Furto di pigne
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                        MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Mohammed Tizio  e  Sempronio Kalì  sono stati chiamati a rispondere del reato  di cui alla rubrica, ovvero di furto di pigne  nei giardini dei Caduti della Montagnola.

All'esito dell'odierno dibattimento, su richiesta assolutoria unanime di P. M. e difesa,  ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente decisione.

L. P., istruttore della Polizia Municipale,  ha riferito che, su segnalazione ad hoc, intervenuti i vigili nei giardini di Caduti della Montagnola videro una persona che chiudeva una scala estensibile. Un'altra dentro un'auto nelle vicinanze parcheggiata, riponeva roncola  e rampino. L'auto era piena di pigne (3-4 quintali)  Gl'imputati erano sporchi di resina. Non c'è servizio del Comune per la raccolta delle pigne. I due imputati furono identificati con permesso di soggiorno e patente italiana.

Orbene sussiste nel caso di specie uno stato di necessità, per avere gl'imputati agito nelle condizioni ex art. 54 c.p., essendo mossi nella loro azione di raccoglitori di pigne dalla necessità di salvare se stessi dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto. Nessuna indagine, infatti, è stata fatta sulla presenza di altre fonti di reddito dei prevenuti, oltre a quella presumibile della raccolta di pigne.     

 Nel caso di specie, d'altro canto, non solo non c'è danno ma paradossale utilità sociale,  svolgendo i prevenuti una funzione che sarebbe stata compito del comune il quale, colpevolmente, non appalta i servizi per la raccolta delle pigne in sé pericolose cadendo sulla gente e sulle  macchine, con compromissione dell'incolumità delle persone e danneggiamento delle  cose, con cause frequenti a carico del comune stesso(così teste L.)

Pertanto, ricorrendo lo stato di necessità come sopra evidenziato, in esecuzione paradossale di un'utilità sociale, per gli atti posti in essere dai prevenuti s'impone l'assoluzione.

 

P.Q.M.

 

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Mohammed Tizio  e  Sempronio Kalì dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

 

IL GIUDICE

 

                             Dott. Gennaro Francione