Software libero
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"Hai mai provato a fare un backup di una parete di casa tua prima 

di farci un buco con il trapano? O a mettere su un floppy 

la tua automobile nel caso qualcuno te la voglia rubare? 

Cioè, per te le stesse regole che si applicano alle cose solide 

si applicano anche al software? Risposta: NO".

@@@@@@@

"Se fossi un programmatore, non cercherei di vendere un prodotto, 

ma la mia capacità di produrlo ... ciao, piccolo Bill :O)".

http://www.censurati.it/index.php?q=node/204&PHPSESSID=ec240eb937de2bd3c3b8da39a4512920

 

 

 

 

Software Libero, la proposta va in Parlamento
Il testo sul quale sono stati raccolti ampi consensi viene presentato al Senato dal verde Fiorello Cortiana

http://punto-informatico.it/p.asp?i=39458

Software Libero, la proposta va in Parlamento

 

 

IL TESTO DELLA PROPOSTA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

Comma 1
Si definisce licenza di software libero, una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo), che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.

Comma 2
Si definisce software libero ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) distribuito con una licenza di software libero come definita nell'articolo 1, comma 1 del presente testo di legge.

Comma 3
Si definisce programma per elaboratore (software) a codice sorgente aperto, ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.

Comma 4
Si definisce software proprietario un programma per elaboratore (sia sistema operativo sia programma applicativo), rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 1 comma 1 della presente legge.

Comma 5
Si definiscono formati di dati liberi, dei formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per qualunque scopo.

Comma 6
La cessione di software libero viene esclusa dagli obblighi di cui all'Art. 10 della legge 248 del 18 Dicembre 2000 (bollino SIAE). (Comma in discussione).

CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Obblighi per la Pubblica amministrazione)

Art. 2

Comma 1
La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia sistemi operativi, applicativi e programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in seconda battuta, a codice sorgente aperto.

Comma 2
La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare la ragione della scelta e, analiticamente, la ragione della eventuale maggior spesa, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 3 (Trattamento dei dati personali e sensibili)

Comma 1
L' impiego di software libero o a sorgente aperto (a disposizione dell'Amministrazione stessa) è esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e nel trattamento di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza

Comma 2
I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche.

Comma 3
Gli uffici della Pubblica Amministrazione inviano posta elettronica a cittadini o ad altri uffici della Pubblica Amministrazione contenente dati sensibili e/o riservati solo se cifrata (crittografata) mediante programmi a codice sorgente aperto. (comma candidato ad eliminazione)

Art. 4 (Documenti)

Comma 1
La Pubblica Amministrazione, per la diffusione di documenti di cui debba garantire la pubblicità, come anche l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in generale per tutti i documenti prodotti per la diffusione al pubblico come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è tenuta ad utilizzare formati liberi.

Comma 2
Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in formato libero.

CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo

Art. 5 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica presenta annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 6 (Istruzione scolastica)
Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del software libero e ne privilegiano l'insegnamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 (Regolamenti attuativi)

Comma 1
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.

Comma 2
Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.

Art. 8 (Norma transitoria)

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale per gli aspetti generali trattati all'articolo 2, il termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica Amministrazione).
Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione."


 

 
http://www.softwarelibero.org/GNU/opinioni/shapiro-brevetti.shtml  
http://www.sitodelgiorno.com/tamtam/tecno/tecno4.htm

http://www.linux.it/GNU/

http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/annuncio-campagna.shtml

 

 
Pirateria informatica: un affare da 11 miliardi di dollari


Lo studio annuale dell’International Planning and Research Corporation rivela che nel 2001 la riproduzione illecita dei software è aumentata del tre per cento in tutto il mondo. La patria è l'Europa dell'Est 


MILANO – Costa circa undici miliardi di dollari la pirateria del software, che nel 2001 è aumentata in tutto il mondo del tre per cento. Nel 2000 infatti la clonazione illegale di programmi informatici è passata dal 37 al 40 per cento. Così rivela lo studio che l’International Planning and Research Corporation (IPR) ha effettuato per la Business Software Alliance (BSA), un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata nel 1988 al fine di contrastare la duplicazione illegale di software. La ricerca prende in esame le varie aree geografiche della Terra e si scopre così che è l’Europa Orientale la patria della duplicazione illecita.

Con il 67% di prodotti piratati, nell’Est europeo ha prodotto nel 2001 434 milioni di perdite monetarie nel mercato del software. Russia e Ucraina, e l’ex Unione Sovietica in genere, sono i Paesi con il tasso di pirateria più elevato. La Polonia, il terzo Paese per dimensioni in quest'area, ha ridotto il tasso di pirateria dal 54% al 53%. Con il 43%, la Repubblica Ceca continua ad essere il Paese con la minor diffusione di pirateria nell’aerea.

Europa Occidentale. Con il 37%, l'Europa Occidentale continua ad essere la seconda regione con il minor tasso di pirateria, anche se a ciò corrisponde la seconda posizione per perdite finanziarie provocate: quasi 2,7 miliardi di dollari (circa 2,9 miliardi di euro), cifra che contribuisce per il 24% delle perdite totali causate dalla pirateria software a livello globale. Le perdite maggiori si sono verificate in Germania (681 milioni di dollari), Italia (468 milioni di dollari) e Francia (527 milioni di dollari). I tassi di pirateria più elevati sono quelli di Grecia (64%), Spagna (49%) e Francia (46%).

L’Italia con un tasso del 45% si colloca al quarto posto nella graduatoria dei Paesi a più alto tasso di pirateria in Europa Occidentale e, rispetto al 2000, guadagna una posizione.

Nord America. Quest'area si conferma come quella con la minore diffusione di pirateria (26%), anche se in crescita rispetto al 25% del 2000. Negli ultimi sette anni il tasso di pirateria è sceso dal 32% al 26%, anche se il Nord America è la terza regione per perdite monetarie con 1,9 miliardi di dollari contro i 2,9 miliardi del 2000. Nel 2001 la pirateria è aumentata negli Stati Uniti di un punto percentuale arrivando al 25%; finanziariamente ciò si è tradotto in perdite per più di 1,8 miliardi di dollari, contro i 2,6 miliardi del 2000. La diminuzione registrata dal 2000 al 2001 è il risultato di diversi fattori: il dollaro è stato più forte sui mercati valutari rispetto ad altre monete, mentre i prezzi del software (espressi in dollari) hanno proseguito la tendenza al ribasso così come avvenuto nel corso dell'ultimo decennio. In Canada il tasso di pirateria è rimasto invariato al 38% e le perdite dovute al furto di software sono ammontate a 189 milioni di dollari contro i 304 milioni del 2000.

Asia e Pacifico. Diversi Paesi di quest'area hanno visto aumentare la diffusione della pirateria nel 2001. Le percentuali in Malesia e India sono salite al 70%, nelle Filippine al 63%. La maggior parte degli altri Paesi ha mostrato lievi variazioni: in Indonesia una leggera diminuzione (dall'89% all'88%); in Giappone il valore è rimasto al 37% mentre in Australia è sceso dal 33% al 27%. La Nuova Zelanda, con il 26%, si è confermata come il Paese con il minor tasso di pirateria di tutta l'area Asia e Pacifico. Il Vietnam, con una diffusione di materiale illecito del 94%, continua invece ad essere il Paese al mondo con il tasso più levato. Dal punto di vista economico, le perdite sono aumentate dai 4 miliardi di dollari del 2000 ai 4,7 miliardi del 2001.

America Latina Per il terzo anno consecutivo questa regione ha visto diminuire la diffusione della pirateria, ora al 57%, anche se i suoi effetti sono costati circa 865 milioni di dollari. La maggiore diffusione della pirateria si è registrata in Nicaragua con il 78%, Bolivia (77%) ed El Salvador e Guatemala (entrambi al 73%). In Brasile e Messico, le due maggiori economie dell'area, il fenomeno è sceso rispettivamente al 56% e al 55%; in Argentina, terza economia del continente, è invece salito al 62%.

Medio Oriente e Africa. Quest'area ha visto scendere la diffusione della pirateria dal 55% del 2000 al 52% del 2001. Le tre maggiori economie mediorientali (Turchia, Israele ed Arabia Saudita) hanno registrato una flessione del fenomeno; la variazione più significativa ha riguardato in particolare la Turchia, scesa dal 63% del 2000 al 58% del 2001. Israele, con il 40%, è stato il Paese con il minor tasso di pirateria. Il fenomeno ha causato perdite per circa 284 milioni di dollari. L'Africa, in particolare, ha visto un lieve incremento della pirateria, passata dal 52% del 2000 al 53% del 2001. Il Sudafrica, la maggiore economia del continente, ha totalizzato il tasso minore (38%), mentre Kenya (77%) e Nigeria (71%) sono i due Paesi dove il fenomeno è più diffuso.

(11 GIUGNO 2002, ORE 13:30)

http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,137595,00.html

 

 
Il guru spiega perché l'attuale sistema "proprietario"
sia "anti sociale" e racconta i tanti vantaggi del "free"


Stallman: "Il software
deve essere tutto libero"



di RICCARDO STAGLIANO'

ROMA - E' un raro esempio di coerenza, quello di Richard Stallman. Da una ventina d'anni ripete la stessa cosa, con immutato vigore: "Il software deve essere libero" sostiene, alla faccia di tutte le compagnie - Microsoft in testa - che, proprio grazie al suo sfruttamento economico, hanno accumulato nello stesso intervallo di tempo fortune incalcolabili. E per essere libero di mitragliare il suo tormentone ha pagato dei prezzi alti sin da subito come, nel 1984, quando lasciò un ottimo posto di informatico al Mit per fondare la sua Free Software Foundation.

