Scriminanti  civilistiche
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ESTENSIONE DELLE SCRIMINANTI PENALISTICHE ALLA MATERIA CIVILE

"Il problema riguarda la possibilità di estendere anche alla materia contrattualistica le "scriminati" penalistiche e quelle civilistiche previste dagli artt 2044 e 2055 cc , che però riguardano ipotesi di responsabilità extracontrattuale e non contrattuale.

Sull'argomento esiste una sola sentenza della Cassazione, molto risalente nel tempo (Cass. 7-2-1952 n. 287, Foro it. 1952, I,301), sentenza subito seguita da altra pronuncia (Cass. 21-2-1953 n. 427 e 28-9-1971 n. 2660) che ha fatto marcia indietro, ritenendo che la scriminate dello stato di necessità possa applicarsi solo alla materia extracontrattuale.

Nella sentenza emessa dal giudice di Siracusa Dott. ssa Simona Lo Iacono si riteneva invece applicabile la scriminante dello stato di necessità anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale.

Il magistrato prendeva le mosse dall'unica ipotesi prevista dal codice civile a riguardo (l'art. 1448 cc che discilplina la rescissione del contratto per lesione) e da lì partiva per "forzare a fini equitativi" ma sempre nel rispetto della legge il sistema, cercando di agganciare il suo ragionamento il più possibile al dato normativo.

La grande difficoltà in diritto civile è proprio questa. La minore duttilità della materia, spesso imperniata su ipotesi tipizzate e, quindi, difficilmente scardinabili da procedimenti analogici. Poichè, però, esistono alcune "clausole aperte" sulle quali è possibile far perno e che costituiscono grandi polmoni del sistema, ci si può sempre appellare ad esse e alla ratio costituzionalistica che sottendono".

http://www.comunicati.net/comunicati/arte/teatro/48497.html

 

sabato, dicembre 08, 2007

Da Gennaro con furore... penalistico

ESTENSIONE DELLE SCRIMINANTI PENALISTICHE ALLA MATERIA CIVILE
http://www.scarichiamoli.org/larivoluzione/