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IL GROTTESCO AL POTERE-

  di

Gennaro Francione

 

Grazie  a una strabiliante abrogazione di legge 3.000 medici odontoiatri  che da un decennio svolgono regolare professione costretti a tornare sui banchi di scuola.

E’ incredibile ma è così.

In base  a una direttiva europea in Italia si istituì agli inizi degli anni ottanta la facoltà di odontoiatria.

Si creò però il problema di regolare la posizione di quanti già iscritti a medicina avevano scelto di esercitare legalmente l'odontiatria.

Per salvaguardare i diritti di questa categoria specifica con  la  legge 471/88  si  permise l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici immatricolati fra il 1980 e il 1984 alla facoltà di medicina entro un limite temporale del 31/l2/91.

Dall '88 al 1998 i medici dentisti in questione avviarono la loro professione,  aprendo propri studi privati, o furono assunti nelle strutture pubbliche e/o private.

L’1/51/95 arrivò una sentenza della corte suprema Europea che cassava la legge 471 perché permetteva l'iscrizione dei medici fuori dai limiti temporali imposti dalle direttive dentali,condannando l'Italia alle sole spese.

 Da quel momento per circa 3.000 medici è iniziato l'inferno.

 Minacce di cancellazioni si sono alternate a decreti che impongono una prova attitudinale selettiva per una nuova iscrizione all'albo.

In pratica un medico che da dieci anni svolge attività regolare di dentista, ha uno studio, ha una clientela sarebbe costretto a sostenere un corso integrativo per essere riammesso a  che cosa? A una professione che ottenne già di diritto e che ha esercitato sul campo. E per fare cosa? Per perdere in quei sei mesi la clientela che si è creato col suo impegno e la sua bravura in tanti anni.

Questa è l’Europa burocratica che noi non vogliamo. Questa è l’Italia pasticciona che non vogliamo.

Noi vogliamo una nuova regolamentazione degli affari nazionali e sopranazionali davvero a misura d’uomo, non globalizzata. Qualunque direttiva o legge dev’essere tale che giammai deve toccare l’uomo. Perché se si sfiora l’uomo, la sua dignità, il diritto e la democrazia vanno a farsi friggere.

E qui non solo si sfiora l’uomo, ma si getta sul patibolo della perdita di dignità e di professionalità una categoria di validi professionisti che i suoi numeri se l’è guadagnati ampiamente con lo studio e sul campo.

I 3.000 medici dentisti non ci stanno però a mollare. Essi sono pronti  a tutto a combattere a tutti i livelli istituzionali nazionali e sovranazionali, ricorrendo se necessario alla corte di Strasburgo, chiedendo l’iscrizione all’albo o in campo il risarcimento dei danni a vita allo Stato che ha compromesso i loro diritto.

Lotta civile ma a tutto spiano pronti all’occhio per occhio… dente per dente.

Anche questo è no global una parola-chiave spesso misteriosa di opposizione di questi tempi apparentemente luminosi ma scurissimi. No global  è creare una legge flessibile, perché se la legge è dura come la pietra,  l’uomo muore.

Come si suol dire: "Summum ius, summa iniuria". Un brocardo che non doveva essere ignoto neppure a Ippocrate, il maestro della medicina dal volto umano. Speriamo che i nostri burocrati del diritto se ne ricordino. 

 

 

               

                               MEMORANDUM

  

Oggetto:   Decreto legislativo 386/98+ decreto Ministeriale attuativo 2001, cenni storici sulla legge 471/88

 PREFAZIONE:

 

Con la legge 471/88 lo Stato italiano permise l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici immatricolati fra il 1980 e il 1984 alla facoltà di medicina entro un limite temporale del 31/l2/91.Questa legge unica non venne notificata dallo stato italiano al 'U. E. ~ Nel caso fosse stata notificata, l'Europa avrebbe impedito l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici, in quanto non conforme alle direttive dentali 686/78 687/7&

Dall '88 al 1995 i medici dentisti in questione avviarono la loro professione ~ aprendo propri studi privati, o assunti nelle strutture pubbliche e/o private. 111/5195 arrivò una sentenza della corte suprema Europea che cassava la legge 471 perché permetteva l'iscrizione dei medici fuori dai limiti temporali imposti dalle direttive dentali,condannando l'Italia alle sole spese Da quel momento per circa 4300 medici e iniziato l'inferno. Minacce di cancellazioni, decreti che impongono una prova attitudinale selettiva per una nuova iscrizione all'albo.