Oggi le sue idee sono sempre più di moda. In epoca di "no logo" l'ipotesi di un codice senza marchi, che ognuno può utilizzare, modificare e redistribuire a piacimento, gode di una fortuna senza precedenti. E poi c'è la prova che la teoria può funzionare anche nella pratica: Linux, il sistema operativo che si ispira a questi principi, è una realtà commerciale sempre più importante. E proprio in questi giorni, negli Stati Uniti, è uscito "Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software", una biografia scritta da Sam Williams che racconta il contributo dell'ex hacker all'idea più rivoluzionaria della cosiddetta New Economy.

Innanzitutto, spiega Stallman in una lunga intervista alla Bbc, non bisogna confondere "libero" con "gratis", nonostante il termine "free", in inglese, autorizzi la confusione nella traduzione. "Sono due vicende separate. Il software libero oggi ha un tremendo valore commerciale - spiega Stallman - e si può scegliere di venderlo, ciò fa parte della libertà". Tuttavia l'interpretazione autentica dell'inventore del concetto è chiara: "'Software libero' significa che l'utente è libero di studiare cosa fa quel programma, modificarlo per meglio soddisfare i suoi bisogni, distribuirne copie ad altre persone e pubblicarne poi copie migliorate. E, se non siete programmatori voi stessi, potete dare il compito a qualcun altro di farlo per voi". Di questo si parla quando si parla di "free software": che sia gratis o a pagamento non influisce sulla sua natura.

E da questa definizione molte conseguenze derivano. La personalizzabilità, per esempio. "Ogni volta che un utente ha bisogno di fare delle modifiche affinché il software risponda meglio alle proprie esigenze, le può fare (o far fare)". E il fatto che così tante e diverse persone possano partecipare al processo continuo di perfezionamento garantisce una qualità che difficilmente un singolo programmatore (o una singola azienda) potrebbe raggiungere: "Così si producono sistemi potenti e affidabili, che funzioneranno per mesi e mesi senza mai crashare".

E ancora la moltiplicabilità. "Se a qualcuno piace il programma che state usando potete fargliene una copia in maniera completamente legale" spiega Stallman "non sottobanco come adesso, nella paura dell'illegalità". Una conseguenza, questa, particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo. "L'India - esemplifica Stallman - non può permettersi di rimanere incagliata nella trappola di dover usare Windows perché ciò significherà un'emorragia finanziaria per loro insopportabile a favore di compagnie americane". Senza contare l'aspetto formativo, di istruzione: "Ognuno, nel mondo, che voglia imparare come scrivere del software ha quest'opportunità, perché per imparare non c'è niente di meglio che leggere e scrivere molto software. E' stato anche il modo in cui io stesso ho imparato".

Insomma, solo vantaggi si potrebbero ricavare dall'adozione generalizzata del software libero. benefici importanti per tutta la società, a sentire Stallman. E allora perché non è ancora successo? Il cronista di Bbc glielo chiede: "Quando in una società c'è dell'inerzia, questa tende a sviluppare molta resistenza a ogni cambiamento. E le compagnie che producono software proprietario sono molto brave nel tenere i loro clienti in trappola". Tuttavia il vecchio hacker non dubita del futuro di lungo periodo: "Alla fine vinceremo noi, rimpiazzeremo il software proprietario che è un sistema anti-sociale che toglie le libertà, divide gli utenti e li lascia in balia delle aziende".

Una prospettiva promettente, una sorta di nuovo "umanesimo" informatico, dove l'avidità lascerà il posto alla solidarietà, dove l'etica hacker sostituirà quella calvinista-capitalista. Un mondo bellissimo di cui però Stallman ha dimenticato di dedicare un eguale quantità di energie a spiegare chi e come pagherà gli ex-detentori del copyright che, tanto pervicacemente, disconosce. Insomma una tesi con una pars destruens micidiale, ma una construens ancora da mettere a punto.

(8 aprile 2002)

http://www.repubblica.it/online/tecnologie_internet/antiword/freesoftware/freesoftware.html

 

 

Freaknet Medialab Catania

Il Centro Sociale Auro di Catania, ospite dell'Hackmeeting 2001 -www.hackmeeting.org - ha tenuto a battesimo la riapertura della rivista antimafia I Siciliani e conserva l'unica collezione completa di cronaca cittadina dalla fine del fascismo agli anni '70 - è promotore di numerose iniziative interculturali, attività ricreative per bambini, laboratori video e musicali, e ospita anche il FreakNet MediaLab, famoso per il suo attivismo sulla frontiera digitale e impegnato, fra l'altro, a realizzare un'emeroteca virtuale per conservare quel patrimonio di storia locale. Già sgomberato dalla giunta del sindaco Scapagnini, continua le sue attività presso il circolo Arci di Catania. Il Medialab del centro sociale, perr, non è stato solo un luogo di sperimentazione di tecnologie a basso costo dove il riuso dei computer dismessi è la norma, ma è anche uno degli hacklab che concretamente pratica il diritto all'informazione per tutti, mettendo i suoi computer a disposizione di chiunque non se ne pur permettere uno; fornisce servizi di email e surfing gratuito ed ha attivato, caso unico in italia, programmi di navigazione e videoscrittura in lingua araba per gli extracomunitari che lo frequentano. Nel laboratorio autogestito di informatica e nato dall'esperienza della rete di Bbs amatoriali FreakNet, gli attivisti del centro sociale tengono corsi di formazione all'uso dei computer e si dedicano alla diffusione dell'uso di software libero come Linux, con l'intenzione di rimediare all'errata convinzione che esso sia di difficile uso e quindi indatto ai principianti. I loro corsi hanno visto la partecipazione di studenti, professionisti e pensionati che hanno appreso che sistemi operativi come Unix/Linux sono più stabili del famigerato Windows, hanno interfacce grafiche piacevoli e intuitive e possono usare software "open source" per scrivere, calcolare, disegnare e navigare su Internet. Soprattutto hanno scoperto che Linux è assai piy affidabile e meno costoso dei sistemi operativi commerciali e su questo hanno avviato una campagna per l'obiezione di coscienza all'uso dei sistemi proprietari comunicandola al Rettore dell'Università di Catania. In una lettera al Rettore hanno chiesto di non sprecare i soldi degli studenti in spese inutili "visto che una buona fetta delle loro tasse finiranno nell'acquisto di hardware non necessario e di software scadente che dovrà presto essere aggiornato". L'adozione di Linux, dicono, che gira finanche su vecchi "386", rivalorizzerebbe l'attuale parco calcolatori dell'Ateneo rallentando la folle corsa all'aggiornamento dell'hardware e al peggioramento dei servizi informatici. Motivano questa tesi spiegando che l'aggiornamento dei sistemi operativi di tipo proprietario come Microsoft Windows (e applicativi come Microsoft Office), implica spese onerose per l'acquisto di ciascuna licenza d'uso e che la complessità non necessaria di quei programmi richiede sempre maggiore potenza di calcolo che, in un circolo vizioso, obbliga all'acquisto di processori piy potenti e di periferiche specifiche che poi, guarda caso, sono commercializzati dalle case che hanno accordi commerciali con la Microsoft.

Una situazione che vuole tutti gli altri produttori impegnati a costruire strumenti informatici ritagliati sulle caratteristiche dei prodotti Microsoft rinunciando a innovare tecnologie e sistemi.

Ma quello economico non è il solo motivo. Il software libero e open source permette, al contrario dei "software chiusi" come quelli di Microsoft, di studiarne l'ingegneria interna, necessaria alla formazione degli studenti, che invece diventano "pirati informatici" se provano a farlo con il software proprietario, a causa di una legislazione che criminalizza lo studente che lo "apre" per vedere come è fatto o ne produce una copia per studiarlo a casa come da programma didattico.

Gli studenti universitari del Freaknet Medialab sono andati oltre auspicando che l'Università aderisca allo spirito del progetto Linux il cui sviluppo è il frutto della passione di decine di migliaia programmatori che, grazie a Internet, condividono il loro lavoro in maniera cooperativa agendo di fatto come un laboratorio di ricerca diffuso. Il corollario delle loro tesi è che, se la ricerca condotta dalle multinazionali del software che mirano solo al profitto e al consolidamento delle posizioni di mercato va a scapito della qualità dei prodotti e favorisce l'omologazione della creatività informatica, diversa è la missione dell'università, il cui ruolo dovrebbe essere di formare coscienze critiche e non consumatori stupidi, e di garantire l'accesso agli strumenti della formazione anche ai meno ricchi.

Un primo risultato di questa filosofia è stato già ottenuto quando uno studente catanese è riuscito a convincere il professore del suo corso di laurea ad accettare come compito d'esame un database fatto con MySql - programma a "sorgente aperta" - anziché usare Access di Microsoft come il docente richiedeva, dopo avergli fatto presente che lui non aveva Windows sul computer e che, soprattutto, non aveva alcuna intenzione di installarlo. La critica finale dello studente era che, se all'Università si impara solo ad usare Windows, all'ingresso nel mondo del lavoro egli non avrà altra scelta che proporsi per sviluppare contenuti e applicativi basati su Windows, in questo modo perpetuando la cattiva influenza culturale delle lobby di produttori che, è noto, in questo modo distorcono il mercato e frenano l'innovazione e la ricerca tecnologica. Questi due esempi per dimostrare che i sostenitori della libera circolazione dei saperi non si limitano a rivendicarla a parole ma, non rassegnati a perdere il proprio avamposto di cultura critica, a Catania hanno usato anche lo strumento della petizione elettronica (www.freaknet.org) per sostenere le proprie ragioni.

