte che seguono, viste in un prossimo computo finale di costi-benefici, non pesano sul bilancio dello Stato -anzi dovrebbero aumentarne le entrate- e servono sostanzialmente a raggiungere alcuni obbiettivi di massima:

- recupero del sommerso e del "nero" nel panorama dall musica dal vivo in Italia;

- sostegno e promozione della musica giovanile, emergente e con obbiettivi di professionalità;

- riforma di enti pubblici (Siae, Enpals) la cui legislazione è ferma al 1947 e la cui gestione sul territorio è totalmente discrezionale.

Produzione Musicale

1 - provvedimenti legislativi in materia di musica e spettacolo orientati al sostegno dei musicisti giovani, emergenti, dilettanti e con obbiettivi professionali. Utilizzo del FUS con questi criteri;

2 - riduzione dell'Iva sui supporti fonografici (cd e dvd) dal 20% al 4% e sui concerti dal 20% al 10% (come già per la lirica);

3 - bonus sui proventi per i diritti d'autore Siae per gli autori e compositori al di sotto dei 35 anni;

4 - stanziamento di fondi per progetti che tendano alla promozione e al sostegno di giovani compositori o gruppi musicali (sottoforma di borse di studio, premi, ecc.). Maggiore informazione sull'utilizzo dei fondi UE in questo settore;

5 - interventi presso la Rai e gli altri network per dare spazi (dirette tv) ad iniziative (come il Premio Tenco, il Festival della Canzone d'Autore di Recanati, Il Premio Piero Ciampi, il Meeting delle Etichette Indipendenti, il festival Arezzo Wave, il Festival di Mantova) sedi naturali dei generi musicali che non trovano nel Festival di Sanremo la sede ideale per la loro promozione.

Musica dal vivo

1 - nell'immediato: riconoscimento da parte di Enpals e Siae della normativa di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) riguardante le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, per le prestazioni di gruppi non professionisti e per le esibizioni non retribuite;

2 - defiscalizzazione e esenzione da contributi obbligatori (Iva, Siae, Irpef) per i locali o festival che organizzano concerti di gruppi musicali e teatrali emergenti, non professionisti (conseguente estensione della Legge 13/5/99 n.113, art. 25 e della Legge 342 21/11/2000, art. 37). Siae al 50% per i concerti di musica italiana originale. Siae gratis per i concerti di musica inedita;

3 - esenzione dalla contribuzione Enpals con un tetto annuo di 20 esibizioni esenti ogni artista con una media di 100 euro ad esibizione a titolo di rimborso spese ;

4 - adozione del sistema contributivo puro per i contributi Enpals e cumulo automatico in presenza di altri contributi. Adozione del criterio della "contribuzione prevalente" in presenza di altri versamenti contributivi;

5 - abbattimento della percentuale Enpals sulle retribuzioni (attualmente circa il 33%) e allineamento a quelle Inps per le collaborazioni parasubordinate (15%);

6 - abolizione della diversità di trattamento fra "iscritti" e "soci" Siae, e conseguente abolizione del cosiddetto "calderone" per una integrale distribuzione dei proventi;

7 - trasparenza nei resoconti semestrali Siae di corresponsione dei proventi (quanti concerti, quante copie vendute, quali proventi);

 

Per aggiornamenti http://www.antiarte.it/eugius/contro_siae.htm

 

DIRITTO D'AUTORE E TRUCCHI

Ci raccontano che in un paese straniero, molto lontano da noi, alcuni personaggi si sono inventati un sistema per lucrare sui diritti d'autore, veramente geniale. Queste persone chiaramente sono ben inserite nell'organizzazione cui è affidata la riscossione della somme che ogni utilizzatore,soprattutto di musica, è costretto a pagare per legge, e sono addirittura determinanti nelle scelte decisionali più importanti. Cosa si sono inventati? D'accordo con alcuni loro compari influenti, si sono fatti costruire un modello retributivo che prevede un incasso dei diritti d'autore inerenti eventi musicali che riguardano le opere di cui sono titolari,maggiorato di molte volte rispetto alle normali spettanze. Per essere più chiari: se per uno di questi eventi i promotori sono tenuti a pagare all'organizzazione che tutela i diritti d'autore la somma di mille euro, questi simpatici personaggi percepiscono ,non questa somma detratta dalle spese di esazione, bensì oltre cinquemila euro .La somma eccedente la spettanza reale cui avrebbero avuto diritto viene considerata un premio o un incentivo alla cultura che le loro opere rappresentano. Attraverso questo meccanismo si alimentano amici, alleati, si pagano i rompicoglioni, si mettono a tacere indebite interferenze.E' veramente un sistema geniale. Ma non è il solo. Un'altro sistema a prova di qualsiasi contestazione è quello di far pagare i diritti d'autore a forfait. Ciò consente di far convogliare la maggior parte degli introiti su alcuni amici autori o editori di fiducia che certamente non difettano in generosità e riconoscenza. E' formidabile. E rende un sacco di soldi. Speriamo che questa pratica non si diffonda anche nel nostro Paese: facciamo finta che non sappiamo niente.