 

Qui è opportuno far sapere come lo stato Italiano ha cercato di rimediare:

 

- Una delegazione italiana composta da:

- due funzionari del Ministero della Sanità (era Ministro l'on. R. Bindi appena nominata, circa nel 97),

-e da due rappresentanti del più noto sindacato dentisti Italiano, si recò a Bruxelles presso la XV Commissione Europea ,per discutere e definire la "sanatoria ». Lo stato Italiano (e da qui nasce il ~ nella vicenda) dichiarò di aver sbagliato a non notificare in tempo la legge 471 (come peraltro si legge sulla difesa del procedimento c-40 che ha portato alla sentenza del 1/5/95>, ma di dover in qualche modo sanare i medici. I rappresentati sindacali però ,a nostro sapere indicarono che tutti gli immatricolati (su loro richiesta) tra il 1980 e 111984 dovevano essere sanati, (e non più nel limite temporale imposto dalla 47 ,ignorando quindi la sentenza della corte suprema che entrava nel merito della legge 471 considerando il barrage temporale, come l'unica cosa giusta nello sbaglio del legislatore).

Convinsero quindi la XV Commissione che tutti i medici dovevano essere valutati in quanto non sufficientemente preparati come da direttive.

Così facendo annullarono sia il diritto quesito dai medici iscritti con la 471, e degradavano la professione svolta legalmente ai dentisti, una sorta di azzeramento professionale retroattivo punitivo.

Questo al solo fine di poter introdurre chi non era riuscito a iscriversi all'albo ,perchè fuori dai termini della legge 471.

Per questo lo Stato ,propose di istituire una prova attitudinale a quiz (selettiva) a tutti i medici interessati (ex 471 e nuovi) La comm XV accettò la proposta del Ministero (come si evince dalla risposta del comm. Europeo Monti

 all 'on.Muscardini in una interrogazione parlamentar4 dichiarò che non fu l'Europa a imporre all 'Italia questa prova ,ma era frutto di accordi presi tra le parti).

Altri documenti allegati dimostrano come l 'Europa volesse solo il rispetto della parificazione del titolo di studio e che fosse lo stato membro interessato a risolvere a suo modo tale obbligo.

 

Riassumendo brevemente,la delegazione Italiana torna a casa con l'approvazione della prova attitudinale da parte dell'Europa, indicandola come decisione unica e irreversibile della XV Commissione Questo portò a scaricare la responsabilità dai funzionari del ministero  all'Europa... facendoci credere che avevano fatto il possibile, altrimenti l'alternativa era la cancellazione d'ufficio.

Venne così legiferato il decreto legislativo 386/9S che imponeva tale prova, allargando a tutti gli immatricolati 80-84.

L'aver allargato la possibilità a tutti gli immatricolati non viene da noi contestata per ovvi motivi di pari opportunità di trattamento ,ma contestiamo che:

1) la loro presenza chiaramente inesperta (non avendo mai legalmente esercitato)ha portato a una prova selettiva;

2)Si doveva distinguere la "5anatoria" in due categorie"; considerando i nostri diritti quesiti e la nostra esperienza almeno dieci anni di lavoro, da chi non ha mai esercitato.

Importante è sottolineare che il decreto fu varato in fretta ,prima della scadenza dei termini di presentazione di eventuali emendamenti alla Posizione Comune che portava la parola" prova attitudinale" al comitato di conciliazione Europeo. Cosa questa che se fatta permetteva ai 471 di poter non svolgere la prova attitudinale, (vedi i documenti allegati). Infatti su richiesta di alcuni medici dopo due anni dalla pubblicazione del dL386, il vicepresidente Europeo chiese disperatamente al comitato di conciliazione di modificare la posizione comune, ma purtroppo erano scaduti i termini, Ora ci chiediamo ma non poteva farlo l'Italia, anche se aveva già deciso lei per gli iscritti?Non poteva distinguere le due categorie? ; Altri stati hanno presentato per problemi analoghi emendamenti poi approvati ,vedi la Spagna (v. allegati).

    Questo per noi è il secondo errore   verso i cittadini Italiani, che sono per la terza volta vittime degli sbagli del proprio Stato( prima la 471, la sua non notificazione ,poi la mancata richiesta di modifica della posizione comune con degli emendamenti).

Ma poi perchè hanno deciso di istituire una prova selettiva a tutti?

L 'immatricolato 80-84 ha un curriculum di studi uguale al immatricolato 1970

-1980. Questa precisazione si deve evidenziare perché è la direttiva 686/78 che distingue chi ha la possibilità di esercitare l'odontoiatria senza una specialità o una laurea in Odontoiatria Secondo questa, un immatricolato prima dell'28/l/80 può iscriversi all'albo degli odontoiatri quando vuole ed esercitare senza essere valutato della sua efficacia di dentistici. Così ad esempio un ginecologo o un medico di base immatricolati ante ottanta decidono di aprire uno studio odontoiatrico senza aver mai esercitato fanno una domanda di iscrizione al proprio ordine e aprono indisturbati. Il cittadino ignaro, quindi si rivolge a dentisti che non hanno nessuna esperienza nel settore. La cosa buffa è che questi medici con il nostro stesso curriculum di studi possono fare tutto, noi per una questione temporale siamo inesperti e non qualificati a svolgere il mestiere di dentista.

Dopo 12 anni di lavoro come odontoiatri legalmente riconosciuti in strutture pubbliche e private, oltre ad aver partecipato a corsi universitari qualificati per ogni branca dell’odontoiatria,siamo un nulla e dobbiamo superare una prova di verifica.