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inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2003

Software proprietario e free software: le divergenze si giocano sul filo del copyright (Relazione per il seminario"Condividi la conoscenza", Milano,Teatro "Franco Parenti", 10 maggio 2003)

di Manuel M. Buccarella

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Le principali differenze tra software c.d. proprietario e software libero si giocano in prevalenza sul fronte del copyright e della disciplina normativa apprestata nei confronti dello stesso, con particolare riferimento alla tutela del diritto d'autore sui programmi per elaboratore. Il software secondo la definizione data dall'OMPI nel 1984 è "l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione". Il primo ordinamento che ha giuridicamente qualificato il software come opera dell'ingegno è quello statunitense tramite il Computer Software Amendment Act del 1980. Successivamente pari riconoscimento è giunto dalla Direttiva CEE 91/250 recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 518 del 1992 che ha introdotto delle modifiche ed integrazioni alla Legge 633 del 1941 sul diritto d'autore. Nel nostro ordinamento il software viene tutelato come opera di ingegno se ed in quanto esso abbia i requisiti tecnici per rientrare nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, n. 8 della Legge 633/1941 (la legge sul diritto d'autore) che recita: "In particolare sono comprese nella protezione [.] i programmi per elaboratori, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

1. Le due facce del diritto d'autore

La creazione di una qualsiasi opera dell'ingegno implica l'acquisizione, in capo all'autore, dei diritti allo sfruttamento economico dell'opera e dei diritti morali. I diritti morali e patrimoniali vengono a costituirsi direttamente in capo alla persona fisica che ha "creato" l'opera. Il diritto morale d'autore costituisce un diritto indisponibile della persona e si sostanzia, principalmente, nel diritto al riconoscimento della paternità dell'opera ed all'integrità della stessa. La Legge sul diritto d'autore (agli artt. 20 e seguenti) riconosce all'autore, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, un altro diritto morale quale quello all'integrità dell'opera. Il diritto all'integrità si sostanzia nella possibilità di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera nonché a qualsiasi atto che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tutti questi diritti sono imprescrittibili, irrinunciabili ed inalienabili e possono essere fatti valere, in caso di morte dell'autore, dagli eredi senza limiti di tempo.Il riconoscimento dei diritti morali d'autore da parte del legislatore italiano non trova riscontro nella legislazione americana che riconosce all'autore, con il Copyright Act, esclusivamente i diritti di utilizzazione economica dell'opera. I diritti patrimoniali consistono nella possibilità di utilizzare l'opera in ogni forma o modo, originale o derivato. In particolare, esso consiste nella possibilità di riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare, diffondere, trasformare, elaborare nonché di tradurre, dare in prestito, noleggiare o vendere l'opera di ingegno (v. art. 12 e ss. LDA). I diritti patrimoniali possono costituire oggetto di cessione totale o parziale: la cessione parziale costituisce una forma di espressione del principio generale secondo cui debbono considerarsi ceduti esclusivamente i diritti espressamente menzionati nel contratto. La cessione dei diritti di utilizzazione economica, al pari delle altre forme di sfruttamento dell'opera di ingegno, deve avvenire mediante la stipula di contratti la cui forma scritta è richiesta dal legislatore per mere finalità probatorie (v. art. 110 LDA). Per quanto concerne i diritti patrimoniali scaturenti dalla creazione di un software va rilevato che l'art. 64 bis della Legge sul diritto d'autore, introdotto con il decreto lgs. 518 del 1992, ha specificatamente individuato i diritti esclusivi concernenti i programmi per elaboratore. diritti patrimoniali sul software consistono nel diritto di effettuare o di autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o con qualsiasi forma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma ed ancora qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. Chi ha la possibilità di utilizzare una copia del programma per elaboratore può, anche in presenza di clausola contrattuale con contenuto contrario, effettuare una copia di riserva ed osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma. L'attività di analisi deve essere preordinata alla determinazione delle idee e dei principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire (v. art. 64 ter LDA). Il licenziatario o gli altri soggetti che hanno il diritto di usare una copia del programma possono, pur in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali sul software, effettuare la riproduzione del codice o la traduzione della sua forma al fine di conseguire l'interoperabilità con altri programmi. Le informazioni ottenute non potranno essere comunicate a terzi né utilizzate per il conseguimento di fini diversi dall'interoperabilità quali lo sviluppo, la produzione e la vendita di programmi simili. L'esercizio di queste attività, difatti, costituirebbe una forma di disposizione dei diritti patrimoniali non autorizzata né da parte del titolare né da parte del legislatore. Vi è di più, il legislatore, con il decreto legislativo n. 205 del 15 marzo del 1996 intervenuto a modificare le statuizioni del d. lgs. 518 del 1992, ha stabilito che le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto sopra detto debbono considerarsi nulle. La riproduzione o il caricamento di un programma per elaboratore su un numero di elaboratori maggiore rispetto a quello autorizzato con una licenza configura sia un illecito extracontrattuale che contrattuale. La giurisprudenza di merito ha evidenziato che a titolo extracontrattuale al produttore del software spetta, in caso di indebita duplicazione, una somma pari a quanto avrebbe potuto ricavare dalla vendita o dalla licenza dei programmi duplicati, detratti i costi da sostenere per i supporti, i manuali e la distribuzione.

2. Principali differenze tra licenze "proprietarie" e licenze "free".

Le principali differenze si esprimono, in particolare, nelle spesso numerose restrizioni a carico dell'utilizzatore contenute nei comuni contratti di concessione in licenza d'uso, restrizioni che non è dato diversamente riscontrare nella Gpl. Il contratto di licenza d'uso "proprietaria" indica generalmente con estrema precisione cosa deve intendersi come "uso consentito" del programma. Tolte le possibili operazioni ammesse espressamente dalla legge n. 518/1992 (copie di sicurezza, interoperabilità, ecc.) la licenza prevede, spesso: a) l'ambito territoriale del legittimo impiego; b) un numero massimo di installazioni possibili; c) individuazione dei computer sui quali è possibile l'installazione del programma; d) un numero massimo di copie di sicurezza. A tal proposito, a norma dell'art. 64 ter comma 2 della Legge Italiana sul Diritto d'Autore, "Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso"; e) la possibilità di trasferimento della licenza da un computer ad un altro (di proprietà dell'utente) in particolari ipotesi; f) possibilità di modificazione del programma per personalizzarlo. Di particolare significato, anche e soprattutto ai fini della comparazione tra le licenze d'uso proprietarie e la Gpl, le previsioni contenute nei contratti di licenza d'uso relative alla proprietà intellettuale. Le norme di protezione della proprietà intellettuale della software house accompagnano, secondo la normativa italiana sul diritto d'autore, sia il programma che i manuali d'uso per cui, salve le eccezioni previste, non è consentita la riproduzione del programma al di fuori di quanto previsto dalla licenza nè quella dei manuali d'istruzione e d'uso che lo accompagnano (per la tutela dei manuali d'istruzione cfr. Pret. Milano, 2 febbraio 1990, in Foro it., 1990, I, c. 2669 ss.). Particolari norme tutelano anche il marchio, ma in questo caso tale argomento non verrà affrontato. Per la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale del produttore, il licenziatario è tenuto alla riservatezza nei confronti di tutte le informazioni fornite dal produttore del software e si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per far sì che dette informazioni non vengano divulgate a terzi non autorizzati. Tra i soggetti legittimati vi sono anche i dipendenti del licenziatario, limitatamente a quelle parti necessarie per l'uso del programma, quale risultante dalla licenza. Con riferimento alle informazioni tecniche sul programma, considerato che il produttore fornisce il software in formato eseguibile (o in formato oggetto) e quindi senza mettere a disposizione il codice sorgente ("formato sorgente"), nè i diagrammi o il progetto logico - informatico del medesimo, si pone il problema delle informazioni indispensabili per conseguire l'interoperabilità del programma licenziato con altro programma creato in autonomia dal licenziatario. La messa a disposizione di tali informazioni non è obbligatoria per il produttore che anzi spesso - quando le fornisce - richiede la prestazione di un compenso. Le informazioni utili a conseguire l'interoperabilità sono ricavabili, a spese del licenziatario, attraverso un procedimento di decompilazione. Alcuni modelli contrattuali standard, tra cui quello predisposto da Anasin - Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi di Informatica e Telematica - fanno espresso divieto di procedere alla decompilazione, salvo autorizzazione da parte della software house. Il divieto tassativo di effettuare la decompilazione del programma trova tuttavia la sanzione della nullità espressamente sancita dall'art. 64 quater comma 3 della Legge sul Diritto d'Autore. Perchè la decompilazione sia illecita, dunque, la legge richiede che le informazioni necessarie al licenziatario "siano già facilmente e rapidamente accessibili". E' quanto meno dubbio che la semplice manifestazione di disponibilità del produttore a dischiudere le informazioni necessarie renda le stesse "facilmente e rapidamente accessibili". La licenza Gpl e le altre licenze che assistono free software, mettendo a disposizione il codice sorgente del programma, consentono per definizione l'interoperabilità tra programmi. La decompilazione o reverse engineering è dunque superflua per l'utilizzatore. Il programma è conosciuto nella sua genesi come anche nella sua essenza e nelle sue modalità di funzionamento. A proposito di interoperabilità va rammentato quanto disposto dal richiamato art. 64 quater della legge sul diritto d'autore: "L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettere a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore". Quanto significativamente disposto dall'art. 64 quarter della Legge sul diritto d'autore dimostra come la disponibilità del codice sorgente ovvero la sua discoverta ad opera del licenziatario (o di suoi dipendenti) a seguito di procedimenti di decompilazione sia esclusivamente finalizzata all'interoperabilità del programma di tipo "proprietario" con altri programmi per elaboratore. Per tale motivo la richiamata disposizione non consente un uso delle informazioni ottenute per fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità; le stesse non possono essere comunicate a terzi, "fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente" e non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile. Una siffatta disposizione, essendo totalmente "protezionistica" verso le software house, difatto inibisce qualsiasi sforzo o tentativo di riproduzione e di progresso tecnico nell'ambito della produzione di software. Tale assetto normativo, se letto congiuntamente alla disposizione che consente una sola copia di back up (e che sino a ieri sanzionava penalmente chi riproduceva senza autorizzazione ed a solo uso personale) è di stampo protezionistico. Non promuove la ricerca e l'innovazione nel campo del software. Ecco perchè sono necessarie, anzi indispensabili, le licenze "libere" ed in particolare la licenza "Gnu Gpl".

