Furto di prosciutti
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    MOTIVI DELLA DECISIONE

 

TIZIO  è  stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere del reato  di cui alla rubrica.

All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale di dover adottare la seguente decisione.

A carico dell'arrestato sussistono elementi in ordine reato de quo  come emerge dalla confessione resa(con la precisazione che non era uscito dalla casse) e dalla testimonianza dell'operante m.llo CAIO  che descrive compiutamente i fatti. TIZIO fu sorpreso dall'addetta antitaccheggio SEMPRONIA(sentita come teste) a prendere tranche di prosciutto, per un valore di 87 euro, nascoste nei pantaloni. Fu fermato dopo le casse dall'addetta e dalla guardia giurata.

Orbene va accolta la richiesta del P. M. di assoluzione del prevenuto, non potendosi escludere ai sensi dell'art. 530 3° co. c.p.p. che l'azione criminosa fu dettata dall'indigenza per soddisfare i primari bisogni alimentari.

Non si può escludere, quindi, come espressamente sottolineato dal P. M., che il prevenuto fosse spinto nella sua azione dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all'alimentazione  "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo  incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e  ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre  per <omissis> il loro sostentamento quotidiano"(Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II 81, m. 68).

Trattasi di  giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari e la diffusione allarmante della povertà anche tra i nostri connazionali rende praticamente impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accogliere e a nutrire davvero tutti gl'indigenti. E, quindi, più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del sostentamento di queste persone, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della conservazione, incoercibile nell'uomo(Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).

Tale inquadramento risponde anche  a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi,  e il diritto alla salute(art. 32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre  1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

Più in generale la decisione va ancorata alla teoria dell'anablabe (dal greco ana + blabe= senza danno) ovvero dell'ancoraggio della punizione di un reato a un concreto danno arrecato, secondo insegnamenti della giurisprudenza soprattutto in  ipotesi di falso.  Nel caso concreto nessun danno ne è derivato essendo stata recuperata la refurtiva di poco valore.

In conclusione, necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del comportamento incriminato perché il comportamento fu dettato dallo scopo di alimentarsi e soprattutto per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici.

Pertanto s'impone l'assoluzione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 3° co. c.p.p.

assolve TIZIO dal reato ascrittogli  perché il fatto non costituisce reato  per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

                  IL GIUDICE 

                  Dott. GENNARO FRANCIONE