E' chiaro che qui sotto c'è qualcosa che scotta e non torna.

 

Dal decreto legislativo, e dal decreto ministeriale si evince che non vi è alcuna distinzione fra chi si era lecitamente iscritto all'albo degli odontoiatri con la legge 471/88, e che quindi lavora da più di (11) undici anni, da chi non ha mai esercitato il mestiere di dentista.

Valutando attentamente la modifica della direttiva dentale europea 686/78 nell 'art.19 ,approvata e votata dalla posizione comune ,si evince che nel paragrafo 2 dell'articolo su menzionato, gli stati membri riconoscono diplomi, certificati e altri TITOLI DI MEDICO rilasciati in ITALIA a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di MEDICO dopo il 28/1/80 e NON OLTRE il 31/12/1984, INSIEME a un ATTESTA TO rilasciato dalle competenti autorità Italiane (Università, Min. Salute, Federazione Ordini), che certifichi; 1) che tali persone hanno superato una specifica pro va attitudinale (organizzata dalle competenti autorità Italiane (università, Min. salute, Federazione ordini dei Medici e Odontoiatri), per VERIFICARE che l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze CONFRONTA BILE a quello delle persone in possesso del diploma di laurea in Odontoiatria.

2) Che queste persone si siano effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui art5 della dir 687/78 ,per un periodo di almeno tre anni (3) nel corso dei cinque e precedono il rilascio dell'attestato. 3) Che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente,lecitamente e a titolo principale alle medesime condizioni dei titolari del diploma.

   

CONSIDERAZIONI:  

 

I) Nel caso il corso o prova attitudinale (fine corso 2° prova) non venisse superato ,si vericherebbero conseguenze molto delicate su cui riflettere. Infatti il medico dovrebbe cessare una attività dopo anni, senza avere alcun titolo (punteggi accumulati) o servizi nel campo medico da poter sfruttare per una assunzione pubblica o convenzionata,escludendo la via privata improponibile. Anche i pazienti curati dal medico, non più dentista, o meglio che non è mai stato dentista ,potrebbero avanzare pretese risarcitorie ,nei confronti delle istituzioni che hanno permesso l'esercizio abusivo del dentista in tutti questi anni (Stato ,Ordini).

2) Di fronte a innumerevoli riconoscimenti da parte dei giudici Italiani di lauree non conformi alle direttive comunitarie di cittadini exfracomunitar4 vedi la sentenza del medico Siriano della C.C. che sancisce che la laurea in medicina e chirurgia rilasciata dall'università di Damasco è sufficiente a svolgere l'attività di medico e di dentista in Italia e quindi in Europa,o ancora il riconoscimento di dottore stomatologo rilasciata dal ministero della salute il 30/7/2001 a un MEDICO di Baskiria (fed. Russa)da una semplice laurea in Medicina ,o l'iscrizione(da più di tre anni) anche se sub judice di cinque diplomati in Austria come "Dentisten" titolo equivalente a odontotecnico all'albo degli odontoiafri di Bolzano per delibera del Ministero della Salute.  Non credo che non si possa arrivare a un equo accordo definitivo fra le parti.

3) Questa nostra lecita richiesta ,non solo rientra fra nei parametri delle direttive Europee (visto che lo stato membro italiano è libero di organizzare ogni tipo e forma di prova, rispettando le direttive dentali), ma permetterebbe allo Stato

Italiano di risparmiare tempo e denaro nell'organizzazione della prova attitudinale/corso. Si ridurrebbero così i partecipanti al corso alleggerendo le sedi e le ore del corso per gli insegnanti (nodo cruciale dell'organizzazione attuale). Il tutto porterebbe a un accelerazione della risoluzione del caso, alleggerendo le cancellerie dei tribunali Italiani, e soprattutto i diretti interessati, che a quaranta anni possono perdere il lavoro duramente conquistato; Visto e considerato che sono già stati registrati diversi eventi patologici legati al caso  

 

Per quanto riguarda i colleghi non iscritti all'albo degli odontoiatri ,posso solo esprimere un giudizio personale ,legato alla modifica dell'art.19 della direttiva più volte citata, precisando che è solo un giudizio tecnico ,e non una espressa condanna nei loro confronti ,anche perché vorrei finisse questo incubo per tutti. La MANCANZA dell'attività svolta non certificabile da nessun ente di Stato (ORDINI e FEDERAZIONE,e MINISTERO) , precluderebbe loro, la possibilità di svolgere la prova e quindi di essersi iscritti alla stessa.  Questo significa che il decreto 386/98 non è conforme alla direttiva ,per la loro iscrizione. Se poi il Ministero della Salute, con un successivo decreto obbliga i medici in questione che hanno superato la prova a svolgere un tirocinio per un minimo di tre anni in strutture pubbliche prima di rilasciare il certificato di idoneità ed essere iscritti al rispettivo albo degli odontoiatri, penso possa rientrare nei parametri CEE.

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