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<OMISSIS> Per la sussistenza dell’esimente dello stato di necessità è richiesta  “la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata dalla indilazionabilità e dalla cogenza tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge” (Cass. n. 4163/2014).  

In merito a tale questione, si è ritenuto non punibile per il reato di cui all’art. 626, n. 2, c.p., applicando le esimenti previste dagli artt. 54 e 59 c.p., chi ha commesso il furto trovandosi in uno stato di necessità determinato “da indifferibili esigenze attinenti l’alimentazione e alla cure mediche e non avendo obiettivamente altra alternativa per procurarsi i mezzi onde sopravvivere in modo lecito” (Pret. Nardò 18.12.1991).

Mentre, recente giurisprudenza di merito ha ritenuto non punibile una donna, rea di aver sottratto al supermercato dei beni alimentari per un valore pari a circa dieci euro, emettendo verdetto assolutorio in quanto la stessa era stata spinta dal “subitaneo e impellente bisogno” di sfamare i figli piccoli, (Trib. Frosinone marzo 2014), ma non ravvisando lo stato di necessità. Ai fini dell’applicazione della scriminante, secondo la sentenza, l’agente deve compiere l’azione delittuosa in conseguenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, pertanto, la stessa non può ritenersi sussistente “in relazione a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza economica dell'agente, connesso alla situazione socio-economica dello stesso, qualora ad essa possa comunque ovviarsi  attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti" (Trib. Frosinone marzo 2014).

Più di recente, in relazione ad un furto in un supermercato di generi alimentari (formaggio e wurstel per un valore di circa 4 euro) ad opera di un senzatetto, la Corte d’Appello di Genova con sentenza del febbraio scorso, non ha ritenuto ravvisabile lo stato di necessità, condannando l’uomo a sei mesi di reclusione e a una multa di 160 euro.

 

http://www.studiocataldi.it/articoli/17614-il-furto-per-necessita-quando-rubare-diventa-lecito.asp