3. Perchè il software libero non è contrario al diritto d'autore

Il software libero, assistito da licenza Gpl ovvero da altre similari licenze (quali ad esempio la Bsd ovvero la Mozilla License), benchè la legge sul diritto d'autore preveda in capo al titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera una serie di diritti esclusivi, non si pone in contrasto con la disciplina sulla proprietà intellettuale. In particolare, a norma dell'art. 1 dei Termini e Condizioni della Licenza Pubblica Generica Gnu "è lecito copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del Programma così come viene ricevuto, con qualsiasi mezzo, a condizione che venga riprodotta chiaramente su ogni copia una appropriata nota di copyright e di assenza di garanzia; che si mantengano intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e all'assenza di ogni garanzia; che si dia a ogni altro destinatario del Programma una copia di questa Licenza insieme al Programma. È possibile richiedere un pagamento per il trasferimento fisico di una copia del Programma, è anche possibile a propria discrezione richiedere un pagamento in cambio di una copertura assicurativa". L'art. 3, in particolare, dispone che "è lecito copiare e distribuire il Programma (o un lavoro basato su di esso, come espresso al punto 2) sotto forma di codice oggetto o eseguibile sotto i termini dei precedenti punti 1 e 2, a patto che si applichi una delle seguenti condizioni: a) Il Programma sia corredato dal codice sorgente completo, in una forma leggibile dal calcolatore e tale sorgente deve essere fornito secondo le regole dei precedenti punti 1 e 2 su di un mezzo comunemente usato per lo scambio di programmi. b) Il Programma sia accompagnato da un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, di fornire a chiunque ne faccia richiesta una copia completa del codice sorgente, in una forma leggibile dal calcolatore, in cambio di un compenso non superiore al costo del trasferimento fisico di tale copia, che deve essere fornita secondo le regole dei precedenti punti 1 e 2 su di un mezzo comunemente usato per lo scambio di programmi. c) Il Programma sia accompagnato dalle informazioni che sono state ricevute riguardo alla possibilità di avere il codice sorgente. Questa alternativa è permessa solo in caso di distribuzioni non commerciali e solo se il programma è stato ricevuto sotto forma di codice oggetto o eseguibile in accordo al precedente punto B. Per "codice sorgente completo" di un lavoro si intende la forma preferenziale usata per modificare un lavoro. Per un programma eseguibile, "codice sorgente completo" significa tutto il codice sorgente di tutti i moduli in esso contenuti, più ogni file associato che definisca le interfacce esterne del programma, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. In ogni caso non è necessario che il codice sorgente fornito includa nulla che sia normalmente distribuito (in forma sorgente o in formato binario) con i principali componenti del sistema operativo sotto cui viene eseguito il Programma (compilatore, kernel, e così via), a meno che tali componenti accompagnino l'eseguibile. Se la distribuzione dell'eseguibile o del codice oggetto è effettuata indicando un luogo dal quale sia possibile copiarlo, permettere la copia del codice sorgente dallo stesso luogo è considerata una valida forma di distribuzione del codice sorgente, anche se copiare il sorgente è facoltativo per l'acquirente". In particolare, con riferimento alla decompilazione inversa, che la legge italiana sul diritto d'autore autorizza solo purchè finalizzata al conseguimento dell'interoperabilità tra programmi, chi adotta una Gpl concede all'utilizzatore la conoscenza del codice sorgente, la sua condivisione e dunque la possibilità di intervenire sullo stesso per modificarlo, adattarlo alle proprie esigenze, creare un nuovo programma. La disclosure del sorgente in questo caso consente non solo l'interoperabilità, ma anche la possibilità di sviluppare nuovo software. Anche la facoltà di copiare e distribuire copie del programma, copie del codice sorgente rappresenta una concessione fatta dall'autore di diritti patrimoniali propri del diritto d'autore.

Manuel M. Buccarella

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http://www.studiocelentano.it/articoli2_frames.asp?pag=http://www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/buccarella6.html

 

 

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15/03/2004 17:56:31 - L'Unione Europea Sanzionera' La Microsoft Per Concorrenza Sleale




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15/03/2004 17:56:31 - L'Unione Europea Sanzionera' La Microsoft Per Concorrenza Sleale

http://www.studiocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=6261


La Microsoft ha violato le leggi antitrust europee e subira' pesanti sanzioni. Questo e' cio' che la Commissione Europea ha affermato in maniera decisa per punire alcuni comportamenti scorretti del colosso di Bill Gates.

BRUSSELS – La Microsoft ha violato le leggi antitrust europee e subira' pesanti sanzioni. Questo e' cio' che la Commissione Europea ha affermato in maniera decisa per punire alcuni comportamenti scorretti del colosso di Bill Gates. La Commissione prendera' i provvedimenti definitivi il 24 marzo prossimo (cosi' riporta CNN Money). La decisione nasce dal ripetuto rifiuto da parte della Microsoft di adeguarsi alle leggi antitrust europee. Fra i provvedimenti, oltre a sanzioni pecuniarie di centinaia di milioni di Euro, vi sara' probabilmente anche l'obbligo di condividere informazioni proprietarie con altri produttori di computer rivali. [G.A. Cavaliere]

 
http://www.singsing.org/stampa/bsa/

"Copiare software è reato"
ma è stata ritirata la pubblicità di BSA. 
Lo spot è stato bloccato, ritirato e riconosciuto illegale dal garante . 
Sulle reti televisive Mediaset, e in molte riviste e pagine di giornali specializzati La campagna pubblicitaria di BSA, Business Software Alliance, ovvero l'associazione che riunisce i maggiori produttori di software commerciale per combattere la pirateria e perseguire legalmente chi la pratica. 

La campagna era partita in contemporanea a Smau 2000 ma ora è stata fermata e dichiarata illegale 

Copiare Software non è reato! Segnalazione/Denuncia di pubblicità ingannevole ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 25/01/1992 n. 74." 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto da parte di Emmanuele Somma, in qualità di "semplice cittadino, consumatore di software e programmatore"la denuncia. Sotto accusa è lo spot radiotelevisivo "Copiare Software è Reato" della BSA, Business Software Alliance, trasmesso a livello nazionalesu stampa e televisione, a partire dall'ultima settimana di ottobre. In particolare il testo dello spot recita: "Quarantaquattro software su cento sono duplicati, copiati, venduti come originali. Utilizzare software copiati in azienda è un reato. Con la nuova legge si rischiano fino a tre anni di reclusione. Per controllare se nella tua azienda il software è legale, contatta BSA." 

Purtroppo per BSA le cose non stanno così, la semplice operazione di copiare software non è illegale. Il tono 
dello spot era intimidatorio e anche le immagini che lo accompagnavano. Questi alcuni passaggi della denuncia: 
"...la rappresentazione della situazione ritrae un'Italia e le sue istituzioni senza le minime garanzie di uno stato di diritto ed è quindi di dubbio gusto ma soprattutto presumibilmente non veritiera o corretta ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del citato Decreto Legge ...non è illegale neppure quando si tratta di copie di riserva di software coperti da licenze commerciali...sicuramente è però completamente scorretto non aver opportunamente considerato che è proprio attraverso la legittima copia e distribuzione pubblica anche gratuita che prolifera e aumenta la diffusione del software NON commerciale, con licenze di libera distribuzione, appartenenti alla famiglia del software cosiddetto libero come la GNU Public License o le licenze di distribuzione a codice aperto, comunemente denominate Open Source, o di dominio pubblico senza ulteriori licenze di distribuzione." 

Sulla base di queste evidenze, Emmanuele Somma chiede quindi "all'Autorità di intervenire per garantire la non criminalizzazione, il diritto all'immagine, nonché anche quelli economici e patrimoniali degli utenti e di quanti esercitano attività commerciali, industriali, artigianali e professionali avvalendosi di software libero, di pubblico dominio, a codice aperto o comunque non commerciale la cui copia e distribuzione è completamente lecita e non comporta, e non deve comportare, alcun tipo di criminalizzazione." 

L' iniziativa a sostegno dell'open source arriva da Interlex, rivista d'informazione online su diritto e tecnologia. Il 19 ottobre il direttore Manlio Cammarata pubblica una lettera aperta - inviata poi al Dipartimento della Funzione Pubblica, all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e al Ministero del Tesoro - sotto l'esplicita intestazione "Soggezione informatica dello Stato italiano alla Microsoft". In pratica, vista l'ampia penetrazione anche in Italia di Linux e applicazioni open source in ambito didattico, istituzionale e imprenditoriale, si spinge per l'adozione di tale software negli apparati della pubblica amministrazione. Ciò risulta d'altronde in piena sintonia con specifici documenti approvati prima dal Parlamento francese e poi da quello danese, a testimonianza di un chiara pratica anti-monopolistica che va concretizzandosi a livello globale e istituzionale. L'uscita di Interlex è inoltre il naturale sbocco di un crescente fermento in tal senso, in parte veicolato dall'intervento di ALCEI al Forum per la società dell'informazione (giugno '99) e da una precedente lettera aperta diffusa proprio all'interno della pubblica amministrazione. 

Il documento ha raccolto già 1200 firme di supporto in due settimane, con annessa risonanza su testate d'informazione online e offline. Insieme a numerosi messaggi di feedback, il successo ha sorpreso finanche lo stesso Cammarata, il quale si è affrettato a diffondere un addendum per spiegare che si non tratta di una "campagna contro, ma di una campagna per". 

