| |
IL PROCURATORE-GIUDICE INVOCA UNA PENA
NATURALE PER UNA MADRE CHE HA INVESTITO LA FIGLIOLETTA UCCIDENDOLA. IL
RICHIAMO È ALL’ART. 27 DELLA COSTITUZIONE CHE VIETA PENE INUMANE. UN
ARTICOLO CHE TRAVOLGE L’INTERA ISTITUZIONE CARCERARIA ITALIANA. Non c’è
bisogno di sollevare questione di legittimità costituzionale degli
articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte in cui punisce le
lesioni personali gravissime cagionate per colpa dalla madre al figlio
per contrasto con l’art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene
inumane». Il giudice è interprete della legge e la prima legge è la
Costituzione e sulla sua base può disapplicare nel caso concreto norme
in contrasto con la stessa. Solo in caso di dubbio si deve ricorrere
alla Consulta. Nel nostro caso dubbi non vi sono davvero con la madre
punita a vita per aver cagionato la morte della figlia. Un caso simile
lo trattammo a Monza verso la fine degli anni settanta (un padre in
manovra aveva ucciso il figlio) e assolvemmo d’amblais.
https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/06/20/pene-naturali-figlio-investito-dalla-madre-la-richiesta-di-archiviazione-della-procura-di-milano/
|
|
|