Comitato per la salvaguardia della Cultura Europea

http://www.comunicati.net/comunicati/societa_civile/associazioni/15736.html

http://italy.indymedia.org/news/2005/10/888604.php

 

L'AGONIA DELLA SIAE

La SIAE tutela attualmente circa 68.000 autori e meno di 2.000 case editrici, su un totale, nel nostro Paese, di circa 4.000.000 di artisti ed oltre 23.000 case editrici. Gli autori e le case editrici che godono di effettivi vantaggi economici derivanti dalla tuteta SIAE sono, su questo totale, un numero abbastanza modesto: la maggior parte degli introiti inerenti i diritti d'autore servono infatti al mantenimento di una struttura di controllo presente capillarmente sul territorio, che assorbe la gran parte dei ricavi. Tranne pochi privilegiati conoscitori della macchina burocratica SIAE e dei suoi segreti meccanismi, ben pochi sono gli iscritti a questa società cui pervengono effettivi benefici dal mandato che in essa hanno riposto: Non solo: con l'avvento di Internet la SIAE si ritrova nel panico più totale. Non sa quale futuro l'attende, nè quali strade intraprendere per la propria salvezza.

Annaspa, evidenziando ancor più, in chi non ha compreso ancora le proiezioni insite nelle nuove tecnologie, il senso della propria inutilità. Vorrebbe fermare il progresso che avanza, ma ne è sopraffatta. Una cosa ha però compreso molto bene: Internet è la morte del diritto d'autore. Almeno per come è stato fin qui inteso. E si dibatte, senza speranza, in un'agonia densa delle più perverse fobie....

Comitato per la salvaguardia della Cultura Europea

lunedì 03/10/2005 21.20

 

L’ARTE E L’ARTE DI FAR SOLDI DELLA SIAE

Ha senso proteggere gli artisti penalizzando chi li valorizza?

Enrico Galavotti, meglio conosciuto in rete col nick di Galarico, uno dei fondatori del web scolastico nazionale, autore del sito homolaicus.com, molto quotato in Google, soprattutto per i suoi materiali didattici e culturali, è incappato, dopo un decennio di presenza attiva, nelle maglie sempre più strette che la Siae sta stringendo intorno al mondo degli insegnanti telematici.

Dunque, che è successo?

Niente, o quasi. Con mia grande sorpresa mi sono visto recapitare una raccomandata dall’ufficio Arti figurative della Siae che mi intima di pagare una cifra rilevante per l’uso di 74 dipinti di Kandinsky, Picasso, Klee e alcuni Futuristi, di cui non avevo chiesto la preventiva autorizzazione.

E perché non l’avevi chiesta?

Perché non sapevo di doverla chiedere, non avendo mai fatto nulla di commerciale coi miei ipertesti, né lo sapevano i miei colleghi, che hanno collaborato alla loro realizzazione. In dieci anni non mi ha mai chiesto nulla nessuno. E come io ho preso immagini da vari siti, così è probabile che altri le abbiano prese dal mio: il baratto ha caratterizzato la rete sin dai suoi esordi. Il massimo che si faceva era citare a vicenda i rispettivi siti.

Eppure esiste una precisa legge sul diritto d’autore.

Sì esiste, ho cominciato a leggerla adesso. In rete, sin dalla sua nascita, tra insegnanti s’è sempre detto che bastava citare la fonte (in questo caso i musei), e a volte non si faceva neppure quello, trovando la stessa immagine su decine e decine di altri siti.

Con questo cosa vuoi dire, che da una fase anarchica della rete si sta passando a una fase regolamentata?