Meglio anche qui riprendere testualmente i passaggi più significativi: "L'iniziativa della lettera aperta non è contro la Microsoft, non è contro il Ministero del tesoro, non è contro il Dipartimento della funzione pubblica, non è contro l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione....Ora c'è una situazione nuova, perché lo strapotere della casa americana viene messo in discussione da varie parti e per diversi motivi...Ma l'elemento determinante è che negli ultimi tempi i sistemi operativi e le applicazioni open source si sono evoluti anche nelle interfacce e nella facilità di impiego, avvicinandosi molto a quell'impostazione "amichevole" che è uno dei motivi del successo dei programmi della casa di Redmond." 
In conclusione, la lettera aperta "non è una crociata, è una proposta. Non è contro qualcosa o qualcuno, ma è per un ulteriore passo avanti nella modernizzazione della pubblica amministrazione e del sistema-Paese, un passo che soltanto ora è possibile proporre." 

Il Giurì chiamato a giudicare lo spot "copiare software e' reato" per l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo un regolare esposto, lo ha condannato e quindi fermato per pubblicita' ingannevole "prot. /am - 588 ...il messaggio televisivo non e' conforme agli artt. 2 e 8 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne ordina la cessazione". 

La ragione fondamentale e' la mancata considerazione del software non commerciale dimenticato dallo slogan "copiare software e' reato"; il giurì, dunque, ha riconosciuto che esiste un numero eccezionale di prodotti, non realizzati dalle multinazionali e dai grandi gruppi, che prolifera per la forza di volonta' di sviluppatori autonomi che in tutto il mondo sfornano freeware (gratuito) e shareware (da poche decine di migliaia di lire. Questo software può, legalmente, essere copiato e distribuito a patto di pagare i diritti (quando essi sono richiesti). Al contrario lo spot avrebbe potuto lasciare intendere che non è così e danneggiare il sistema di distribuzione dello shareware e del freeware che si basa proprio sulla "copia" autorizzata dei prodotti 

Il Giurì ha giudicato ingannevole e scorretto lo spot. Una chiara vittoria contro lo strapotere delle multinazionali del software. 


Questo il testo della comunicazione ufficiale, prontamente rigirato online dallo stesso Emmanuele Somma: 

----- 

Mail inoltrata da "I.A.P." 

Milano, 14 dicembre 2000 

prot. /am - 588 


Egregio Signor 
Emmanuele Somma 

Segnalazione messaggio pubblicitario "Copiare software è reato", della Business Software Alliance trasmesso sulle reti Mediaset 

Con riferimento alla segnalazione in oggetto, con la presente Le comunichiamo che, dopo l'esame del caso da parte del Comitato di Controllo e la decisione di trasmettere gli atti al Giurì, ai sensi degli artt. 2, 8 e 9 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, nella sua riunione del 12/12/00, l'organo giudicante dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha emesso il seguente dispositivo: 

"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio televisivo non è conforme agli artt. 2 e 8 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, e ne ordina la cessazione." 

Appena disponibile provvederemo a trasmettere la decisione integrale, comprendente anche la relativa motivazione. 

Grati per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. 

La Segreteria 

------- 

É il caso di aggiungere il testo integrale degli articoli (violati) in questione: 

------- 

Dal Codice di Autoregolamentazione Pubblicitaria 

Art. 2 - Pubblicità ingannevole. 
La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. 

Art. 8 - Superstizione, credulità, paura. 
La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura. 

------ 

É  stata quindi ascoltata la denuncia di un cittadino nei confronti delle multinazionali del software, le quali pur di difendere i propri interessi commerciali non esitano a lanciare campagne tanto intimidatorie quanto indiscriminate. Si tratta di una vittoria importante perché finalmente si pone fine a un tipico abuso d'informazione, dando altresì pubblico riconoscimento alle diffuse lamentele contro similari campagne pubblicitarie - anche se rimangono tuttora pochi i singoli che decidono di far davvero qualcosa. In tal senso, la conclusione positiva di questo caso potrebbe stimolare l'avvio di iniziative più massicce a tutela dell'open source da una parte e in netta opposizione a certe pratiche scorrette dall'altra. 

Per dovere di cronaca va rammentato che, all'indomani della denuncia, un comunicato della BSA aveva definito lo spot "un normale messaggio pubblicitario, necessariamente espresso in termini chiari e comprensibili a tutti". E quanti criticavano l'iniziativa pubblicitaria, avevano interpretato l'episodio "in modo distorto, al fine di bloccare la campagna per la sensibilizzazione delle imprese al controllo della legalità del software." La precisa disposizione delle Autorità preposte dimostra tuttavia che le cose non stavano né stanno così. E a rimanere bloccata stavolta non è altro che la campagna della BSA. 

Il punto, ancora un volta, è che si preferisce far finta di nulla e ricorrere a terminologia chiaramente scorretta. Al generico concetto di "software copiato" in questo caso occorrerebbe sostituire il più preciso "software contraffatto". Bisogna inoltre smetterla di ignorare l'ampia fetta di utenti di ogni livello, dall'imprenditoria locale alle mega-corporation ai singoli, che in ogni paese del mondo ricorre al software ed ai sistemi open source per le proprie attività quotidiane. Non è un certo un caso che certe crociate siano tirate da Microsoft & co., stavolta riuniti sotto la bandiera dell'organizzazione nonprofit internazionale BSA. 

Grazie quindi a Emmanuele Somma per essersi fatto carico di portare la delicata questione all'attenzione delle Autorità, nella speranza che la vittoria serva da monito ai potentati del software commerciale. Anche se è chiaro che occorrerà continuare a vigilare contro analoghe operazioni ambigue, per difendere al contempo la diffusione dell'open source in ogni ambito e con ogni mezzo possibile. 

Dulcis in fundo, sull'onda della decisine del Giurì è appena sorta una mailing list finalizzata alla raccolta di messaggi di approvazione, condivisione, aiuto e apporto non solo intorno a questa e iniziative similari, ma anche - riprendendo la nota diffusa online - di quant'altri vogliano "rendere la società più libera e trasparente sotto tutti i punti di vista, anche quello del software e dell'informatica in generale." 
Il gruppo virtuale, si chiama "fronda-it". La lista si propone anche come strumento operativo per un obiettivo più generale, quello di coordinamento delle iniziative sulla frontiera digitale in Italia.



 
FORSE LA BSA NON SA (O NON VUOLE DIRCI) CHE NON SEMPRE COPIARE SOFTWARE E' REATO ...

SOURCE, OPEN SOURCE
Milano, 15 novembre 2000. Stavolta vengo subito al dunque. In quanto utente di Internet pensavo di essere solamente un pedofilo. Ora mi rendo conto che invece, come generico fruitore della tecnologia informatica e in particolare di software scritto da altri (non si può fare tutto da soli), sono un vero e proprio criminale. La BSA, per esteso Business Software Alliance, che altri non è se non (tadaaaa!!) Zio Bill in persona giuridica, ha gentilmente ritenuto opportuno, attraverso un ben noto spot pubblicitario, renderci edotti del fatto che "quarantaquattro software su cento sono duplicati, copiati, venduti come originali" e che "utilizzare software copiati in azienda è un reato". E continua, con quella che ai più prevenuti potrebbe persino sembrare una velata minaccia, quasi una sorta di ultimatum: "con la nuova legge si rischiano fino a tre anni di reclusione". Più o meno come un omicidio colposo, mi dicono. Grazie. E consiglia: "Per controllare se nella tua azienda il software è legale, contatta BSA".

A parte il fatto che sarebbe come per la Guardia di Finanza dire "Per controllare quanti tra i tuoi soldi sono stati evasi dalla dichiarazione dei redditi, contatta la Guardia di Finanza" - non so perché ma penso che il consiglio sarebbe preso poco in considerazione - la BSA questa volta l’ha fatta grossa. Ed ora via, lo so che state aspettando una delle mie solite missioni impossibili. Bene, odio deludere i miei affezionatissimi lettori.  OPEN SETUP
Vuoi installare Linux sul tuo computer ma hai paura di non essere capace? Se sei dalle parti di Milano approfitta dell'iniziativa di OpenLabs e MadeInLinux: per i prossimi 4 venerdì, a partire dal 17.11, installazione gratuita di Linux!

Dopo aver indossato il mio più bel kimono e spolverato il katana, mi introduco furtivamente nelle proprietà della BSA scavalcando quattro metri di muro di cinta con un salto mortale (operazione banale per un ninja). Tanto, anche se mi beccano al massimo mi danno una violazione di proprietà privata, che credo sia comunque meno di tre anni. Al posto del classico cane da guardia vengo accolto da una versione robotica della Volpe di Esopo, che con voce metallica recita "Salve, sono FoxPro, la prima Volpe Robot basata su DirectIA, il motore Microsoft per l’Intelligenza Artificiale, uno dei moduli che compongono DirectX 844. Funziono molto bene. Lo sapete che [cantato] Quarantaquattro Software In Fila Per Tre Col Resto Di Due - Copiati Son Reati In Fila Per Tre Col Resto Di Due - Al Muro Allineati In Fila Per Tre Col Resto Di Due –Tre Anni Vi Beccate In Fila Per Tre Col Resto Di Due. Sei Per Sette Quarantadue, Piu Due, Ottocentosettantasettemilioniquattrocentosedicimilaottocentonove".

E’ a questo punto naturale una constatazione: come tutti i prodotti Microsoft, anche questo motore per intelligenza artificiale è uscito un po’ troppo presto. Sembra che abbia qualche problema sulla parte matematica. Ma non importa. "Volpettina bella, cicci pucci pissi pissi" mugugno con fare suadente, emettendo i classici suoni cretini di avvicinamento a mammifero quadrupede, con un CD originale di Windows "Whistler", noto altresì come "Windows 2001 Odissea nello Spazio su Disco Insufficiente – R)iprova, I)gnora, T)ralascia", del quale sono beta tester, in bella mostra nella mano destra e il katana sguainato nell’altra. "Mhhh. Software Originale Microsoft = Amico" esclama il volpino robotico risolvendo una equazione simbolica scolpita in chissà quale regola inferenziale del suo siliceo cervello basato su un pentium 44 (Nota: dopo il Pentium III gli americi hanno smesso di usare i numeri romani. La cosa mi fa pensare). Inizia a scodinzolare, e io, malefico, come il cobra colpisco. Nessuna Pietà.

Inizio con un colpo da addetti ai lavori: un sussurro, tre lettere. "GCC". La Volpe mi guarda per un’attimo, prima di recuperare l’informazione dal silicio. Poi inizia a cambiare espressione. "X-Windows…", rincaro. Smette di scodinzolare. "Apache!" urlo, e la Bestia spalanca gli occhi, che subito dopo iniziano a ruotare. Respiro profondamente e porto uno degli attacchi più forti: "STAROFFICE!". Il fiato della belva è corto. E' l'ora del colpo di grazia. Una sola parola, definitiva, scolpita nella materia di cui sono fatti Tutti i Programmi dell’Universo.

LINUX

La cibernetica Volpe di Esopo fa appena in tempo a dire "tanto quella roba lì non funziona, è gratis, come fa a funzionare?", che diventa tutta blu, crolla e si sente una voce fuori campo che dice "il sistema ha eseguito una operazione non valida nel modulo Kernel32.dll".

Bene, per chiarire le cose una volta per tutte: Linux funziona. Funziona BENE. Nientepopodimeno che il Governo Cinese lo usa e secondo me i cinesi a certe cose sono abbastanza attenti. E Linux è gratis, è liberamente copiabile ed utilizzabile etc etc. così come lo sono StarOffice, Apache, MIGLIAIA di altri software Open Source (parola magica: Open) o che cadono sotto la cosiddetta GPL, General Public Licence o analoghe licenze o che sono semplicemente di "pubblico dominio" per scelta degli autori. In tutti questi casi sussiste la possibilità pratica di copiare, utilizzare e distribuire software in maniera assolutamente gratuita, purché, in ultima analisi, di questo software venga rispettata la "dignità", ovvero, più o meno, la proprietà intellettuale degli autori.

C'è qualcosa che non quadra, sento delle vocine dagli spalti. Come è possibile che della roba gratis funzioni, magari anche meglio della controparte commerciale? Chi ci guadagna? Come girano i soldi? La mia risposta è una domanda: secondo voi è più affidabile un prodotto, qualsiasi cosa esso sia, sul quale hanno lavorato persone "normali", ovviamente pagate, tutte concentrate in un singolo luogo geografico, oppure delle persone sparse nei quattro angoli del globo, che lavorano quando gli pare ognuno secondo le proprie possibilità e capacità? Persone che credono così tanto in quel prodotto da arrivare a pensare di lavorare gratis? Ricordiamoci che qui oltretutto parliamo di software, il quale ha una caratteristica così peculiare da renderlo addirittura utopico da un punto di vista marxista: grazie al costo nullo di duplicazione, quello che ha uno lo possono avere tutti, e chi sviluppa software Open Source questo lo sa bene. Come la mettiamo con il plusvalore secondo Marx, in questo scenario?

Per non far torto a nessuno, visto che ho tirato in ballo Marx per motivi non politici, è giusto che per motivi non politici parli anche di un Altro, che, mi dicono, espresse dei concetti quali "Chiedi e ti sarà dato" e "tratta il prossimo tuo come vorresti esser trattato tu stesso". Come dire, "se metti il tuo lavoro a disposizione del mondo, il mondo ti metterà a disposizione il suo". Che questo ragionamento possa funzionare in generale è ovviamente lasciato alla singola opinione politica, ideologica, sociologica etc., ma che possa funzionare con il software, che, ripeto, è duplicabile all’infinito senza alcun costo (se non quello, irrisorio, del supporto di duplicazione), è EVIDENTE. Questo è lo scenario nel quale ci si muove quando si parla dell’Open Software: una sorta di gigantesco volontariato mondiale di softwaristi che si mettono d’accordo, visto che stanno facendo tutti la stessa cosa, per farla una volta per tutte MOLTO ma MOLTO bene. Così nasce Linux, un sistema operativo UNIX-like affidabile a tal punto da essere considerato ormai unanimemente, dagli stessi esperti di Unix, come la MIGLIORE implementazione di Unix attualmente esistente. Non siete convinti? Fate un giro su SourceForge, il sito principe dello sviluppo Open Source, e date una occhiata a quanti progetti ospita.

Ancora non convinti? Sento sempre le vocine che cantano: "E i soldi? E i soldi? Money make the world go round, the world go round, the world go round…". I soldi con l’Open Software si fanno offrendo consulenze sui prodotti. La licenza Open Source dice effettivamente che i prodotti protetti dalla stessa non si possono far pagare, se non a coprire gli evidenti costi logistici di duplicazione, distribuzione, impacchettamento etc. Ma i prodotti stessi sono spesso così completi e complessi da creare un GIGANTESCO giro di servizi relativi, dalla installazione alla manutenzione, dall’aggiornamento alla risoluzione di problemi alla stampa di voluminosi tomi di riferimento o libri per principianti. Lo smanettone fa da sé, si legge i suoi manuali – sui quali c'è veramente TUTTO, sia ben chiaro – mentre gli altri pagheranno società o consulenti per il loro lavoro. Non una lira è pero’ dovuta a nessuno per il prodotto IN SE' – e parliamoci chiaro, quando il portatile vendutomi con W98 preinstallato si incarta, mi innervosisco non poco pensando che ho pagato un centinaio e rotti di mila lire in più per quel sistema operativo.

"Lo voglio vuoto e voglio risparmiare le centomila, voglio mettere su BeOS". (per inciso, BeOS è un altro sistema operativo gratuito, potentissimo, spettacolare). "Non si può non è previsto, li vendiamo solo preinstallati. Se non le piace W98 le diamo W2000, ma costa 350.000 lire anziche 100.000, quindi spende 250.000 lire in più". Precisando che le cifre adesso le ho più o meno sparate a caso perché le ho freudianamente rimosse, il concetto è esattamente quello che ho delineato. Insomma, se compro un paio di scarpe e queste mi si aprono dopo mezz'ora come minimo torno dal calzolaio a chiedere indietro i miei soldi – o comunque un prodotto migliore. Se un prodotto non funziona, è rotto, o funziona male, o comunque ha dei problemi, farlo anche pagare suona davvero come una beffa.

A questo punto ci ritroviamo con uno o più sistemi operativi gratuiti, perfettamente funzionanti, migliaia di applicativi che vanno da esoterici server di posta elettronica come SendMail, l’Oggetto Più Potente Dell’Universo ("Con SendMail fai anche la pizza", P.Borile), a cloni pressoché perfetti dei vari Word, Excel, Visual Studio, Oracle e chi più ne ha più ne metta. Davanti a noi c'è anche una volpe metallica, blu ed immobile che, ribaltandosi a pancia in su, ha messo in mostra tre tasti con scritto "Ctrl", "Alt" e "Canc". Mi dispiace, la resetteré qualcun altro. Io sono un Ninja, e la Prima Legge recita "Nessuno è Innocente". Un colpo, un morto. Me ne vado.

Ora credo che sia chiaro perché BSA, per dirla come il SuperPippo nazional-popolare, ha toppato. Perché "si è dimenticata", se volutamente o meno lo lascio decidere a voi, di tenere in considerazione l’Open Software nella vergognosa pubblicità di cui sopra. Peccato che questo piccolo dettaglio renda la pubblicità di BSA fondamentalmente non veritiera, poiché nessuno sulla faccia della terra può dire nulla a chi copia, usa e distribuisce software Open Source o analogo. Onde per cui:

Nel nome di Linus Thorvald, di Richard Stallman, di GNU e di tutta la Open Software Foundation io, Aaron Brancotti, a.k.a Babele Dunnit, sviluppatore di software, nel pieno possesso delle mie facolta mentali e giuridiche dichiaro di aver copiato, utilizzato e distribuito software originale non di mia proprietà, comportandomi quindi in maniera illegale secondo quanto viene espresso nella pubblicita’ di BSA. Dichiaro altresì che il suddetto software, ricadendo sotto GNU GPL o analoghe licenze (Python Licence, generico Shareware o Freeware), è altresì liberamente copiabile e ridistribuibile. Lascio la risoluzione della evidente contraddizione agli uomini di buona volontà, ma sinceramente mi aspetto che lo spot BSA, così com'è, venga SPAZZATO DALLA FACCIA DELLA TERRA con BIASIMO ed IGNOMINIA.

Ed ora, un ultimo trucchetto:

main( void )
{
for( int i = 1; i <= 44; i++ )

printf( "%d software in fila per tre col resto di %d\n", i, i % 3 );

printf( "Sei per Sette Quarantadue, piu’ Due Novantanove\n" );
}

In quanto autore di questo pezzo io, Aaron Brancotti a.k.a. Babele Dunnit, rinuncio ai diritti di copia (Copyright) sullo stesso, rendendolo liberamente duplicabile e ridistribuibile su ogni mezzo elettronico, cartaceo e per via orale, in toto od in parte, senza che a me sia dovuto alcunché e purché di questo pezzo vengano rispettati la dignità e proprietà intellettuale, ovvero purché in seguito a tagli e/o modifiche non ne venga alterato il significato e che nessuno dichiari di esserne autore in mia vece.