Indubbiamente una sanzione del genere solo qualche anno fa sarebbe stata impensabile, e non tanto perché le leggi erano meno restrittive (sicuramente lo erano prima di quella Urbani), quanto perché la Siae non faceva nulla in rete: è da circa tre-quattro anni che s’aggira come leone ruggente in cerca di chi divorare, e purtroppo, grazie al mio posizionamento nei motori, ha trovato il pollo da spennare.

Cioè vuoi dire che la mazzata sarebbe dovuta arrivarti con una sorta di preavviso?

No, sarebbe troppo chiedere a una società come la Siae, di cui è ben noto il carattere vessatorio che esercita nel nostro paese. Non a caso è stata per anni commissariata. Certo è che passare improvvisamente dalla libera fruizione di materiali didattici al terrore di dover rendere conto a questo Moloch del copyright, non è piacevole. Per questo forse sarebbe stata necessaria maggiore informazione o che comunque il nostro Ministero [della P.I.] avesse svolto un’opera di maggiore tutela nei confronti dei propri insegnanti, che nella mia condizione saranno a centinaia.

Ti riferisci al fatto che la legge è troppo restrittiva nei confronti di chi fa cultura senza scopo di lucro?

Esattamente. La Siae, o meglio la legge Urbani, non fa differenza tra sito culturale e sito commerciale: per l’uso di immagini protette tutti devono pagare. La differenza sta solo negli importi, che però restano troppo alti per qualunque insegnante. È impensabile infatti che per fruire di 50 immagini io debba pagare 120 euro l’anno, quando per le stesse immagini, a te che sei giornalista, grazie al tuo diritto di cronaca, non costano nulla.

Veramente la Siae non t’impedisce di usare le stesse immagini senza pagarci i diritti sopra.

È vero, ma mi costringe o a metterle sotto chiave, in un’area riservata (il che non è il massimo per un sito culturale), o a usarle con dei link esterni, facendomi così rischiare di avere continuamente dei buchi neri quando il sito di riferimento sparisce dal web, o cambia nome, o quando il webmaster, semplicemente, colloca la propria immagine in un cartella diversa da quella originaria del proprio sito. L’altra soluzione è quella di usare porzioni di immagini, ma in un ipertesto artistico, di commento critico di un’opera, questa soluzione viene generalmente scartata a priori. E poi quelli della Siae, contraddicendo apertamente, in questo, la legge n. 633, con le sue successive modifiche, ritengono l’uso parziale dell’immagine un illecito ancora maggiore.

Strano però che la Siae sia così ossessiva con gli insegnanti, quando la Cassazione è così tollerante nei confronti di chi fa pirateria di film, musica e software in ambito privato, pur senza scopo di lucro.

È che per la Siae c’è una certa differenza tra quanto avviene in un’area privata e quanto invece avviene alla luce del sole. Un ipertesto didattico o culturale che utilizza pubblicamente immagini non autorizzate viola, ipso facto, la dignità morale dell’artista e i diritti patrimoniali degli eredi: nella raccomandata è scritto esattamente così, ed è stato questo che più mi ha sconcertato.

Questo automatismo mi pare un po’ strano, anche perché semmai un ipertesto culturale su un dipinto dovrebbe incrementarne il valore commerciale.

Infatti, io penso che se un erede vedesse i lavori che i docenti fanno nel mio sito, non noterebbe di sicuro una violazione ma semmai un’esaltazione dell’ingegno artistico e intellettuale di un autore. Invece devi pensare che per la Siae costituisce addirittura un’aggravante il fatto che su un dipinto si mettano cerchi, linee e quadrati per poterlo meglio spiegare. Mi hanno addirittura scritto che l’aver usato il volto di Picasso in un puzzle in java avrebbe potuto comportare una richiesta separata di risarcimento danni.

Insomma o paghi i diritti o non fai ipertesti di dominio pubblico su autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni?

Purtroppo la Siae non pubblica l’elenco degli eredi ma solo quello degli artisti, e di questi artisti considera protette tutte le opere, tant’è che non hanno neppure voluto dirmi i nomi dei files “incriminati”. Quindi è lei a decidere le regole del gioco, e in queste regole la scuola è costretta a tenere lo sguardo rivolto verso il passato più lontano.

Fonte: Pino Nicotri, giornalista dell’Espresso http://nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/?topic=04/11/16/5181603

Enrico Galavotti - Homolaicus

rip. da

http://www.homolaicus.com/intervista-siae.htm