Inoltre, essendo presente in questo pezzo un piccolo programma in linguaggio C, faccio ricadere lo stesso sotto la medesima licenza di copia e ridistribuzione. Avete in questo modo la possibilità pratica di copiare software originale senza che nessuno vi possa dire assolutamente nulla, alla faccia dello spot della BSA.

Per finire, come in ogni software libero che si rispetti, ci sono gli "acknowledgements", i ringraziamenti. Questo pezzo è nato in seguito alla mia lettura della denuncia, sporta presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Via Liguria, 26, 00187 Roma, con Oggetto: "Copiare Software non è reato! Segnalazione/Denuncia di pubblicità ingannevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 25/01/1992 n. 74", ad opera di Emmanuele Somma, dalla quale stralcio: "Si richiede quindi all'Autorità di intervenire per garantire la non criminalizzazione, il diritto all'immagine, nonché anche quelli economici e patrimoniali degli utenti e di quanti esercitano attività commerciali, industriali, artigianali e professionali avvalendosi di software libero, di pubblico dominio, a codice aperto o comunque non commerciale la cui copia e distribuzione è completamente lecita e non comporta, e non deve comportare, alcun tipo di criminalizzazione."

Grazie per l’attenzione,

Aaron Brancotti


http://www.singsing.org/stampa/bsa/brancotti.html

 
Lettera aperta di Richard Stallman al parlamento italiano:

Cari membri del Parlamento italiano,

Gli sviluppatori e gli utilizzatori di software in Europa si troveranno di

fronte ad un grande pericolo se l'UE permetterà di brevettare le tecniche di

software: il pericolo di essere incriminati per le idee contenute nei software

che essi sviluppano e usano.

A differenza del copyright, che protegge la descrizione dell'intero programma ma

non le singole idee che lo compongono, la brevettabilità del software

consentirebbe un monopolio sull'uso di tecniche generiche. Un programma

complesso è la combinazione di migliaia di queste tecniche. Se un paese permette

la brevettabilità di ognuna di queste tecniche, un programma complesso può

infrangere centinaia di brevetti in un colpo solo. ( secondo uno studio svolto

lo scorso anno il Kernel di Linux, la parte centrale del programma linux, usato

per il sistema operativo GNU, infrangerebbe 283 brevetti USA)

Come sono queste tecniche? Consideriamo la "progress bar", la barra progressiva

che gradualmente passa dallo 0% al 100% mostrando sullo schermo la realizzazione

di una operazione, come l'apertura di una pagina web o lo scaricamento di un

documento. Questa tecnica è una piccola parte contenuta in migliaia di programmi

software che svolgono differenti funzioni. Persino questa tecnica è stata brevettata all'Ufficio Europeo dei Brevetti, insieme ad altre 50.000, a dispetto

dello stesso trattato costitutivo dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Se la

Direttiva del Unione Europea desse un valore legale a questi brevetti, gli

sviluppatori e gli utilizzatori di migliaia di programmi rischierebbero la

minaccia di incriminazioni.

Un programma è come un romanzo: una raccolta di dettagli che insieme sviluppano

molte idee. Immaginate cosa accadrebbe se ogni idea letteraria venisse

brevettata, per esempio "una scena d'amore con una donna sul balcone" o "gli

occhi blu di una persona che assomigliano al mare". Chiunque scrive un romanzo

potrebbe violare diverse centinaia di brevetti; se uno scrittore scrivesse con

la preoccupazione di essere incriminato difficilmente scriverebbe un buon

romanzo. Non è questo il modo di promuovere la scrittura né dei romanzi, e

neanche dei programmi software.

Le pressioni per la brevettabilità del software provengono principalmente dalle

multinazionali dell'informatica. Esse vogliono la brevettabilità del software

perché ognuna ne detiene migliaia negli USA e li vuole importare in Europa. Se l'Europa permetterà la brevettabilità del software le multinazionali (molte non

europee) avranno uno strumento di controllo sull'uso del software in Europa.

Molti legislatori non hanno mai avuto a che fare con lo sviluppo di software,

così possono credere ai miti relativi all'efficacia dei brevetti sul software.

Per esempio il mito sulla protezione brevettuale dell'intero disegno di un

prodotto, se si dice che un programmatore può ottenere un brevetto per

"proteggere il suo programma" questo potrebbe avvalorare questo mito.

Poi c'è il mito che vuole che i brevetti possano "proteggere" i "piccoli

inventori" dalla competizione delle multinazionali. Se questo fosse vero le

multinazionali non sarebbero favorevoli alla brevettabilità del software. Ogni

multinazionale usa le sue migliaia di brevetti per mettere ognuno nelle

condizioni dello scambio le licenze. Così facendo il programma innovativo di un

piccolo inventore combinerebbe le sue poche nuove idee brevettate con le

centinaia (o migliaia) di idee ben conosciute, alcune brevettate da IBM, alcune brevettate da Microsoft, ecc. Poi loro si comporteranno con lui come se la

questione dei brevetti non ci fosse. C'è quindi il mito del vantaggio che le

compagnie americane avrebbero proprio perché gli USA riconoscono la

brevettabilità del software mentre l'Europa no. Se questo fosse vero, le

compagnie statunitensi ed il governo degli Stati Uniti non presserebbero

l'Europa per consentire la brevettabilità del software.

Al contrario l'Europa ora ha un vantaggio.

I brevetti degli Stati Uniti riguardano soltanto ciò che è fatto negli Stati

Uniti, ma ognuno può avere un brevetto statunitense. Le compagnie europee

possono avere brevetti statunitensi e attaccare gli sviluppatori americani. Ma

attualmente gli Americani non possono avere brevetti software Europei e quindi attaccare gli Europei. Fino a che l'Europa rifiuterà di brevettare il software,

l'Europa avrà questo vantaggio, Se l'Europa mantiene il suo vantaggio, con il

rifiuto di brevettare software, finalmente il mio paese può trovare necessario

competere cambiando la sua insensata politica. Per favore aiutate gli Stati

Uniti a salvarsi dai brevetti sul software, salvando innanzitutto voi stessi.

http://linux-club.org/

 

 
 

Italiani, un popolo di pirati

La metà del software in uso sui computer italiani è copiato illegalmente o piratato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2005]

La notizia viene da un'indagine promossa da Business Software Alliance (BSA), l'alleanza dei produttori di software proprietario, che ha evidenziato come il nostro Paese, assieme alla Danimarca, abbia visto una crescita del fenomeno, mentre nel resto d'Europa la percentuale è scesa in media dal 37 al 35%.

Questa "performance" ha fatto sì che nel 2004 l'Italia, salendo dal 49 al 50%, si sia piazzata stabilmente al secondo posto nella classifica europea dei programmi illegali, alle spalle della Grecia.

L'impegno per combattere il fenomeno comunque non è mancato, né da parte delle forze dell'ordine, né a livello istituzionale, come dimostrano le leggi in materia e lo spot televisivo con Giorgio Faletti. "Le perdite connesse alla pirateria informatica danneggiano non solo le aziende che sviluppano software, come le grandi multinazionali" sottolinea Francesca Giudice di BSA Italia "ma anche l'ecosistema di oltre 35.000 aziende che nel nostro Paese costituiscono la 'catena della fornitura' e, in tale ruolo, rivendono prodotti software ed offrono servizi di supporto quali l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione".

Si stima infatti che il software illegale abbia procurato in Italia un danno economico di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Bisogna però precisare che tale cifra è arbitraria, perchè è stata fatta una stima della totalità dei programmi piratati, dando per scontato che chi li utilizza, nell'impossibilità di disporne, li avrebbe acquistati legalmente.

In un'ottica mondiale comunque sono ben altri i capofila: basti considerare che in paesi come Cina, Zimbabwe, Vietnam e Ucraina, la percentuale di programmi illegali sfiora il 90% del totale.

Per fare fronte a questo fenomeno occorre, sempre secondo Francesca Giudice, cambiare la percezione diffusa che la pirateria informatica sia un reato di modesta gravità; e magari, aggiungiamo noi, abbassare i prezzi del software legale.

 

 

Detenzione Di Software Non Licenziato. Non E' Reato

G.A. CAVALIERE - Numerosi sono gli spunti che emergono dalla sentenza del Tribunale di Bolzano (n. 145 del 31 marzo 2005) in materia di detenzione di software non licenziato. Cio' che pero' e' degno di grande attenzione (e che rappresenta la svolta nell'orientamento giurisprudenziale attuale) riguarda la nuova interpretazione dell'art. 171-bis della legge sul diritto d'autore.

Il fatto

Con sentenza n. 145 del 31 marzo 2005, il GIP del Tribunale di Bolzano, Dott.ssa Burei, ha dichiarato non luogo a procedere (perche' il fatto non costituisce reato) nei confronti di un imputato del reato di detenzione abusiva di programmi per elaboratore senza le relative licenze d'uso.
per il seguito vedi 

http://www.studiocelentano.it/editorial/articolo.asp?id=1038&idp=3

Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005

N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP

TRIBUNALE DI BOLZANO
Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIP dr. essa Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di
***
IMPUTATO
del reato di cui all'ari. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare della ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura, abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso delle relative licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore (software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento dell'attività professionale, in parte specifico per il funzionamento del sistema di elaborazione dati ed in parte software generico rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa.
Accertato il 6.8.2004 in ***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice
Visto 1' art. 129 CPP, espone quanto segue.
La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori”, ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.
Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si configura solo una sanzione amministrativa ex art. 174-ter.
Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari.
In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che l’imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.
Preliminarmente si rileva che non appare corretta l’interpretazione secondo cui basta che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto “scopo imprenditoriale”. Questa interpretazione è senza dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituto dall’uso del programma da parte di un imprenditore (interpretazione assurda che non consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in essere da una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro dall’art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto “esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore”. Quindi l’illecito configurabile è semmai quello di cui all’art. 174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non vi può essere differenza di sanzione se un avvocato usa un programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto che nel suo ufficio senza dipendenti!).
Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.
Il produttore cerca ovviamente di costringere l’acquirente di un programma a registrarsi nei seguenti modi:
- facendo sì che il programma non funzioni se l’acquirente non si collega con il produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è evidente che nulla può obbligare l’acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all’acquirente che egli ha degli obblighi contrattuali nati con l’acquisto del programma, anche se effettuato sugli scafali di un self-service.
Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore.
Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della scatola. Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono opponibili all’altro contraente se egli le conosceva al momento della stipulazione nel contratto; come può conoscerle l’acquirente se il venditore non gliele fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di incassare il corrispettivo?
Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente con comunicazioni successive all’acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi “chi apre questa busta accetta le condizioni” “chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni” sono inesistenti per l’utente del programma.
Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni e non può essere subordinata a comportamenti che l’acquirente non abbia espressamente accettato. E l’acquirente comunque può sempre rinunziare alla garanzia.
Si aggiunga ancora che ad ogni modo l’acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.
Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il quale all'art. 71-sexies, comma 1, così recita:"È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l’art. 71-sexies, comma 4, afferma quanto segue: “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella maggior parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa personalmente dell’acquisto e della installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l’apertura della busta, la violazione di sigilli, l’OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti diversi dall’acquirente e dall’utente finale.
Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:
- Il programma non è registrato perché l’acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all’acquirente inesperto una copia pirata;
- Accade che programmi un po’ vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all’estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.
Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

PQM

Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Bolzano, 31 marzo 2005

 

 
  Eventi: mailing-list straordinaria del 6 luglio 2005 -
 info/comunicazioni inviate ai soci della Associazione Linux Club Italia
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Votato il ritiro della Direttiva software!

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UNA GRANDE VITTORIA!


Una vittoria di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Software Libero, del Progresso Scientifico, dello sviluppo dell'informatica e della tecnologica a favore dell'Umanita',

di coloro che hanno a cuore la difesa delle Liberta' digitali e dello stesso futuro dell'Europa,

Il popolo della rete ha vinto una battaglia difficilissima, possiamo ancora affermare che l'Europa puo' rimanere ancora un territorio di speranza, ove costruire un'ipotesi di vita diversa, 

Il futuro puo' ancora essere una opportunita' e non una minaccia.

L'opera di informazione, sensibilizzazione e pressione che tutti insieme siamo riusciti a costruire è riuscita a compattare un fronte politicamente trasversale che ha rigettato le proposte di una burocrazia pressata dalle lobbies delle grandi corporation perlopiu' extraeuropee
 
Continueremo a difendere un'idea di vita migliore, di convivenza, di democrazia, di partecipazione e condivisione, per una nuova forma dell'economia piu' sostenibile e solidale e rispettosa dei diritti e dei valori umani.
 

....
La direttiva è stata bocciata con 648 voti contrari e 14 favorevoli

L'Europarlamento dice «no» alla direttiva sulla brevettabilità dei software. La proposta, frutto di un accordo tra Consiglio e Commissione europei, è stata bocciata con 648 voti contrari, 14 a favore e 18 astenuti. Trattandosi di una co-decisione in seconda lettura il no dei deputati fa ripartire da zero la procedura.

«Si è arrivati a questo voto con posizioni diverse, ma c'è una collera collettiva e unanime per l'attitudine della Commissione e del Consiglio che hanno mostrato totale disprezzo e sarcasmo nei confronti delle scelte fatte dal Parlamento europeo in prima lettura», ha detto il relatore del progetto, un deputato socialista francese. È la terza volta che il Parlamento europeo respinge una direttiva del Consiglio e della Commissione.

La Commissione UE rispetta la bocciatura della direttiva e non presenterà una nuova proposta in merito. Lo ha detto Oliver Drewes, portavoce del commissario al Mercato interno, Charlie McCrewy. «È un esempio di democrazia a livello europeo», ha detto il portavoce.

 

(dal corriere.it)

 

http://today.reuters.it/news/newsArticle.aspx?type=internetNews&storyID=2005-10-06T110013Z_01_CIA637785_RTRIDST_0_OITIN-PLAYSTATION-LEGALE-AUSTRALIA.XML
Modificare la Playstation è legale secondo giudici australiani
giovedì ottobre 6, 2005 1.01 173
 

SYDNEY (Reuters) - L'Alta Corte australiana ha stabilito oggi che modificare le console PlayStation per giocare con videogame prodotti all'estero non viola la legge australiana sul copyright.

La sentenza, presa all'unanimità, costituisce una vittoria per il venditore, Eddy Stevens, coinvolto per quattro anni in una battaglia legale con la giapponese Sony per aver messo in vendita console prodotte in Australia modificate per poter riprodurre versioni più economiche di giochi provenienti dall'estero.

"E' una grande vittoria per il consumatore -- ecco cos'è", ha dichiarato Stevens a una tv australiana.

Sony ha portato Stevens in tribunale sostenendo che avesse violato il suo copyright vendendo PlayStation con chip modificati, neutralizzando il codice di blocco che impedisce alle macchine di riprodurre giochi importati.

I formati delle console e dei giochi varia in base allo standard televisivo che opera sul mercato in cui la console è prodotta.

In Giappone, nel Sudest asiatico e in Nord America, il formato è compatibile con il National Television Systems Committee (NTSC), mentre in Australia ed Europa funziona con lo standard Phase Alternating Line (PAL).

Di conseguenza, un gioco per PlayStation acquistato in Giappone o Stati Uniti non potrà essere caricato da una console in Australia, salvo bypassare il codice di protezione.

Sony aveva perso la sua vertenza legale con Stevens in primo grado, ma aveva vinto in appello. Stevens si era rivolto quindi all'Alta Corte australiana a Canberra, che si è espressa in suo favore.

La corte si è basata su una precedente sentenza della corte federale, secondo la quale i chip modificati di Stevens avrebbero violato il copyright se fossero stati creati per aggirare sistemi nella macchina che avessero impedito o bloccato la duplicazione di giochi.

La corte ha anche respinto la definizione data da Sony di "misure di protezione tecnologiche" che Stevens avrebbe violato e ha criticato il gigante giapponese per aver imposto dei codici che limitano i diritti dei consumatori e la concorrenza.

"Non c'è alcuna ragione di copyright per la quale l'acquirente non debba poter copiare il cd-rom e modificare la console in modo da fruire del suo bene legittimamente acquistato senza limitazioni", ha detto la corte nella sentenza diffusa sul suo sito web http://www.hcourt.gov.au.



© Reuters 2005. Tutti i diritti assegna a Reuters.

 

nstallare software privo di licenza non è reato

Finalmente un tribunale stabilisce chiaramente cosa debba intendersi per illecito penale e amministrativo. Assolto un imputato dall'accusa di aver illecitamente detenuto e installato software privo di licenza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-03-2007]

http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=5505

 

La Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale presso una impresa aveva sequestrato alcuni CD contenenti programmi mancanti della relativa licenza d'uso; alcuni di essi risultavano installati sul computer dell'imprenditore, per cui denunciavano quest'ultimo per il reato di duplicazione e detenzione abusiva di cui all'art. 171 bis Legge 633/41 e quindi ipotizzando un fine commerciale o imprenditoriale nella duplicazione stessa.

Con sentenza depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto l'imprenditore dall'accusa ritenendola non provata, perché la semplice detenzione o l'installazione di programmi copiati non configura il reato se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge.

Il Tribunale ha rilevato che per integrare gli estremi del reato è necessario che detenzione di copia contraffatta, duplicazione o installazione siano effettuati allo scopo di trarne profitto, mentre la semplice detenzione, mancando lo scopo di lucro, configura il solo illecito amministrativo previsto dall'articolo 174 ter della legge 133 citata.

Aggiungiamo due commenti. Il primo riguarda la persistenza dell'illecito amministrativo, che a oggi non dovrebbe neppure più essere configurabile in quanto ci è stato imposto un balzello a titolo risarcitorio del possibile uso contraffattorio di opere dell'ingegno protette, sulle copie vergini di CD e DVD; il che dovrebbe mettere almeno al sicuro i detentori dalle possibili richieste risarcitorie per danno da parte degli aventi diritto. Ovviamente, a meno che questo ultimi non riescano a dimostrare che i supporti in questione non abbiano scontato il balzello.

Se l'interpretazione è corretta, quanto previsto dall'art. 174/ter diventerebbe una norma meramente ordinatoria in quanto non più assistita da sanzione e quindi ipotizzante fatto non punibile pur restando comportamento definito "illecito" dall'ordinamento giuridico.

Il secondo commento riguarda un caso conclamato di spocchia istituzionale e riguarda il "diritto di fotocopia" limitato al massimo del 15% e solo per uso personale di opere protette, graziosamente concesso dalla SIAE non si sa bene con quanto fondamento giuridico. Orbene, l'AIDRO - Associazione Italiana Diritti Riproduzione Opere (dell'ingegno)" lancia una campagna informativa in otto Regioni consentendo solo agli enti di fotocopiare legalmente parti di libri e riviste per realizzare dispense e materiale didattico.

A parte che non si capisce bene a che serva un'associazione che in qualche modo si sostituisce a un'ente di Stato (la SIAE) creato appunto per la tutela dei diritti degli autori, vale la pena di ricordare che il peso delle fotocopie professionali in euro ascenderebbe a oltre 14 milioni; il che vale a creare almeno un principio di illuminazione, anche se continua a restare buio completo sulla parte relativa alla pretesa "legalizzazione" nel senso suddetto.

Facendo un po' di dietrologia provocatoria (ma non tanto) e ricordando i vari blitz della Guardia di Finanza nelle stamperie universitarie, ci chiediamo: a quando un balzello su ogni risma di carta A4?